Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 19 Marzo 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 458 del 25.2.2009 Impugnazione - istanza: Ricorso del Kaos Futsal A.S.D. avverso decisioni merito gara Kaos Futsal/Calcio a 5 Imola del 17.2.2009 Massima: Non può essere considerato tesserato il giocatore svincolato in quanto alcun rilievo può assumere il mero invio di una raccomandata, mentre ciò che conta è solo l’effettivo avvenuto tesseramento come risultante dagli atti ufficiali della federazione. Consegue che il calciatore  è in posizione irregolare.  Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN del 05 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 83 del 3.4.2008 – Campionato di 3^ Categoria Impugnazione - istanza: (252) - Reclamo della società AC Alba Nocerina avverso le decisioni merito gara Real corsara/Alba Nocerina del 2.3.2008 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che successivamente alla svincolo viene tesserato per latra società. L’art. 107 terzo comma NOIF prevede che lo svincolo del calciatore (non professionista, giovane dilettante o giovane di serie), purché tesserato entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentito una sola volta per ciascuno dei due periodi e che il calciatore svincolato ha diritto di chiedere il nuovo tesseramento a favore di qualsiasi società in qualsiasi momento della stagione purché non ricompreso nei periodi di cui sopra. (Il caso di specie: il calciatore, tesserato per la società A il 4 settembre 2007, era stato svincolato il 17 dicembre 2007 ed il 27 dicembre 2007 veniva tesserato per la società B. Essendo valido lo svincolo del 17 dicembre 2007 in quanto il calciatore era stato tesserato dalla società A il 4 settembre 2007 e cioè entro la data del 30 novembre 2007, egli poteva tesserarsi per la società B, come in effetti è avvenuto). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 64 del 21.2.2008 – Campionato Allievi Regionali Impugnazione – istanza: - Reclamo della società ASD Nuova Sanseverinese avverso le decisioni merito gara Sanseverinese/Pastena del 25.11.200 7Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che partecipa alla gara con la società dilettantistica, ancorché ancora tesserato con la società professionistica e quest’ultima lo svincola per rinuncia ai sensi dell’art. 107 NOIF solo in data successiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 113 del 29.2.2008 – Campionato di Eccellenza Impugnazione – istanza: - Reclamo della società US Vigor Senigallia avverso le decisioni merito gara Vigor Senigallia/Piano San Lazzaro del 10.2.2008 Massima: E’ in posizione irregolare di tesseramento il calciatore over 25 che avendo chiesto lo svincolo per decadenza, rimane con la stessa società, nella nuova stagione sportiva, senza rinnovare il tesseramento. Infatti, in merito all’art. 32 bis NOIF, recante la facoltà dei calciatori over 25 di chiedere lo svincolo per decadenza del tesseramento, è stato chiarito dalla Lega Nazionale Dilettanti, con comunicazione 20 maggio 2003, pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Marche n. 91 del 29 maggio 2003, che i calciatori che hanno ottenuto all’inizio della stagione in corso lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva stante la natura annuale del vincolo e che, per proseguire l’attività, devono provvedere al rinnovo del tesseramento sempre di durata annuale, sia nel caso in cui rimangono con la stessa società, sia nel caso in cui si trasferiscono presso altra società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN del 29 Febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 21 del 21.11.2007 Impugnazione - istanza:– Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. M.B. (già tess. Pol. Lentigione ora FC Soragna) a seguito di proprio deferimento Massima: Non è configurabile alcuna responsabilità disciplinare in capo al deferito calciatore per essere stato utilizzato dalla società in 14 gare benché fosse in posizione irregolare di tesseramento in quanto svincolato. L’art. 39 delle NOIF dispone testualmente al comma 1 che “I calciatori sono tesserati per la FIGC su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite delle società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva…” ed al comma 4 che “l’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società…”. Orbene, dal chiaro dato testuale della predetta norma – la quale prevede espressamente sanzioni esclusivamente a carico delle società in caso di violazione degli obblighi che regolano la procedura di tesseramento e ciò ad ulteriore riprova dei soggetti destinatari di tale obbligo – per cui tutti gli obblighi relativi al tesseramento di un calciatore, una volta che quest’ultimo abbia già firmato il modulo di tesseramento, incombono sulla società che intende avvalersi della sua prestazione sportiva, ivi compreso l’obbligo di trasmissione del modulo firmato all’Ufficio Tesseramento. Pertanto, non sussiste alcuna norma che ponga in capo al calciatore, una volta che quest’ultimo abbia sottoscritto il modulo di tesseramento, l’obbligo di seguire l’iter procedimentale del tesseramento e del relativo perfezionamento, atteso altresì che un calciatore non ha certamente alcun potere di sostituirsi alla società nell’adempimento di obblighi posti a carico ed eseguibili esclusivamente da quest’ultima. