Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C - Riunione del 13 aprile 2006 n. 9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 38 del 6.4.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dello S.C. Real Barrafranca 2000 avverso decisioni merito gara Real Barrafranca/Real Gela del 2.4.2006
Massima: Le disposizioni federali relative ai play-off della categoria in argomento non dispongono in alcun modo che la sconfitta a tavolino non consenta lo svolgimento della gara di ritorno, ferma restando la valenza dello 0-3 inflitto in sede di reclamo; non si rinviene infatti al riguardo alcuna disposizione in tal senso né nel Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, né nel Com.Uff. n, 171/A (o 172 /A, che lo ha sostituito) della F.I.G.C., attinenti alla competizione de qua.