Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 037/C Riunione del 06 Marzo 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 64 del 24.1.2007 Impugnazione - istanza: 6. RECLAMO POL. COMPRENS. SPORT PITICCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.S. PISTICCI/MURESE 2000 DEL 15.10.2006 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per non aver ottemperato all’ordine di prelievo coattivo disposto del Comitato Regionale che all’uopo aveva inviato il Commissario di campo per procedere in tal senso. L’ordine di prelievo coattivo è stato legittimamente adottato dal Comitato Regionale, che aveva seguito gli opportuni passaggi procedurali comunicandolo alla società con l’espressa prescrizione che in difetto non avrebbe potuto autorizzare il D.G. alla disputa della gara, poiché la società non aveva adempiuto all’intimazione così contravvenendo ad un provvedimento del Comitato di appartenenza. Tali circostanze rendevano illegittimo lo svolgimento della gara, non assumendo alcuna rilevanza la decisione assunta in concreto dal Commissario di campo e dal D.G. di far disputare ugualmente la partita per allegate ragioni di ordine pubblico dovendosi comunque intendere la gara disputata solo pro forma, come risulta dal rapporto dell’arbitro. L’art. 26, n. 4, del regolamento L.N.D. appare chiarissimo nel consentire il prelievo coattivo in occasione di gare e nel prevedere la impossibilità di disputare l’incontro in difetto.
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