Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 13 febbraio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 – Riunione del 16.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Scintillapistaest avverso decisioni merito gara Scintillapisaest/Atletico Galleno del 15.12.2002
Massima: L’art. 12, comma 5, C.G.S.. introdotto per dirimere questione in precedenza controversa e cui è sotteso un chiaro favor per il mantenimento del risultato acquisito sul campo, è univoco nel sancire che “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 6.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Succivo avverso decisioni merito gara Succivo/Giovani Recale del 20.2.2000
Massima: Per irregolarità nel tesseramento consegue la posizione irregolare del calciatore che prende parte alla gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 14/Disc. del 4.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Due Torri avverso decisioni merito gara Due Torri/Piana di Brolo del 12.11.1995
Massima: Quando vi è un tesseramento irregolare di un calciatore, che non abbia preso parte alla gara,nonostante siacompreso nella distinta presentata all'arbitro, la sua posizione risulterà irrilevante.