Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0066/CFA del 6 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 462 del 10 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – Presidente Federale

Massima: Su reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del giudice sportivo - che aveva disposto la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell'interruzione (minuto 13'20'' del primo tempo) con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse - viene inflitta alla società la perdita della gara e l’ammenda di € 1.000,00 per i fatti che hanno determinato la definitiva sospensione della stessa da parte dell’arbitro….allorquando il secondo arbitro, che operava sotto la tribuna occupata dagli spettatori, interrompeva il gioco a causa di uno schiaffo ricevuto sul collo da parte di un sostenitore della squadra locale che si sporgeva dalla tribuna, che gli provocava dolore. A seguito di ciò il predetto arbitro n.2 comunicava il suo stato di agitazione e disagio psicofisico ai colleghi, rappresentando loro di non essere più in grado di continuare a dirigere la gara. Il primo arbitro prendeva atto di quanto riferitogli dal collega e decideva di sospendere definitivamente la gara e, grazie all'intervento dei calciatori e dei dirigenti locali, la terna arbitrale riusciva a raggiungere gli spogliatoi mentre i sostenitori locali rivolgevano loro frasi offensive e minacciose. L'arbitro n.2, a seguito dello schiaffo ricevuto, si recava in serata presso il Pronto Soccorso di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di due giorni”...Orbene, come è noto “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone” (art. 26, CGS FIGC). Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi. Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: <<Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva>>. Orbene, nel caso di specie, sussistono sia le minacce e le aggressioni verbali sia la violenza fisica esercitata su uno dei direttori di gara. In tal senso, vi sono i presupposti per l’applicazione del disposto degli artt. 6 e 26, CGS FIGC e, dunque, deve ritenersi corretta e da confermare la decisione assunta dal Giudice sportivo di irrogare nei confronti della società Città di Potenza Calcio a 5, in seguito al comportamento dei suoi sostenitori, la sanzione dell’ammenda per euro 1.000,00. Peraltro, in considerazione del reclamo proposto, questo Collegio deve valutare se i fatti, come sopra descritti, integrino altresì gli estremi per l’applicazione della diversa fattispecie di cui all’art. 10, CGS FIGC. Difatti, secondo il primo comma di articolo “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.” Ai sensi, poi, del successivo comma 5:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.” La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, CGS è stata interpretata – sul punto, invero, in modo particolarmente perspicuo – dalla Corte sportiva d’appello nazionale nel senso che la ratio della norma si basa sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l’art. 17 C.G.S. [codice previgente n.d.r.] costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. La fattispecie […] individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la più grave delle ipotesi disciplinate dall’art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara. (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 167/2018-2019). Orbene appare evidente la necessità, perché la gara possa essere correttamente disputata, di tutelare la piena integrità psico-fisica dei direttori di gara, in assenza della quale deve escludersi in radice la possibilità stessa che possa esservi una competizione ispirata ai principi di regolarità e lealtà e che possa essere assicurato il clima di serenità in campo e fuori che rendono concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo. A ragione, nel reclamo, si sostiene che l’ordinamento sportivo considera la figura del direttore di gara come qualcosa in più della sola figura di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Del resto – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023). Nella fattispecie in esame, l’impossibilità di salvaguardare la tranquillità del secondo arbitro e, dunque, di assicurare la prosecuzione della direzione di gara in un indispensabile clima di serietà, serenità e correttezza è resa evidente non solo dalla gravità dell’aggressione fisica subita, come emerge anche dal richiamato referto medico, ma anche dalla complessiva situazione di minaccia che gravava sui direttori di gara, come reso evidente non solo dall’aggressione fisica subita da uno di essi ma altresì dagli atteggiamenti e dalle minacce giunte sia da uno degli atleti che dai relativi sostenitori. La sussistenza di tale complessiva situazione rende evidente l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, CGS, si impone l’applicazione della sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐6 (trattandosi di gara di calcio a cinque). In applicazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, tale sanzione si aggiunge a quella, già inflitta, dell’ammenda.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 129/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023

