Decisione C.S.A. – Sezione III:- DECISIONE N. 0043/CSA del 4 Novembre  2025 Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 30 del 07.10.2025

Impugnazione – istanza: - società ASD Calcio Brusaporto / Villa Valle SSD a RL

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara per la irregolarità delle porte del campo di gioco della società ospitante (inizialmente di 253 e 248 cm. di altezza e, dopo i 45 minuti concessi dal direttore di gara, di 247,5 cm. di altezza)… Premessa la piena efficacia probatoria conferita dall’art. 61, comma 1, C.G.S., alle risultanze del rapporto dell’arbitro (che nel caso di specie, risulta coerente, completo e preciso nella descrizione degli eventi accaduti e di cui il Giudice Sportivo ha legittimamente tenuto conto), appare incontestabile che l’altezza delle porte rilevata dall’arbitro fosse superiore a quella consentita dal regolamento. Infatti, a fronte dei 244 cm stabiliti dal Regolamento del Giuoco del Calcio (art. 1, punto 10 rubricato “le porte”), derogabile con una tolleranza massima di 2 cm (art. 59, comma 1, N.O.I.F.), l’arbitro ha riscontrato inizialmente l’altezza rispettivamente di 253 cm e di 248 cm e, successivamente, di 247,5 cm per ciascuna porta al termine dei 45 minuti concessi: ciò anche all’esito degli interventi eseguiti a cura della società ASD Calcio Brusaporto, interventi peraltro effettuati con modalità quantomeno discutibili (imponente aggiunta di sabbia, con creazione di uno “scalino” tra la linea di porta ed il resto del campo, come riferisce l’arbitro) e comunque non risolutivi. Pertanto, non si vede in quale eccesso di potere sarebbe incorso il Giudice Sportivo, il quale viceversa, ha fatto buon governo e correttamente applicato la normativa di riferimento. Né il prospettato eccesso di potere potrebbe essere ravvisato, così come sostiene la reclamante, per essersi il Giudice Sportivo comunque pronunciato, nonostante che il procedimento dinanzi a lui fosse stato introdotto su istanza di parte con la presentazione della riserva scritta all’arbitro, alla quale non aveva però fatto seguito né un preannuncio, né un reclamo vero e proprio. Esattamente al contrario, il Giudice Sportivo, una volta in possesso del rapporto di gara, ha deciso d’ufficio ex art. 65 C.G.S. di comminare la sanzione a carico della ASD Brusaporto in applicazione dell’art. 10, comma 1, C.G.S.: laddove invece era stata proprio quest’ultima società a presentare un ricorso (opportunamente dichiarato inammissibile) diretto a conseguire una declaratoria atta a consentire lo svolgimento della gara non disputata, ricorso evidentemente indipendente, sia sul piano formale che sostanziale, dalla riserva scritta presentata dalla società consorella…. Ugualmente infondate appaiono le censure mosse all’operato dell’arbitro il quale, si ripete, pur restando l’unico soggetto competente a decretare la regolarità del campo di gioco (artt. 59 e 60 N.O.I.F.), ha comunque posto in essere tutte le azioni necessarie nel regolare contraddittorio con le società, utilizzando strumenti di misura forniti dalla stessa società reclamante (come previsto dall’art. 59, comma 3, N.O.I.F.) e la cui inidoneità, in ipotesi, non potrebbe che ascriversi a responsabilità della reclamante medesima (cfr. decisione n. 141/CSA/2024-2025; decisione n. 210/CSA/2022-2023). In definitiva, la società ASD Brusaporto era responsabile del regolare allestimento del campo di gioco ai sensi del medesimo art. 59, comma 3, N.O.I.F.: né sussiste, ferma restando la causa esterna che ha determinato la necessità di occupare un impianto terzo, l’invocata causa di forza maggiore, in mancanza di alcun impedimento alla corretta verifica dell’altezza delle porte, tale non potendo configurarsi la mera eventualità dell’accesso di estranei nel periodo intercorrente tra il sopralluogo effettuato e la disputa della gara. Neppure appare invocabile il principio del legittimo affidamento, sia perché l’accertata omologazione dell’impianto costituisce una condizione necessaria, ma non certo esclusiva, ai fini del regolare allestimento del campo di gioco in occasione della singola gara, sia perché neppure vi è prova (ma la circostanza neppure è stata addotta) che, nel corso del sopralluogo effettuato giorni prima dalla società reclamante, fosse stata effettivamente riscontrata la dimensione delle porte siccome conforme alla normativa di settore, così come non vi è prova di alcun accadimento intervenuto medio tempore idoneo a modificarne la condizione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0099/CSA del 28 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023

