Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 323 dell’1.2.2005
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S.D. Daewoo Team Montesicuro avverso decisioni merito gara Daewoo Team Montesicuro/Coar Orvieto del 2.10.2004 e la sanzione della squalifica al calciatore M.R.D. per n. 2 giornate da scontare nel Campionato di Serie B e n. 2 giornate da scontare nella Coppa Italia, a seguito di deferimento del presidente della Divisione Calcio a Cinque, rispettivamente per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. E 1 C.G.S.
Massima: La conferma telefonica dell’Ufficio Tesseramento in ordine alla regolare posizione del calciatore non ha alcun rilievo se da un esame più approfondito risulta la posizione irregolare di tesseramento del calciatore.