Massima n. 290714

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 009/C Riunione del 08 Settembre 2006 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 12 del 8.8.06) Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DEL SIG. R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 45 (QUARANTACINQUE) INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13.2 E 13.8 REGOLAMENTO ANTIDOPING Massima: Il calciatore, è sanzionato con la squalifica fino al 10/09/06 perché sorteggiato per il controllo antidoping e presentatosi per l’espletamento delle relative attività e formalità, chiedeva di procedere immediatamente alla raccolta del prelievo organico (urine) stante la sua urgente necessità di minzione. Invitato ad attendere perché erano in corso di completamento le procedure riguardanti altro calciatore, lo stesso prelevava un kit e procedeva in via diretta alla raccolta dell’urina in assenza del personale tecnico proposto all’apposito controllo. Per detto fatto, veniva rimproverato dagli addetti al controllo antidoping ed invitato a ripetere integralmente le operazioni con la stretta osservanza della ritualità del caso. Il calciatore pur proferendo parole poco educate, si assoggettava comunque alla ripetizione delle operazioni di controllo. 
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