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 7,8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 7,8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’U.S. Tavoleto A.S.D. avverso le sanzioni inflitte: della squalifica per mesi 4 ai calciatori S.G. e P.M.; dell’inibizione per mesi 1 ai Signori D.L.P., B.S., F.G. e S.B.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. D.V.D.; della penalizzazione di 10 punti in classifica del campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008 e dell’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. Ricorso dell’A.S.D. Belforte Calcio avverso le sanzioni: della squalifica per mesi 4 ai calciatori M.T. e C.F.; dell’inibizione per mesi 1 al Sig. P.A.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. A.D.; della penalizzazione di 10 punti in classifica del campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008 e dell’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. Massima: Secondo la normativa federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta . In mancanza sono in posizione irregolare. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005 Impugnazione - istanza:Appello U.S. Torre avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 20 punti in classifica per la stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di € 52,00, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto Massima: I calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32 bis delle N.O.I.F., che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento”. Il mancato svolgimento di tale formalità da parte della società ha, pertanto, determinato l’irregolarità della posizione del calciatore, che federalmente risultava svincolato al termine della stagione sportiva 2003/2004 e non più tesserato per la società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 3,4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 3.3.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.C.V. Scandicci avverso decisioni merito gara Scandicci/Sangimignano Sport del 9.1.2005. Appello della A.S. Figline avverso decisioni merito gara Sangimignano Sport/ Figline del 16.1.2005 Massima: La circostanza che il nominativo del calciatore non risulti nelle liste di svincolo pubblicate con C.U. è del tutto ininfluente, considerato che alla successiva integrazione di tali liste, resa nota dal Comitato Interregionale con C.U. è stata attribuita espressamente efficacia retroattiva. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 19.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Olgiate Olona avverso decisioni merito gara Olgiate Olona/Union Villa Cassano del 19.10.2003 Massima: La posizione irregolare del calciatore relativa al tesseramento non produce effetti sulla gara quando la società ha fatto completo affidamento alla formale documentazione proveniente dal Comitato Regionale che, relativamente alla posizione del calciatore lo aveva definito “svincolato”, pur non essendolo. (Il caso di specie: Da indagini successive alla gara, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., ebbe a riscontrare che, relativamente al calciatore, era stato rilasciato il certificato internazionale di trasferimento, per la Federazione Svizzera, in data precedente alla gara e che il trasferimento delle prestazioni sportive dello stesso non fosse stato registrato per “mera dimenticanza”; con la conseguenza che il tesseramento per la nuova società deve essere revocato e trasmessa nuova richiesta di tesseramento all’Ufficio Tesseramento per regolarizzare la posizione del calciatore. Ma tale aspetto omissivo da parte dell’organo federale preposto non può danneggiare la società, la quale aveva fatto giustamente completo affidamento alla formale documentazione, proveniente dal Comitato Regionale che, relativamente alla posizione del calciatore lo aveva definito SVINCOLATO).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virtus Calcio Bari avverso decisioni merito gara Ursus Trani/Virtus Calcio Bari del 9.2.2003

