Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 21 Febbraio 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 17.1.2002
Impugnazione - istanza:Appello della S.P. Sangiovannese avverso decisioni merito gara Sangiovannese/Mesola del 9.12.2001
Massima: L’art. 12 comma 4 C.G.S. attribuisce agli organi di Giustizia sportiva il potere di stabilire se fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, hanno avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, al fine dell’adozione delle decisioni indicate nelle lettere a), b), c) del predetto comma. Per cui va ordinata la ripetizione della gara nel caso in cui si verifica un fatto isolato che non ha “creato uno stato di pericolo incontrollabile, tale da giustificare la sospensione dell’incontro”. E’ il caso in cui l’arbitro sia stato spinto dal calciatore, con forza al petto, senza avere provato dolore e riportato danni fisici e di essere caduto a terra in quanto sorpreso da tale gesto e di avere perciò sospeso la gara.