Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 31.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Elce avverso decisioni merito gara Elce/Profiamma del 25.4.2001
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver i suoi tifosi poso in essere atti di violenza nei confronti del pulmann che trasportava i calciatori al campo di calcia, non consentendo a questi di scendere e di disputare la gara. Secondo la giurisprudenza costante della Commissione d’Appello Federale la decisione arbitrale di non dar luogo alla disputa della gara (o di interruzione della gara stessa prima della sua conclusione) deve essere fondata su circostanze oggettive che abbiano posto in pericolo l’incolumità dei calciatori e/o degli ufficiali di gara, o di altri tesserati, non superabili e non fronteggiabili con gli opportuni comportamenti posti in essere dagli stessi ufficiali di gara, con l’ausilio anche delle forze dell’ordine, per ripristinare condizioni di sicurezza idonee per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva. Gli atti ufficiali di gara (e, nella fattispecie in esame, soprattutto il preciso rapporto del Commissario di campo) attestano con sufficiente certezza che sussistono le condizioni oggettive poste alla base della decisione arbitrale, suffragata dal Commissario di campo, che hanno condotto alla impossibilità di disputare la partita.