Massima: In merito allo svincolo per inattività della società, ex art. 110 N.O.I.F. si è affermato (C.A.F., 22.3.1990, App. S.S. Marco Polo, Com. Uff. n. 25/C) che “la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione, si identifica con il momento in cui si determina l’inattività della società di appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa... Trattasi infatti di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza della inattività della società e che devono segnare quindi, salvo l’eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il momento di decorrenza dello svincolo di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento con il quale viene riportato l’elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimento la cui natura dichiarativa (di partecipazione) è palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verifica l’inattività della società, al verificarsi cioè di una delle fattispecie da essa previste, e collega altrettanto direttamente alla inattività della società lo svincolo. In contrario, ha ritenuto in quell’occasione la C.A.F., non rileva il fatto che la norma parli di provvedimento, poiché - sebbene detta espressione ordinariamente esprima “un contenuto deliberativo o quanto meno produttivo di effetti innovativi nell’ordine giuridico previgente” - “all’atto in parola deve riconoscersi, sotto quest’ultimo profilo, soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa”.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 19.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virtus Calcio Bari avverso decisioni merito gara Ursus Trani/Virtus Calcio Bari del 9.2.2003

Massima: L’art. 107 N.O.I.F. attesta la natura meramente dichiarativa - o di pubblicità/notizia - della pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati ad opera di Leghe, Comitati o Divisioni. In tal senso - al di là del dato letterale dell’utilizzo, nel comma 2° dell’art. 107, del termine “pubblicano” - si lasciano apprezzare diversi indici testuali nel dettato normativo. Così, il comma 1°, 1ª frase, è esplicito nello stabilire che “la rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”, a rimarcare dunque che è lo stesso atto di redazione del modulo la fonte della liberazione del vincolo. Consonanti elementi possono trarsi dalla previsione del comma 6°, in base al quale “le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”, riuscendone avvalorata la tesi per cui la rinuncia è immediatamente operante nei rapporti società/calciatore sin dal termine fissato per l’invio della lista, e non è viceversa condizionata all’inclusione negli elenchi pubblicati dagli organi federali. Parimenti significativo è poi il comma 7°, ai sensi del quale “l’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera”, per efficacia intrinseca e senza necessità di una successiva deliberazione provvedimentale/autorizzativa della Federazione. Ulteriore, ancorché indiretto conforto può trarsi, infine, dal comma 3° e dall’ivi contenuta previsione di immodificabilità delle liste di svincolo, che pure allude all’immediata valenza effettuale della rinuncia della società al vincolo del calciatore. In conclusione, la pubblicazione degli elenchi dei calciatori svincolati risulta - dall’esegesi del dato normativo - avere manifestamente natura pubblicitaria/dichiarativa, funzionale alla notiziazione dei terzi interessati, e non coinvolge l’esercizio di potestà provvedimentale di natura autorizzativa e di valenza costitutiva, tale da condizionare al proprio esercizio la produzione degli effetti del già avvenuto svincolo per rinuncia della società.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 4.4.2001 Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.10.2001 inflitta al calciatore D.G.C. e dell’ammenda di L. 400.000 inflitta all’A.C.D. Folgore, loro inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia. Massima: Il calciatore è regolarmente svincolato quando viene posto in lista di svincolo suppletiva (19.12.2000), anche se solo per mero errore materiale lo svincolo stesso non era stato riportato sul C.U. del Comitato Regionale.   Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 19 aprile 2001 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 dell’1.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cologno Calcio avverso decisioni merito gara Cologno Calcio/Segratese dell’11.2.2001 Massima: Quando da accertamenti risulta che il calciatore è stato posto in lista di svincolo suppletiva, egli è da considerarsi svincolato, indipendentemente dal fatto che il suo nominativo non risulti nella lista degli svincoli suppletivi allegata ai comunicati ufficiali della Lega.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Montecastello avverso decisioni merito gara Selvatelle/Montecastello del 19.3.2000 Massima: E’ regolare la partecipazione del calciatore alla gara quando, pur risultando (erroneamente) inserito nell'elenco degli svincolati e continuando a disputare le gare per la medesima società, la rettifica del tesseramento da parte del Comitato Regionale è intervenuta solo dopo la disputa della gara, e addirittura dopo la presentazione del reclamo alla Commissione Disciplinare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1 2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Siracusa avverso decisioni merito gara Leonzio/Siracusa del 24.10.1999 per partecipazione del calciatore M.C.D. in posizione irregolare. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che prende parte alla gara quando risulta svincolato senza aver provveduto ad un nuovo tesseramento e nonostante la sua data di nascita, per errore materiale dell’ufficio tesseramenti, risulti anche errata.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 21 gennaio 1999 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 26.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Gianni Brera Caserta Calcio avverso decisioni merito gara Virtus Napoli/G. Brera Caserta Calcio del 18.10.1998

