Massima n. 287115

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 8 Febbraio 2002 n. 4/5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n.233 del 24.1.2002Impugnazione - istanza: - Appello del calciatore S.J. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001, dell’ammenda di € 50.000,00 con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per mesi 5 dalla scadenza del periodo di squalifica, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.  Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 5 - a far data dal 17.11.2001 – e dell’ammenda di € 50.000,00, con l’ulteriore misura di controlli senza preavviso per la durata di mesi 5 a decorrere dal termine della squalifica, inflitta a seguito di proprio deferimento al calciatore S.J..Massima: Quando l’atleta viene condannato per essere risultato positivo al controllo antidoping, oltre alla sanzione della squalifica, può essere irrogata quella dell’ammenda e dei controlli senza preavviso per un ulteriore periodo determinato.Massima: Per l’applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistica, nei confronti del calciatore risultato positivo al controllo antidoping, accertato con sentenza definitiva si deve fare riferimento come dies a quo al giorno stesso dell’applicazione della misura cautelare di sospensione da parte della Commissione Disciplinare, non trattandosi di squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, a norma dell’art. 17, comma 2, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, bensì di misura interinale per la quale, per gli effetti del comma 11, è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati e che dunque risulta efficace, con immediatezza, dal momento stesso della comunicazione all’interessato, avvenuta il medesimo giorno della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
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