Impugnazione – istanza: - ANR Ardea NF Calcio/U.S.D. Follonica Gavorrano Srl

Massima: Confermata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta dal giudice sportivo a seguito di riserva scritta e successivo reclamo relativo per la misura non regolamentare dell’altezza delle porte…Il referto arbitrale, assolutamente preciso e dettagliato, riporta quanto segue: “la gara non è stata disputata causa irregolarità nell’altezza delle porte. All’arrivo della terna arbitrale al campo da gioco, la società ospite USD Follonica Gavorrano presentava immediatamente riserva scritta (che si allega al presente referto) chiedendo di effettuare una misurazione dell’altezza e della lunghezza di entrambe le porte per una presunta irregolarità. Così dopo essermi fatto prestare un metro, mi accingevo ad effettuare tale misurazione. Il risultato evidenziava un’altezza irregolare di entrambe le porte. Una misurava 232 cm., l’altra era addirittura obliqua, misurando 233 cm. da un lato e 231 cm. dall’altro. La lunghezza invece misurava 7 m. e 32 cm. per entrambe, misurata dai limiti interni dei due pali. In maniera tale da riuscire a garantire l’inizio della gara entro il limite del tempo di attesa, la società ospitante ASD NF Ardea Calcio iniziava immediatamente a lavorare per riportare l’altezza della porta dalla linea di porta al limite più basso della traversa almeno ai 242 cm. consentita dal Regolamento, compresa la tolleranza. Alla fine dei 45 minuti costituenti il tempo di attesa, tuttavia, l’altezza esatta delle porte misurata dalla linea di porta al limite inferiore della traversa risultava essere di 239 cm. per una porta e 238 cm. per l’altra. Preso atto di ciò alla presenza dei capitani e dei dirigenti di entrambe le squadre, io e gli AA rientravamo negli spogliatoi ed effettuavamo il riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre, dopodiché abbandonavamo il campo da gioco”... soccorrono gli artt. 54, comma 2 e 60, comma 2, delle N.O.I.F. i quali, seppure riferiti (il primo) al tempo limite ammesso per la presentazione delle squadre in campo e (il secondo) al tempo utile per ovviare all’impraticabilità del campo di gioco, appaiono espressione di un principio generale (puntualmente recepito nella Guida Pratica AIA in riferimento alla Regola 1 del Regolamento del Calcio a 11) che individua appunto in 45 minuti il tempo limite di attesa che deve essere osservato o assegnato per ovviare a qualunque situazione impeditiva dell’inizio di una gara, salvo un termine inferiore a discrezione dell’Arbitro, nelle situazioni che tale discrezione gli consentono di esercitare. Nel caso di specie l’Arbitro, lungi dall’individuare alcuna regola specifica, ha correttamente ritenuto di avvalersi del massimo termine consentito per ovviare alla situazione di irregolarità ostativa all’inizio della gara, assegnando alla società NF Ardea 45 minuti di tempo per ristabilire l’esatta altezza delle porte. Trascorso tale termine, altrettanto correttamente ha richiamato le squadre negli spogliatoi e, completata la procedura di identificazione, ha abbandonato il campo di gioco, posto che la regolarità delle porte non era stata ripristinata e che, per stessa ammissione della reclamante, nella migliore delle ipotesi sarebbero occorsi quantomeno ulteriori 15-20 minuti.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 227/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16 maggio 2023

