Massima n. 290766

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 046/C Riunione del 12 Aprile 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 144 del 16.3.2007 Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO DEL CALCIATORE G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.1.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING Massima: Il calciatore, risultato positivo per la presenza nel campione biologico prelevato di Carboxy-Finasteride, sostanza vietata in quanto inclusa nella classe “diuretici e mascheranti”, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, è sanzionato con la squalifica fino al 16/01/08 a decorrere dalla data della sospensione cautelare. Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa Antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimenti, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva. Nel caso in esame la positività era da ricondursi all’uso che egli faceva del farmaco denominato Propecia, contenente il principio attivo Finasteride, prescrittogli dal proprio dermatologo al fine di prevenire e curare la caduta dei capelli. L’accertata ed incontestata positività Finasteride, prescrittogli dal medico al fine di prevenire e curare la caduta dei capelli. L’accertata ed incontestata positività del calciatore alla sostanza proibita Finasteride, infatti, impone l’irrogazione allo stesso della sanzione di cui all’art. 19.2 Regolamento Antidoping, non trattandosi di una delle sostanze specifiche di cui alla Lista richiamata dall’art. 19.3.
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