Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. S. Giorgio a Cremano avverso decisioni merito gara Turris 1944/S. Giorgio a Cremano del 29.9.2002 Massima: Quando il Torneo Giovanile è stato organizzato sulla base di un proprio regolamento e nell’ambito della normativa a carattere più generale costituita dal Regolamento Attività Ricreativa (predisposto dalla L.N.D.) di cui al Com. Uff. n. 214 del 5 giugno 1998, occorre fare riferimento a quest’ultimo, peraltro richiamato dal regolamento predisposto dalla società organizzatrice del Torneo (art. 10), in merito alla esecuzione delle squalifiche. Se il regolamento prevede che le sanzioni disciplinari non possono avere durata eccedente “quella di svolgimento del Torneo” e cioè che esauriscono i loro effetti nell’ambito del medesimo Torneo nel quale vengono irrogate, consegue che il calciatore, squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo, avrebbe dovuto scontare la squalifica non oltre che in una delle ulteriori gare dello stesso Torneo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 13 del 22.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Fiumicello avverso decisioni merito gara San Giovanni/Pro Fiumicello del 21.9.1997 Massima: Il calciatore squalificato in un torneo autorizzato dal Comitato Regionale dovrà scontare la squalifica nella gara successiva del torneo, e non nella gara di campionato. Infatti l'art. 12 C.G.S. si limita a stabilire che le sanzioni disciplinari si intendono scontate nelle gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it