Impugnazione – istanza: U.S. Angri 1927/Portici FBC SSDARL

Massima: Confermata alla società la sanzione della perdita della gara e ridotta l’ammenda da € 4.000,00 ad € 2.000,00 perché la gara è stata sospesa dall’arbitro e non più proseguita per sua responsabilità, in quanto mancavano le condizioni…nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; - ad esito dell'aggressione, che aveva termine grazie all'intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell'intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all'addome; - in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell’Ordine e l'Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione”….Sentito a chiarimenti, l’Assistente n.1 Sig. P. ha riferito che l’intervento dei Carabinieri, che ha consentito di riportare la situazione alla normalità a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni del calciatore Maraucci, si è protratto per circa un’ora, a motivo delle indagini e degli accertamenti espletati in ordine ai gravi fatti accaduti.  Gli atti ufficiali di gara e i chiarimenti forniti dall’Assistente n.1 consentono di ritenere che la decisione dell’Arbitro di non proseguire la gara sia stata assunta correttamente, in presenza della concomitanza di una serie di elementi, comunque imputabili alla sfera di responsabilità della società Angri, che non hanno di fatto consentito la regolare ripresa e conclusione della stessa. In particolare, occorre porre attenzione al contenuto del supplemento arbitrale, che chiarisce in modo dirimente gli specifici accadimenti che non hanno consentito la ripresa della gara dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Dopo la grave aggressione ai danni del sig. M., emerge, infatti, che si è reso necessario un prolungato intervento dei Carabinieri, volto dapprima a ristabilire l'ordine pubblico e poi ad effettuare una serie di indagini in ordine alla dinamica degli eventi ed alla individuazione dei soggetti responsabili, intervento che l’assistente arbitrale Sig. Piccolo ha riferito avere avuto una durata di circa un’ora.  Tutto ciò ha obiettivamente impedito la regolare prosecuzione della gara e la sua ultimazione, ai sensi dell’art. 62, comma 14, delle N.O.I.F., a norma del quale “Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti”.  Le circostanze accadute in occasione della gara de qua integrano, quindi, la “oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza” (Corte Giust. Fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). Basti riflettere sul fatto che l’aggressore, riconducibile indubbiamente alla società Angri, dopo aver colpito con alcuni calci il sig. M., riusciva a fuggire grazie all'aiuto di un'altra persona che intanto teneva aperta una porta secondaria, in esecuzione, quindi, di un vero e proprio piano illecito perpetrato ai danni dei giocatori della società ospite. Nella fattispecie per cui è causa, pertanto, l’accaduto ha finito per incidere indubbiamente sulla regolarità della gara, alterandone significativamente la ordinaria dinamica e non incidendo dunque solo sul potenziale atletico della società ospite. Oltre alla perdita delle prestazioni sportive di un giocatore a metà gara – circostanza che, da sola, come rilevato dalla reclamante, non legittima l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante il chiaro dettato di cui all’art. 10, comma 2, del C.G.S. - nel caso di specie si riscontrano infatti due ulteriori e determinanti circostanze di cui non può non tenersi qui adeguata considerazione, come invece vorrebbe la reclamante, ossia lo stato di fortissimo turbamento emotivo cagionato ai calciatori della squadra del Portici dalla violenta aggressione perpetrata ai danni del proprio capitano e l’inevitabile intervento delle Forze dell’ordine, chiamate a ripristinare e tutelare l’ordine pubblico compromesso, mediante il compimento degli atti valutati necessari alla luce della gravità dell’episodio verificatisi. E’ il complesso di tali circostanze ad aver prodotto quell’effetto incidente sulla regolarità del confronto agonistico che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni di cui all’art.10, comma 1, del C.G.S., stante l’avvenuta compromissione del bene giuridico tutelato dalla citata norma a causa di una condotta grave e scellerata ascrivibile alla pacifica responsabilità della società reclamante, che, quale squadra ospitante, era tenuta ad assicurare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’incontro programmato per tutta la durata dell’evento, a partire, per quanto qui rileva, dalla totale sicurezza psico-fisica ed incolumità dei calciatori ospiti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 2, 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 22.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2004. Appello della S.S. Colmuranese avverso decisioni merito gara Colmuranese/Maglianese del 21.1.2001 Massima: Non vi è dubbio che la gravità delle conseguenze lesive subite dal calciatore e la conseguente situazione di tensione e di turbamento venutasi a creare in campo hanno reso opportuna e più che giustificabile la decisione del Direttore di gara di sospendere l’incontro. (Il caso di specie: l’incontro fu sospeso al 42’ minuto del secondo tempo in seguito ad un grave atto di violenza commesso da un calciatore in danno di un avversario).
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