Massima n. 287107

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 26.10.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Terracina 1925 avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 dal 14.9.2001, inflitta al calciatore T.A., a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., ai sensi dell’art. 10 del regolamento dell’attività antidoping.Massima: Quando la società chiede, innanzi alla CAF che venga dichiarata la nullità del primo prelievo a sorpresa effettuato in occasione della gara – per non aver presenziato alle procedure di controllo il dirigente accompagnatore della Società - il motivo non è “nuovo”, trattandosi in realtà di nuova eccezione difensiva opposta dall’appellante in contrapposizione alla domanda originaria della parte attrice (Procura), e pertanto non ricade negli strali dell’art. 33, comma 4, del Nuovo C.G.S., secondo cui le nuove domande sono inammissibili.Massima: La normativa procedurale per l’effettuazione dei controlli antidoping, a partire dall’art. 9, comma 9, del Regolamento, prescrive chiaramente che, in assenza del medico sociale o dell’atleta, deve presenziare alle procedure di controllo esclusivamente il dirigente accompagnatore della Società. Un eventuale sostituto di quest’ultimo deve essere appositamente accreditato e comunque inserito nella distinta di gara presentata all’arbitro, per cui qualora il verbale di controllo antidoping sia sottoscritto da persona senza essere in alcun modo menzionato nella distinta, tale vizio procedurale comporta l’invalidità delle operazioni di prelievo.   Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 01 giugno 2000 n. 1 – www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri G.E., al tempo Presidente della L.N.D., e D.M., componente dello staff medico della L.N.D, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione a fatti occorsi in occasione della gara della Nazionale Under 18 Italia/Islanda del 6.4.1998.Massima: Al fine di verificare il contenuto ritenuto “anomalo” all’interno di un thermos utilizzato dai calciatori in occasione della gara, occorre rispettare la rigorosa procedura disciplinata dalla normativa antidoping, perché in mancanza dell'esame del liquido non potrebbe addivenirsi ad alcuna affermazione di responsabilità a carico di chicchessia per la mancanza assoluta di quelle cautele procedurali da seguirsi al momento del prelievo e della custodia del recipiente, previste non solo dalle norme vigenti, ma anche dal buon senso, a garanzia di un serio ed ineccepibile accertamento.Massima: Per dimostrare che il componente dello staff medico della squadra abbia introdotto sostanze vietate nel thermos utilizzato dai calciatori, l’accertamento deve essere compiuto in osservanza della normativa antidoping, per cui non è sufficiente la testimonianza di altro componente dello sfaff medico che dichiara di aver visto il collega introdurre nel thermos sostanze vietate, né tantomeno avrebbe valore il prelievo da questi effettuato sul liquido se avvenuto in contrasto con la procedura antidoping.
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