Decisione C.S.A. – Sezioni Unite:C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIE MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; INFLITTE ALLA SOCIE RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 08.10.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita, a tavolino, della gara valevole per il campionato Serie C e la penalizzazione di 1 punto in classifica per recidiva, atteso che la gara non si è disputata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo indicato dalla società come destinato alla disputa delle proprie gare interne. La revoca della disponibilità dello Stadio, disposta dell’Amministrazione comunale, è riconducibile alle gravi inadempienze contrattuali della società verso il Comune stesso, inadempienze che hanno portato alla suddetta revoca e, conseguentemente, ad una situazione di fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara. Quel che rileva nel caso di specie è che l’impianto sportivo non era più nella disponibilità della società  e che l’arbitro, nella circostanza venutasi a creare, non poteva che prendere atto della situazione di fatto ed ottemperare a quanto prescritto dall’Autorità comunale ovvero abbandonare lo stadio per l’intervenuta revoca, con effetto immediato, della concessione alla società ricorrente. Infatti, non compete al direttore di gara giudicare se un provvedimento amministrativo sia legittimo o non legittimo, se sia o meno dotato di esecutività. Egli deve solo ed esclusivamente accertare se l’impianto sportivo è disponibile, fruibile ed utilizzabile per il regolare svolgimento della gara per la quale è stato designato. Nel caso in esame la gara non si è potuta disputare in quanto alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, hanno inibito l’accesso e l’utilizzo dell’impianto sportivo alla società ospitante in forza della determinazione dirigenziale. Con tale determinazione veniva infatti disposta la revoca della concessione alla società per la gestione dello Stadio, a seguito delle gravi inadempienze contrattuali ed intimato, con diffida, il rilascio dei locali con decorrenza immediata. Sta di fatto che all’arbitro è stato inibito l’accesso  all’impianto sportivo da parte dell’amministrazione comunale di Modena proprietaria dell’immobile, per il tramite di Pubblici Ufficiali all’uopo incaricati.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING FULGOR/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.9.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo ha sanzionato la società ex art. 17, comma 1, C.G.S., ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima. Gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si fonda l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione all’utilizzo dell’impianto, evidenziano una serie di omissioni da parte della  società la quale aveva modo, in concreto e secondo diligenza, di assumere le iniziative per assicurare lo svolgimento della gara: o garantendo la piena agibilità dell’impianto, o indicando un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva, ovvero ancora richiedendo che fosse concessa la medesima struttura per la disputa dell’incontro a porte chiuse. Il caso di specie: Il Sindaco inibiva temporaneamente l’utilizzo del suddetto impianto in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe «dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali». Tale determinazione risulta essere maturata ad esito di attente ricognizioni effettuate e condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per  l’incontro.  Ad avviso di questa Corteal fine di rintracciare la responsabilità della società ospitante, come prescritto dall’art. 17 C.G.S.il punto nodale del reclamo proposto va rintracciato segnatamente nella misura  della  esigibilità  della  condotta  ravvisabile  in  capo  alla  società  ricorrente,  ossia  nella individuazione dei margini di operatività nel caso di specie della “forza maggiore, non vincibile da quest’ultima. Per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. In vero, nell’ordinamento generale sia il caso fortuito sia la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo. Questa impostazione giurisprudenziale induce a ritenere che il giudice sportivo possa apprezzare la imprevedibilità o l’inevitabilità dell’evento come elementi sintomatici dell’eccezionalità, la quale, tuttavia, già ad un primo esame non sembra potersi riscontrare nel caso che occupa. Per altro verso, neanche è possibile negare che la mancata disputa della gara possa essere imputata esclusivamente alla società sportiva ospitante, dove, differentemente, sono palesi le responsabilità anche degli enti amministrativi ai quali spetta la gestione dell’impianto ….., nonc ogni altra valutazione in merito al controllo dell’ordine pubblico e alla sicurezza degli avventori, si pensi su tutte al rilascio del nulla-osta da parte del Sindaco del Comune di …. compiuto con estrema leggerezza. Ciononostante, a seguito di attenta valutazione, si ritiene che, pur se sono riscontrabili nella gestione della vicenda tali negligenze da parte di alcune delle Istituzioni locali, si rileva un comportamento quantomeno superficiale e non diligente tenuto dalla società reclamante, in concorso con i suddetti enti. Per la risoluzione del caso, è utile il richiamo ad un precedente giurisprudenziale quale il provvedimento avverso il reclamo dell’A.S.D. Augusta 1986 del 24.6.2015, pubblicato in Com. Uff. n. 131/CSA,dove veniva scagionata da ogni responsabilità la società Carlisport Cogianco in quanto, in virtù degli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale, si era potuto accertare che il lasso di tempo intercorso tra le comunicazioni degli enti preposti e il sodalizio ospitante, tese ad inibire lo svolgimento dell’incontro e avvenute nell’immediatezza della gara, non aveva permesso a quest’ultimo di rimediare tempestivamente al provvedimento degli organi di pubblica sicurezza. Vicenda, però, non sovrapponibile al caso in esame, poic le comunicazioni tra il Comune, la Prefettura di Barletta- Andria-Trani e la Società Sporting Fulgor sono intervenute in tempo tale da consentire a quest’ultima, a parere di questa Corte, di richiedere la disputa della gara a porte chiuse o di individuare un campo di gioco alternativo.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 90/Campionati Giovanili del 09.03.2016

