Massima n. 290690

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 061/C Riunione del 22 Giugno 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 374 del 31.5.2007 Impugnazione - istanza: 1. RICORSO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE F.F. DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER MESI 16 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING 2. RICORSO DEL CALCIATORE F.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER MESI 16 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING Massima: Il calciatore, risultato positivo per la presenza nelle urine dell’atleta di benzoilecgonina, metabolita della cocaina, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara, è sanzionato con la squalifica per anni 2 a decorrere dalla data della sospensione cautelare. Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa Antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell’RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimenti, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva. La diversa catalogazione tra sostanze vietate “in and out competition” e quelle vietate solo “in competition”, “mira a distinguere le sostanze che sono da considerarsi proibite indipendentemente dal momento in cui vengono rinvenute nell’organismo dell’atleta (e quindi anche “lontano” da una competizione ed in nessun modo ad essa collegate), da quelle sostanze, come appunto la cocaina, che sono invece vietate laddove riscontrate in occasione della gara…”. Sul punto, risulta solare e decisiva la definizione dell’espressione “durante le competizioni” contenuta nell’appendice al Regolamento antidoping e, ancor di più, la nota posta in calce alla stessa. Secondo il Regolamento, infatti, “al fine di differenziare i test condotti durante le competizioni da quelli condotti fuori delle competizioni…i test durante le competizioni sono costituiti da test eseguiti sugli atleti in relazione a una determinata competizione…”. La distinzione, quindi, si basa sul diverso momento in cui vengono effettuati i controlli e, qualora positivi, sul momento in cui viene rinvenuta la sostanza vietata nell’organismo dell’atleta. Ciò in totale coerenza con la previsione dei controlli fuori dalle competizioni stabiliti dall’art. 5.11. del Regolamento e disciplinati, come è noto, dallo Standard Internazionale per i controlli. La richiamata nota esplicativa della definizione di interesse esclude, poi, qualsivoglia diversa interpretazione della questione: “la distinzione tra “durante le competizioni” e “fuori delle competizioni” è importante perché soltanto i test “durante le competizioni” sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori dalle competizioni, perchè non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell’organismo dell’Atleta durante la competizione. Purchè lo stimolante vietato non sia presente nell’organismo dell’Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell’urina dell’Atleta il giorno prima o dopo della competizione” Si è voluto riprodurre l’intero testo, in quanto la nota contiene un esempio basato sulla presenza di stimolanti nell’organismo dell’atleta, che risulta assolutamente pertinente al caso in esame. Nell’organismo del calciatore è stata rinvenuta una sostanza presente nella lista delle sostanze vietate “in competition”, in seguito ad un controllo effettuato subito dopo l’incontro. La circostanza costituisce la violazione indicata dall’art. 2.1. del Regolamento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it