Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 129/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 4/CS del 24.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D Seravezza Pozzi Calcio

Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo circa la posizione irregolare del calciatore alla gara in questa trattandosi della prosecuzione di una gara interrotta questi non vi poteva partecipare perché alla disputa della prima gara ancora non era tesserato. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “considerato il tenore dell'art. 30, comma 4, del Regolamento LND che risulta quantomai chiaro nel prevedere come nella prosecuzione delle gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del CGS, possono essere schierati esclusivamente i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento della medesima interruzione, risulta altresì evidente che alla gara di cui in epigrafe, il calciatore F. E. non aveva titolo a partecipare”.Dati per non contestatati i fatti per come storicamente ricostruiti (ossia che il calciatore F. E. è stato tesserato soltanto il 4 novembre 2021 e che è stato schierato nella gara di prosecuzione dell’11 novembre 2021 a partire dal 35’ del 2° tempo) deve rilevarsi che il comma 4 dell’art.30 del Regolamento LND recita:  “(…). Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.  La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;  b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze: …”. Orbene dalla piana lettura della lettera b) si evince chiaramente - senza necessità di alcuna operazione ermeneutica - che nella prosecuzione della gara possono essere schierati soltanto (o esclusivamente) “tutti” i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, costituendo ciò la regola base stabilita dalla norma. Mentre la locuzione possono è chiaramente riferita alla seconda parte della disposizione laddove è concessa la possibilità per entrambe le società di schierare nella gara di prosecuzione anche giocatori che non erano iscritti “sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione” a condizione, però, che essi fossero già tesserati per le rispettive società al momento dell’interruzione.

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