Massima n. 287081
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 11 Novembre 2004 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 133 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo dell’U.S. Catanzaro avverso il provvedimento di sospensione cautelare del calciatore D.T. per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidoping della F.I.G.C.Massima: L’appello, avverso la delibera della commissione disciplinare con la quale è stata disposta la sospensione cautelare del calciatore, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 15 comma 3 del predetto Regolamento antidoping, che prevede, nel procedimento cautelare che la possibilità dell’appello da parte del solo interessato e non della società di appartenenza.