Decisione C.F.A. : C. U. n. 95/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 458/646 PFI 16-17 GP/MB/MM DEL 14.7.2017

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta alla società di seconda categoria ad € 1.000,00 di ammenda per aver il proprio calciatore per aver abbandonato il terreno di gioco prima del termine della gara”, con conseguente sospensione dell’incontro per mancanza del numero minimo di calciatori in campo dando luogo all’“effettiva alterazione dello svolgimento della gara”. E’ evidente che il comportamento del calciatore ha alterato lo svolgimento della gara ma la Società reclamante non aveva obiettivamente alcuno strumento per impedire che un proprio tesserato di sua iniziativa abbandonasse il terreno di gioco prima del termine della gara, fermo pertanto il principio della responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei propri tesserati.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U21 ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017

Massima: La CSA conferma la decisione del GS che ha irrogato alla società la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00 quale prima rinuncia nonché l’ulteriore ammenda di € 1.500,00 per la grave condotta antisportiva posta in essere dal proprio calciatore che fungendo da capitano si rifiutava di riprendere il gioco ed invitava i propri compagni di squadra ad interrompere la partita facendo rientro negli spogliatoi.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Adige avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Allievi Vattaro/Adige del 16.9.2001 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, quando i calciatori abbandonano il terreno di giuoco senza che l’arbitro abbia decretato la fine della gara.
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