Massima n. 290728

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 035/C Riunione del 21 Febbraio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 47 del 12.1.2006 Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO DELLA CALCIATRICE H.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER ANNI 2 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING Massima: La calciatrice, risultata positiva per la presenza nelle urine di benzoilecgonina, metabolita della cocaina prelevato, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, è sanzionata con la squalifica fino a tutto il 31.12.2007 in quanto il suo comportamento integra violazione dell’art. 2.1. delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. Nel caso che ci occupa, non sussistano i presupposti per la concessione dell’esimente previste dall’art. 19.5.1, applicabile solo in caso di “nessuna colpa e negligenza”. Ed invero, malgrado le asserzioni della ricorrente circa lo svolgersi dei fatti e quindi le circostanze per le quali, in via teorica (visto che la prova non può dirsi pienamente raggiunta), la sostanza vietata sarebbe penetrata nell’organismo dell’atleta, non può ritenersi configurabile il difetto assoluto di colpa o negligenza da parte della calciatrice nell’assunzione della cocaina. L’atleta, per il suo particolare status, è tra l’altro chiamato a tenere una condotta, anche al di fuori delle competizioni sportive, particolare, e ad avere un grado di diligenza e responsabilità delle proprie azioni superiore rispetto al soggetto comune. Questo vale, in particolar modo, in ordine al proprio benessere fisico, nel pieno rispetto dei principi etici e salutistici richiamati dalla normativa federale e dall’articolo 1 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.. Orbene, sulla base dei principi di comportamento appena esposti, la stessa descrizione dei fatti compiuta dalla calciatrice rivela, invece, una condotta negligente della medesima. Non è ammissibile, infatti, che una volta venuta a conoscenza del fatto che persone presenti nella medesima stanza facciano uso di cocaina, sostanza illegale e dannosa per comune conoscenza, l’atleta, chiamata, peraltro il giorno seguente ad affrontare un incontro di campionato, rimanga, con noncuranza, a condividere, quanto meno, gli effetti di tali operazioni per diverse ore. Tale comportamento non può, davvero, permettere di configurare i fatti descritti come circostanze esimenti ai sensi dell’art. 19.5.1. Resta, in ogni caso, la configurabilità di un comportamento negligente e di particolare leggerezza della calciatrice, che la Commissione, anche ai fini della graduazione della pena da infliggersi, ritiene tuttavia di non assoluta significatività, anche in considerazione dell’occasionalità del fatto e dell’apprezzabile successiva condotta tenuta dalla ricorrente, che ha deciso di autosospendersi dall’attività sportiva sino alla definizione della vicenda de qua. 
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