Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 10.3.2005 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Esperia Viareggio avverso decisioni merito gara Palleronese/Esperia Viareggio del 5.2.2005 Massima: Deve essere irrogata la perdita della gara e non la ripetizione della stessa quando l’arbitro dopo aver proceduto a quattro espulsioni nei confronti di una sola società, essendo stato accerchiato da altri calciatori della medesima società ha deciso di sospendere definitivamente la gara, senza procedere anche ad una ulteriore altra espulsione che avrebbe comprovato allo stesso modo la sospensione della stessa poiché la società non si sarebbe più trovato con il minimo di calciatori in campo. (Il caso di specie: Nel corso della gara, al minuto 39° del secondo tempo, dopo aver comminato la quarta espulsione dal terreno di gioco a carico di calciatori della società, il Direttore di gara interrompeva definitivamente l’incontro, motivando tale decisione nel proprio rapporto con il fatto di essere stato circondato da alcuni calciatori della stessa società (poi nominativamente individuati, nel numero di cinque, nel successivo supplemento), i quali lo minacciavano ed insultavano, talché non si trovava più in condizioni mentali per proseguire la gara). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna- Com. Uff. n. 27 del 31.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Benettutti avverso decisioni merito gara Benettutti/Nikeion del 6.1.2002 Massima: A norma dell’art. 64 delle N.O.I.F è legittima la sospensione definitiva della gara decretata dall’arbitro, nel caso in cui non abbia proceduto alla materiale espulsione dei calciatori, ma allorquando lo stesso riferisce che la partita venne sospesa per due ordini di motivi: per l’impossibilità di farla proseguire nel caso che fossero espulsi i quattro giocatori identificati dall’arbitro e per le condizioni obiettive determinatesi a seguito dell’aggressione verbale e materiale subita dal direttore di gara ad opera di calciatori e dirigenti di una delle due società. Consegue la sanzione della perdita della gara, nei confronti della società i cui calciatori e dirigenti sono responsabili delle aggressioni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 48 del 14.12.1999 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Vallanese avverso decisioni merito gara Vazzanese/Paravati Calcio del 31.10.1999 Massima: La gara viene sospesa dall’arbitro, quando, a seguito di espulsioni, una squadra viene a trovarsi in campo con un numero di calciatori inferiori a sette, numero minimo consentito dalla F.I.G.C., in base alle Regole del Giuoco del Calcio. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 8 aprile 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sermide Calcio avverso decisioni merito gara Villimpentese/Sermide Calcio del 10.1.1999 Massima: Sono escluse dalla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva valutazioni sui fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devolute alla esclusiva discrezionalità di questi, (Regola 5 del Regolamento di gioco), quale la sospensione definitiva della gara per aver l’arbitro espulso un numero di calciatori tali che era venuto meno il numero minimo di giocatori per proseguire la gara. La Regola 5 del Regolamento di gioco prevede, infatti, alla lettera d) che l'arbitro ha "il potere discrezionale di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario...". Come noto, il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la Società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate.
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