Impugnazione – istanza: SSDARL Città Di Varese/U.S. Folgore Caratese ASD

Massima: Accolto il ricorso, riformata la decisione del GS che aveva omologato il risultato e per l’effetto ed inflitta alla società la sanzione della perdita della gara per la irregolarità delle porte di gioco, inizialmente aventi un’altezza di 236 / 239 cm,….Nel merito, devono ribadirsi i principi recentemente affermati da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, sent. n. 210 del 2023) su fattispecie pressoché identica. A norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”. A tale potere corrispondono, in capo alle parti del giudizio, alcune regole procedurali, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza perciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo.  Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che una delle due porte risultasse essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri, quindi entrambe inferiori alla misura di 2,44 metri prescritta dal vigente Regolamento. Il successivo intervento eseguito dalla società ospitante è così descritto nel supplemento di referto: “(…) Hanno quindi provveduto a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti. Quando abbiamo provveduto nuovamente alla misurazione delle due porte dopo l’intervento abbiamo constatato che erano entrambe dell’altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolari, ed ho così potuto dare il via alla gara”. Tale intervento, per le inequivoche risultanze in atti, non può ritenersi idoneo a restituire la regolarità delle porte. L’intervento è infatti consistito nel procurare un dislivello nella (sola) zona della linea di porta che, se ha consentito, nella successiva misurazione su quella specifica zona, di rilevare un’altezza pari a 2,44 metri, non è valso a rendere regolari le porte: l’altezza di 2,44 metri deve infatti intercorrere fra il “bordo inferiore della traversa” e il “suolo” (cfr. Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, punto n. 10), inteso come terreno di gioco, sicché non può rilevare al riguardo un dislivello o avvallamento creato al di sotto del livello del suolo e, per di più, nella sola striscia relativa alla linea delle porte. Anzi, a ben vedere, l’intervento così eseguito ha aggravato la situazione, procurando verosimilmente, nell’area di rigore ed in prossimità delle linee delle porte, un’alterazione del dislivello sul terreno di gioco che, per poter essere ripristinato nelle condizioni originali, avrebbe dovuto impegnare una fascia di campo molto più lunga ed ampia di quella oggetto dell’intervento medesimo (come si è detto, la sola fascia corrispondente alla linea delle porte). L’audizione dell’arbitro …. ha confermato l’anzidetta ricostruzione. Il Direttore di Gara ha dato atto che, prima dell’intervento di scavo, il terreno era perfettamente livellato e non vi erano, nelle aree di porta, dossi o cumuli di terreno che ne determinassero un innaturale rialzamento. Ne discende, su tale punto decisivo, l’infondatezza della prospettazione della società resistente, avendo l’Arbitro confermato, su specifica interrogazione formulata dalla Corte, che l’intervento eseguito dalla società ospitante è consistito non già nella rimozione di terreno erboso o materiale in eccesso dalla linea di porta (quindi, un mero livellamento), bensì in un vero e proprio scavo (di profondità di almeno 5/ 8 centimetri), al quale è seguito lo spargimento di sabbia e terra nella zona circostante alle linee di porta, al solo fine di attenuare il dislivello così ottenuto. Assorbita ogni diversa censura, ne discende la comprovata situazione di irregolarità (e non di mera impraticabilità) del terreno di gioco in relazione alle porte, pacificamente sindacabile da questa Corte: irregolarità di cui non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (anche ex art. 59, comma 3, N.O.I.F.).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 210/CSA del 4 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 118 del 04.04.2023