Massima: La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 110 N.O.I.F. recita: “Nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti”. Ad avviso della CAF, la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione ora riportata, s'identifica con il momento in cui si determina l'inattività della società di appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa e cioè quando si sia chiusa l'iscrizione al campionato di competenza, senza che la predetta società abbia provveduto ad iscriversi o abbia già dichiarato la propria inattività, ovvero dal momento dell'atto in cui la società manifesta la sua volontà di ritiro o ancora dal provvedimento di esclusione della società dal predetto campionato o, infine, dal provvedimento di revoca dell'affiliazione della società stessa. Si tratta, infatti, di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza dell'inattività della società e che devono segnare, quindi, salvo l'eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il momento in decorrenza dello svincolo cd. di autorità. La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento nel quale viene riportato l'elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimenti la cui natura dichiarativa (di partecipazione) é palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verifica l'inattività della società, al verificarsi, cioè, di una delle fattispecie da essa previste come già si è rilevato, e collega altrettanto direttamente all'inattività della società lo svincolo. Ancorché la disposizione in esame parli di provvedimento, espressione che ordinariamente esprime un contenuto deliberativo o quanto meno un atto produttivo di effetti innovativi nell'ordine giuridico previgente, all'atto in parola deve riconoscersi, sotto quest'ultimo profilo, soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti giuridici già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa. Ciò senza dire che, qualora la decorrenza dello svincolo di autorità dovesse collegarsi al predetto provvedimento, si farebbe dipendere la liberazione di calciatori, da una società già inattiva, dal tempo che adopererebbe l'organo competente ad adottare il provvedimento relativo all'inattività della società e a pubblicarlo sul comunicato ufficiale, in contrasto con la lettera e con la logica della disposizione in parola, che non pone altri limiti alla liberazione di autorità del calciatore dal vincolo se non quello della certa inattività della società di apparenza.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 26.3.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Trinitapoli avverso decisioni merito gara Allievi Ortanova/Trinitapoli del 23.2.1997

Massima: I calciatori "Giovani di Serie" possono essere inseriti nelle liste suppletive di svincolo, di cui all'art. 107 N.O.I.F anche se hanno preso parte a gare dell'attività ufficiale entro il 30 novembre, non operando in materia la limitazione prevista per i giovani dilettanti e non professionisti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 10 febbraio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 36 del 2.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. San Gennaro avverso decisioni merito gara San Gennaro /Inter Sant’Agata del 31.10.1999

Massima: L'Ufficio Tesseramento del Comitato, preso atto delle risultanze degli accertamenti dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., dichiara la validità della lista di svincolo del calciatore con decorrenza ex tunc, ovvero dalla medesima data dello svincolo.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 5 gennaio 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Montoro Inferiore avverso decisioni merito gara Inter S. Agata/Montoro Inferiore del 10.10.1999

Massima: Una volta accertata la regolarità della lista di svincolo, la validità del tesseramento non può che ricollegarsi alla data di inserimento dei calciatori nella lista stessa. Le indagini svolte, invero, hanno avuto valore meramente ricognitivo della originaria validità della lista e, conseguentemente, il riconoscimento del tesseramento ha validità ex tunc. La pubblicazione sul comunicato ufficiale ha, nella specie, solo la funzione di rendere nota la posizione del calciatore, non già di influire sulla decorrenza della validità del tesseramento, riconosciuta dall'apposito Ufficio.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 32 del 17.12.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Trivento avverso decisioni merito gara Atletico Trivento/Bojano dell’8.10.1998.

