Massima n. 287083

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 1/2/3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 24.1.2002Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello del Brescia Calcio avverso le sanzioni della squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte al calciatore G.S.J. a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni dela squalifica per mesi 4 - a far data dal 22.11.2001 - e dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 4 a decorrere dal termine della squalifica, inflitte a seguito di proprio deferimento al calciatore G.S.J.Massima: Nell’ambito del procedimento antidoping, la società, rimasta estranea al giudizio di primo grado, in quanto il procedimento instaurato inizialmente anche nei suoi confronti si è concluso con l’archiviazione ed il deferimento della Procura Antidoping ha interessato solo il proprio calciatore, ha la legittimazione attiva a partecipare al dibattimento di secondo grado innanzi alla CAF, quando è fortemente interessata alle sorti del giudizio nei confronti del “suo” calciatore, per una molteplicità di ragioni. La circostanza di essere portatrice di un (rilevante) “interesse indiretto” fa sì, a norrna dell’art. 29, comma 3, C.G.S., che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di cui all’art. 37, comma 7 prima parte del C.G.S., e cioè di partecipare al dibattimento di primo grado; fa sì ancora che ha proposto appello e prende parte al giudizio innanzi alla CAF legittimamente, in forza di quanto previsto dal comma 7, seconda parte, dello stesso art. 37 C.G.S. appena citato. Senza che a nulla rilevi, che non sia stata proposta istanza di ammissione al dibattimento di primo grado e che non sia intervenuta reiezione della stessa, dal momento che la proposizione dell’appello e la partecipazione al relativo giudizio non possono essere subordinate per ragioni di interpretazione logica della norma a quella “reiezione dell’istanza per carenza di interesse” cui fa riferimento la dizione letterale del comma 7, seconda parte, dell’art. 37 già ricordato.
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