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO TERAMO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMP. NAZ. UNDER 17 S.S. TERAMO CALCIO/FOGGIA CALCIO DEL 6.3.2016 

Massima: La CSA annulla la sanzione della perdita della gara irrogata alla società - perché ritenuta responsabile della mancata disputa della partita per concomitanza con altra gara sul medesimo terreno di giuoco – e dispone la disputa della gara perché la società aveva tempestivamente comunicato alla avversaria la contemporanea fissazione per lo stesso orario e nel medesimo capo di altra gara  ed aveva altresì provveduto a comunicare alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico la variazione del campo di giuoco. La concomitanza è pertanto da addebitare al mancato inserimento nel Comunicato del Comitato regionale della variazione che era stata tempestivamente richiesta.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 030/C Riunione del 16 Gennaio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 94/C del 29.11.2006 Impugnazione - istanza: 4. RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/SALERNITANA DEL 24.9.2006 Massima: Viene disposta la disputa della gara, non disputata in quanto, nonostante le squadre e la terna arbitrale fossero presenti in loco, questi non avevano accesso allo stadio, poichè l’Amministrazione Comunale di Terni ne aveva disposto la chiusura coattiva. E’ fondamentale, risalire al momento iniziale, formalmente principe, dell’iscrizione della Società reclamante al competente Campionato Professionistico di Serie C, che costituisce certamente “conditio sine qua non” ai fini del regolare svolgimento dell’attività calcistica da parte di tutte le società già regolarmente affiliate alla Federazione. Orbene, nel caso di specie, la Ternana Calcio, non ha fatto nulla per indurre in errore il competente Organo di controllo in merito alla sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma ai fini dell’iscrizione al competente Campionato, che con particolare riguardo alla disponibilità di un campo regolamentare che insiste nel proprio territorio comunale. Infatti, nella specifica domanda prestampata di iscrizione (“foglio notizie”), la Società appellante ha del tutto omesso di riempire lo spazio riguardante le indicazioni relative al campo sportivo; anzi risulta documentalmente provato che la stessa Società ha sistematicamente informato l’Organo Federale competente della controversa trattativa con l’Amministrazione Comunale, peraltro tuttora in corso, per ottenere la disponibilità dello stadio comunale “L. Liberati”. Fatto sta che la competente Lega ha ritenuto idonea detta Società a svolgere regolarmente l’attività calcistica nel Campionato di Serie C, senza alcuna riserva, tanto e vero che la stessa ha autorizzato la Ternana Calcio a disputare la prima precedente gara in casa contro l’Ancona del 10 settembre 2006 presso lo stadio comunale di Pistoia. Ed e appena il caso di precisare ed aggiungere che la reclamante aveva anche comunicato alla Lega Professionisti Serie C, con missiva del 26 giugno 2006, in merito alle iniziative intraprese, di aver ottenuto la disponibilità dello stadio di Rieti. Orbene, in questa situazione, immutata rispetto all’originario e risalente atto d’imperio del Comune di Terni, che ha reso espressamente e materialmente indisponibile il campo sportivo, e intervenuta, altresì, d’autorità la competente Lega che con missiva del 22 settembre 2006, appena due giorni prima della gara, ha imposto alla Ternana Calcio di effettuare la gara in contestazione proprio presso detto impianto, coattivamente inaccessibile. Talchè, pur rimanendo la C.A.F. necessariamente estranea dalle motivazioni sottostanti, non competendo in modo assoluto a questa Commissione di valutare i rapporti fra la Ternana Calcio e l’Amministrazione Comunale, cosi come non può la C.A.F. valutare le determinazioni adottate, di volta in volta, dalla Lega Professionisti Serie C., appare del tutto ineluttabile la posizione della reclamante, compressa fra due imposizioni sovraordinate (una sportiva, l’altra amministrativa), l’una contrapposta all’altra, ove la stessa reclamante e stata posta nella assoluta impotenza e/o impossibilita di agire (non a caso, la Ternana, ha attivato lo strumento giurisdizionale amministrativo, proponendo ricorso al competente T.A.R. che ha accolto la richiesta sospensiva incidentale, disponendo in via interinale l’utilizzabilità dell’impianto comunale con Ordinanza n. 161 dell’8 novembre 2006; in altri termini in alcun modo può essere addebitata alla Ternana la non effettuazione della gara di campionato in argomento, ed in tal senso la società non può essere chiamata a risponderne.
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