Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 3 del 04/02/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND, pubblicata con C.U. n. 20 del 19/11/2014

Parti: ASD Sammaurese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna LND/Società Sporting Club D. Progresso

Massima: Il Collegio rigetta il ricorso proposto dalla società teso all’annullamento della delibera della CSA  che ha confermato l’omologazione del risultato conseguito sul campo quanto perché la irrogale partecipazione alla gara da parte del tecnico ai sensi dell’ articolo 17, comma 5 CGS non comporta la perdita della gara, ma unicamente, l’aggravamento della sanzione ad essi già comminata e tanto in virtù del disposto ci cui all’art. 22, comma 8 CGS

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 2 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 17.3.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S.D. Solarino avverso le sanzioni della squalifica fino al 17.5.2005 a carico del presidente pro-tempore e dell’ammenda di € 260,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Massima: Su deferimento della procura federale, il Presidente della società è sanzionato con l’inibizione e la società con l’ammenda per il mancato tesseramento del tecnico quale allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le proprie squadre giovanili. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Castellafiume avverso decisioni merito gara Ottomila Calcio/Castellafiume del 20.10.2002, nonché avverso ammenda di € 104,00 Massima: La funzioni di allenatore è una qualifica non prevista fra quelle che, se svolte da persona squalificata o inibita, comporta la sanzione della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 30 giugno 1999 n. 8/9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 449 del 25.6.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Fidelis Andria avverso decisioni merito gara Terzana/Fidelis Andria del 13.6.1999. Appello della Ternana Calcio avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 3 giornate in relazione alla gara Ternana/Fidelis Andria del 13.6.1999. Massima: Non può affermarsi che la mancanza dell'allenatore titolare concretizza "in ogni caso" una irregolarità della gara. La C.A.F. ha avuto più volte modo di affermare che il peso della presenza dell'allenatore non è tale da influire decisamente sul regolare svolgimento della gara. Si è infatti osservato che il Legislatore sportivo ha previsto espressamente con l'art. 7 comma 5 C.G.S. le ipotesi del calciatore e del guardalinee di parte in posizione irregolare quali cause di irrogazione della punizione sportiva, escludendo quindi ("ubi lex non dixit") l’ipotesi dell'allenatore: se questa venisse fatta rientrare nella previsione generale dall'art. 7 comma 1, si aggiungerebbe indebitamente un caso a quelli specifici del Codice, ed in un certo senso si vanificherebbe la forza normativa della previsione di cui all'art. 7 comma 5 C.G.S., chiaramente intesa a regolare tutte le ipotesi di anomala partecipazione alla gara (alla quale - art. 63 comma 2 delle N.O.I.F - anche il guardalinee "partecipa"). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 31 del 25.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello del Corinaldo Calcio F.C. avverso decisioni merito gara Corinaldo/Serra de’ Conti del 17.12.1995 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara come calciatore, di un soggetto che ha svolto, in via di fatto, mansioni di allenatore per una società e nella medesima stagione sportiva è stato tesserato come calciatore per altra società. Infatti, l'art. 35, primo comma, del Regolamento del Settore Tecnico, che pone l'obbligo per i tecnici di non tesserarsi e di non svolgere attività, neppure con mansioni diverse, per più di una società, nel corso della medesima stagione sportiva, è disposizione specifica al Settore Tecnico e pone preclusioni e divieti che operano solo in detto settore, di tal che la partecipazione di un tecnico, tesserato come calciatore per altra società, ad una gara disputata da società diversa da quella di appartenenza sarà rilevante solo sotto il profilo disciplinare per il Settore Tecnico, ma non comporta alcuna conseguenza alla società che ha usufruito della sua prestazione come calciatore.
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