Massima: E’ regolare la lista di svincolo sottoscritta dall’ex presidente della società nello stesso giorno in cui ebbe a rassegnare le dimissioni ed in cui vi è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo di tale società, la cui comunicazione è pervenuta al Comitato Regionale entro 20 giorni ovvero all'atto della presentazione dell'iscrizione al Campionato di competenza. L'art. 3 comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che ha recepito la norma di cui all'art. 37 N.O.I.F, dispone che ogni variazione del tesseramento dei dirigenti e collaboratori deve essere trasmessa entro venti giorni alle Divisioni ed ai Comitati competenti e la sua efficacia decorre dalla data della ricezione della comunicazione.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 26 giugno 1998 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 21 .5.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Jatina avverso decisioni merito gara Jatina/Lampedusa del 5.4.1998

Massima: Il calciatore è da considerarsi svincolato, anche qualora il suo nominativo non sia stato inserito nelle liste di svincolo a causa di un errore, successivamente accertato, posto in essere dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, relativo alla trascrizione della data di nascita. 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 48 del 26.3.1998

Impugnazione - istanza: - Appello dell’U.S. Caseificio D’Anna S. Prisco avverso decisioni merito gara campionato Regionale Allievi Caseificio D’Anna S. Prisco/Vomero dell’1.3.1998

Massima: Quando un calciatore è stato inserito dalla precedente società nella lista di svincolo (seconda lista di svincolo per l'anno 1997), che è stata trasmessa all'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti, il calciatore può essere liberamente tesserato presso un’altra società a partecipare alle gare, anche qualora la registrazione materiale presso l’ufficio tesseramenti sia avvenuta in epoca successiva alle gare.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 dell'11.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Nicolosi avverso decisioni merito n. 6 gare di calcio a cinque, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per partecipazione del calciatore L.A. in posizione irregolare.

Massima: Quando dagli atti emerge che il calciatore è stato posto in lista di svincolo dalla società originaria, consegue che lo stesso è regolarmente tesserato per altra società, anche qualora a seguito di disguido dell'Ufficio Tesseramento il suo nominativo non è stato incluso fra i calciatori svincolati. Consegue che la sua posizione sarà regolare.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 26 giugno 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 227 del 6.6.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Anagni Fontana avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica 1996/97 inflittale, a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Quando una società svincola illegittimamente un calciatore a favore di un’altra società viola l'art. 107 comma 1 N.O.I.F ed è sanzionata con una ammenda.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 28 novembre 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 14 del 24.10.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Grezzago avverso decisioni merito gara Albignano/Grezzago del 22.9.1996

Massima: Essendo la decisione della Commissione Tesseramenti immediatamente esecutiva, lo svincolo d’autorità da questa disposto ex art. 109 N.O.I.F., consente alla società di tesserare successivamente e regolarmente il calciatore mediante l’aggiornamento di posizione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 15 Novembre 2007 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Piemonte V.A. C.U. n. 15 dell’11.10.2007 – Campionato 3^ Categoria

Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ U.S. Grand Paradis avverso le decisioni merito gara Grand Paradis-Bellavista 05 del 23.9.2007.

Massima: L’art. 32 ter NOIF non prevede nessuna automaticità dello svincolo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 67 del 31.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Agrigentina avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Comitato Regionale Sicilia per violazione dell’art. 1 C.G.S.

Massima: Quando una società viene esclusa dal campionato consegue lo svincolo d’autorità di tutti i suoi tesserati.

 
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