Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.157/CGF Riunione del 19 aprile 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 234/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Atletico Ortona 2004 avverso le sanzioni: - penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2008 – 2009; - inibizione fino al 31.12.2008 alla sig.ra D.B.A.; - squalifica fino al 24.4.2008 alla calciatrice T.G.; - ammenda di € 500,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Atletico Ortona/Ariete Calcio del 19.3.2008
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e la penalizzazione di punti (1) in classifica in conseguenza dell’alterazione, nella distinta delle giocatrici partecipanti alla gara, della data di nascita di un’atleta anticipata di un anno (al 1989), così precludendo la violazione della prescrizione regolamentare che, per il campionato di specie, consente la partecipazione soltanto di tre giocatrici nate fra il 1.1.1986 ed il 31.12.1988.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 6 Dicembre 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 24 del 7.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Tremestieri Etneo avverso decisioni merito gara Icos/Tremestieri Etneo del 13.10.2001 Massima: L’asserita confusionenello statino predisposto dall’arbitro, dove è possibile notare cancellature e scambio di numeri, non è di per sé idonea ad inficiare la regolarità della gara se i dirigenti delle società lo hanno sottoscritto e non hanno sollevato nessuna obiezione in merito.