Impugnazione – istanza: U.S. Grosseto 1912 s.r.l./A.S.D. Sangiovannese 1927

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto inflitta alla società la perdita della gara per la irregolarità delle porte…Va chiarito anzitutto che, a norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo – e, nella presente sede, questa Corte Sportiva d’Appello – è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”. A tale potere corrispondono peraltro anche alcune regole rituali ad hoc, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza perciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo (cfr., ad es., CGF, I, in Com. Uff., n. 250/CGF del 10 maggio 2012, in relazione al corrispondente art. 29, comma 5, previgente C.G.S.; cfr. anche, a fini applicativi, CSA, III, in Com. Uff. n. 66/CSA del 15 gennaio 2018). Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che l’altezza delle porte rilevata dall’arbitro fosse pari a 2,35 mt., inferiore a quella prescritta dal Regolamento, di 2,44 mt. (cfr. il referto arbitrale, ove si legge che, a seguito della riserva scritta presentata dal Grosseto, “si accertava che l’altezza di entrambe le porte era di 2,35 cm”; cfr. anche il supplemento di referto, che chiarisce quanto segue: “abbiamo, il sottoscritto con i due assistenti arbitrali i capitani e i dirigenti delle due società, misurato la distanza tra la traversa e il terreno di gioco (linea di porta) di entrambe le porte, che effettivamente risultavano misurare esattamente 2,35 mt”). In tale contesto, il successivo intervento eseguito dalla società ospitante (cfr. il supplemento di referto: “La società locale (Sangiovannese) ha immediatamente provveduto, con i mezzi messi a disposizione dei custodi del campo sportivo, ad abbassare il dislivello che era presente sulle linee di porta nella zona sotto la traversa delle porte”) non è stato in grado di ricondurre a regolarità la condizione delle porte, sicché è da considerare erronea la diversa valutazione espressa dal direttore di gara al riguardo. L’intervento è infatti consistito (come è peraltro incontestato) nel procurare un dislivello o avvallamento nella (sola) zona della linea di porta che, se ha condotto a una successiva misurazione su quella specifica zona, a rilevare un’altezza pari a 2,44 mt. (si legge nel supplemento: “Una volta rimosso il dislivello […] abbiamo nuovamente misurato insieme ai dirigenti e ai capitani delle squadre la distanza tra l’estremità bassa della traversa e la linea di porta che misurava 2,44 mt”), non è valso a rendere per ciò solo regolari le porte: l’altezza di 2,44 mt. deve infatti intercorrere fra il “bordo inferiore della traversa” e il “suolo” (cfr. Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, punto n. 10), inteso come terreno di gioco, sicché non può rilevare al riguardo un dislivello o avvallamento creato al di sotto del livello del suolo e, per di più, nella sola striscia di suolo relativa alla linea delle porte.In tale prospettiva, la misurazione finale eseguita nei suesposti termini non consentiva di ritenere ripristinata sic et simpliciter la regolarità alle porte: da un lato, infatti, non era soddisfatto il requisito di altezza richiesto fra il “suolo” tutto del terreno di gioco e “il bordo inferiore della traversa”; dall’altro, in via consequenziale, l’altezza delle porte, proprio in rapporto al resto del terreno di gioco, non garantiva la misura di 2,44 mt., ma, nonostante l’intervento eseguito, ancora quella, irregolare, di 2,35 mt. Anzi, a ben vedere, l’intervento così eseguito ha aggravato la situazione, procurando, lungo la linea delle porte, un dislivello sul terreno di gioco superiore a quello ammesso dal pertinente Regolamento Impianti Sportivi (cfr. punto A, sub 2, che esclude l’ammissibilità di avvallamenti o dossi d’entità superiore a 3 cm.), richiamato anche dal Com. Uff. n. 1 LND ai fini della iscrizione delle società alle gare ufficiali. Ne consegue l’effettiva situazione d’irregolarità (e non di mera “impraticabilità”) del terreno di gioco in relazione alle porte, ben sindacabile da questa Corte e di cui non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (cfr., al riguardo, anche l’art. 59, comma 3, N.O.I.F.: “Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco […]”).  Alla luce di ciò, alla stessa società ospitante va inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, a norma dell’art. 10, comma 1, C.G.S.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 10 febbraio 2003 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003. Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Vanzaghellese avverso decisioni merito gara Cob 91/Vanzaghellese del 27.10.2002. Massima: La gara ha avuto svolgimento regolare quando risulta dal referto arbitrale ed in particolare dalle precisazioni allegate al rapporto, che, a seguito della riserva scritta presentata dalla società ospitata prima dell’inizio della gara, l’arbitro stesso aveva disposto che venisse effettuata, da parte della società ospitante, la rimozione di uno strato di terreno al centro della porta e che, dopo l’effettuazione di tale operazione, aveva constatato che l’altezza della porta era regolare.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 1999 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 65 del 9.7.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Savio avverso decisioni merito gara Puteolana 1909/Savio del 20.6.1999 Massima: La società che contesta la regolarità di svolgimento della gara, assumendo che sarebbe stata disputata su terreno di giuoco non conforme alle prescrizioni regolamentari per l'altezza delle porte e per la larghezza del campo per destinazione, non può dimostrare la propria tesi mediante l’esibizione in giudizio di materiale fotografico e filmato, stante l'esplicito divieto disposto delle norme vigenti (articoli 18 comma 3 e 25 comma 1 C,G.S.). Ciò che fa fede sono gli atti ufficiali, dai quali risulta, nel caso di specie, che la distanza tra le linee perimetrali del terreno di giuoco e il muro di recinzione era regolamentare e che del pari l'altezza delle porte rispondeva alle misure prescritte, dopo gli opportuni interventi effettuati a cura della società ospitante prima dell'inizio dell'incontro.
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