Massima n. 290486

ORGANI CENTRALI C.O.N.I.   CONSIGLIO NAZIONALE   Art. 6 Statuto C.O.N.I. – Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate. 2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto: a) il Presidente del CONI, che lo presiede; b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute; c) i membri italiani del CIO. 3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale: a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti secondo quanto previsto dall’articolo 34 del presente Statuto; b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-bis del presente Statuto; c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-ter del presente Statuto; d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-quater del presente Statuto; e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, eletto secondo quanto previsto dall’art 34-quinquies del presente Statuto. Ai sensi della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici. Nel computo della suddetta maggioranza sono inclusi i voti dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inseriti nel Programma dei Giochi Olimpici, secondo quanto previsto dall’art. 34 del presente Statuto. 4. Il Consiglio Nazionale: a) adotta lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità vigilante e del Ministero dell’economia e delle finanze, e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; a1) elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e delibera nei casi di loro decadenza e sostituzione; b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive; c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina; d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica; e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti; e1) stabilisce, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e del controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali; f) approva gli indirizzi generali sull’attività dell’Ente nell’ambito del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio; f1) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale; h) delibera, con facoltà di delega alle Federazioni sportive nazionali, o alle Discipline sportive associate, o agli Enti di promozione sportiva, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive; i) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera; i1) istituisce il Tribunale Nazionale Antidoping, di cui all’art. 13, e ne regolamenta i compiti e il funzionamento; l) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, i cinque giuristi componenti dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all’articolo 12 bis; l1) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, il Garante del Codice di Comportamento Sportivo ed approva, su proposta della Giunta Nazionale e sentito il Garante, il Codice di Comportamento sportivo; l2) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, i tre membri della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva di cui all’art. 13 ter; m) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici; n) [Soppressa] o) Delibera il regolamento dell’organizzazione territoriale da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138; o1) delibera su proposta della Giunta Nazionale il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI; o2) delibera su proposta della Giunta Nazionale, i principi e i criteri cui le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono attenersi per la formulazione del regolamento di contabilità; o3) stabilisce le modalità di tenuta del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione; p) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. 5. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale ed i membri italiani onorari del CIO. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni. Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con i relativi adempimenti. E’ inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l’ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute, ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto il caso previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i casi previsti dal comma 4, lettere l), l1) e l2) del presente articolo, sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.   GIUNTA NAZIONALE   Art. 7 Statuto C.O.N.I. – Giunta Nazionale 1. La Giunta Nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva. 2. La Giunta Nazionale è composta: a) dal Presidente del CONI, che la presiede; b) da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35 del presente statuto; b1) da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva; b2) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, di cui uno regionale e uno provinciale; c) dai membri italiani del CIO. 3. Alla Giunta Nazionale partecipa, altresì, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico per le deliberazioni concernenti gli aspetti specificamente connessi alla pratica sportiva per disabili. Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i membri italiani onorari del CIO. Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. I componenti della Giunta Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri. 5. La Giunta Nazionale: a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l’adozione; b) [soppressa]; c) [soppressa]; d) delibera il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale; d1) delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Nazionale; e) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse; e1) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle Discipline sportive associate e sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente; f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali; g) nomina il Segretario Generale, che deve esser persona in possesso oltreché dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto, anche dei requisiti tecnico-professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport; g1) adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo agli Enti di promozione sportiva qualora, attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva; g2) approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; g3) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Enti di promozione sportiva, nonché una relazione documentata in ordine all’attività svolta e all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell’assegnazione dei contributi finanziari in favore degli stessi; g4) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione della CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178; h) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza; h1) nomina i revisori dei conti in rappresentanza del CONI nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate e nei Comitati regionali del CONI; i) elegge nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche; m) approva, ai fini sportivi, gli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e, salvo delega di cui all’art. 6, comma 4, lett. h), quelli delle società ed associazioni sportive; n) si pronuncia, previa acquisizione del parere dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportive; o) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI; p) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti lo sport e le attività del CONI, determinandone la durata in carica e l’entità dei compensi; q) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all’art. 8, comma 8, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa all’Autorità vigilante per l’approvazione; r) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all’esercizio delle funzioni di indirizzo e all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; s) approva il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, ai sensi dell’art. 13 bis; t) propone al Consiglio Nazionale l’approvazione del Codice di comportamento sportivo nonché la nomina del Garante del Codice stesso, ai sensi dell’art. 13 bis; u) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei cinque giuristi componenti dell’ Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui all’art. 12 bis e dei tre componenti della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva di cui all’art. 13 ter; v) sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economico-finanziaria, nonché l’attività tecnica svolta dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate. z) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto. 6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare, nonché al Collegio dei revisori dei conti; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza. 7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. E’ ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale; 8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando uno dei corrispondenti rappresentanti secondo l’ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dal Consiglio Nazionale elettivo tenuto all’inizio del quadriennio olimpico. 9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all’art. 35. 10. L’efficacia delle delibere di cui al comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione da parte dell’Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.   PRESIDENTE DEL CONI   Art. 8 Statuto C.O.N.I. – Presidente del CONI 1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell’art. 35 del presente statuto, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica; a) ha la rappresentanza legale del CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; b) svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale; c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l’attuazione delle deliberazioni; d) provvede, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati nell’art. 35; e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa; f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione; g) trasmette all’Autorità vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale; h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto. 2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all’art. 35. 3. Per concorrere alla elezione di Presidente, oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo di Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d’oro al merito sportivo. Valgono le condizioni di incompatibilità previste dal comma 3-bis dell’articolo 8 del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.   SEGRETARIO GENERALE   Art. 9 Statuto C.O.N.I. – Segretario Generale 1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale: a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale; b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l’organizzazione generale, anche per l’attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi; d) [Soppressa] e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali; f) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale; g) svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; h) [Soppressa] i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto. 2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.   Comitato Nazionale Sport per Tutti   [Art. 10 Statuto C.O.N.I. – Comitato Nazionale Sport per Tutti] [SOPPRESSO]   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   Art. 11 Statuto C.O.N.I. – Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto dell’Autorità vigilante, è composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza dell’Autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, e gli altri scelti dal CONI tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente. Devono essere previsti due membri supplenti. Il Collegio: a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile; c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento; d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli; e) [Soppressa] 2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.   COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA, DI CONTROLLO E DI TUTELA DELL’ETICA SPORTIVA   Art. 13 ter Statuto C.O.N.I. – Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva 1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI.   GARANTE  DEL  CODICE  DI  COMPORTAMENTO  SPORTIVO   Art. 13 bis Statuto C.O.N.I. – Codice di comportamento sportivo 1. Il Codice di comportamento sportivo (d’ora in poi “Codice”) definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite. 2. Il Codice è approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, sentito il Garante del Codice di comportamento sportivo. 3. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice. Sono, altresì, tenuti all’osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del Coni. 4. È istituito presso il CONI il Garante del Codice di comportamento sportivo, nominato con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, per la sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante si avvale di un ufficio di segreteria a carico del CONI. 5. Il Garante segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare. Nel caso in cui si debba procedere nei confronti di componenti di organi centrali o periferici del Coni, il Garante emette una decisione, nel rispetto del diritto al contraddittorio, in conformità a un regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.   TRIBUNALE NAZIONE DI ARBITRATO PER LO SPORT E L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA[1] [2]   Art. 12 Statuto C.O.N.I. – Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.   TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING[3]   Art. 13 Statuto C.O.N.I. – Tribunale Nazionale Antidoping 1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping quale organismo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. 2. La composizione e il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping sono regolamentate e disciplinate dalle vigenti Norme Sportive Antidoping del CONI, secondo il principio di autonomia e indipendenza dell’Organo. [1] Vedere Alta Corte di Giustizia Sportiva e Procedimento [2] Vedere Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Procedimento [3] Vedere Tribunale Nazionale Antidoping e Procedimento
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