Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 giugno 2008– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF n. 54 del 05/12/2007 - www.figc.it
Parti: S.S.C. Venezia S.p.a. e Arrigo Poletti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: La posizione del controinteressato in senso tecnico, ovvero del litisconsorte necessario, deve essere caratterizzata dall’esistenza di un interesse immediato, attuale e concreto a che la causa si concluda con un determinato esito. Nel caso di specie, invece, le posizioni dei partecipanti al campionato di serie C1 sono connotate da interessi privi dei richiamati requisiti rispetto al presente arbitrato. Va osservato in proposito che l’interesse delle squadre di serie C1 ad una conferma della sanzione inflitta potrebbe risultare immediato, concreto e attuale solo laddove il provvedimento disciplinare fosse stato adottato dopo la formazione della classifica definitiva: in tal caso, infatti, esso avrebbe potuto incidere, ipoteticamente, sulla posizione di alcune squadre, e precisamente di quelle che, con la sottrazione di un punto alla società ricorrente, avrebbero ricavato un avanzamento in classifica. Ma è evidente che non è possibile effettuare una simile valutazione con riferimento alla fattispecie in esame, in cui la penalizzazione è stata applicata prima dell’inizio del campionato. In questo caso, infatti, gli altri partecipanti al campionato di serie C1 sono titolari non già di interessi immediati, concreti e attuali, ma di semplici aspettative collegate alla posizione di svantaggio da cui è partita la società ricorrente.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2006– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/C del 21/11/05 - www.figc.it
Parti: Calcio Como S.r.l. contro F.I.G.C. - U.S. Calcio Colognese
Massima: Per quanto riguarda la fase conciliativa innanzi alla Camera di Conciliazione, il mancato coinvolgimento della controinteressata non comporta conseguenze negative in capo alla società, in quanto il Regolamento ( art. 6 comma 5) consente al Conciliatore di invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione. D’altra parte il principio generale desumibile dall’art. 6 comma 6 del Regolamento è quello della neutralità sostanziale della fase conciliativa rispetto all’eventuale procedura arbitrale, in quanto l’insuccesso della procedura non pregiudica in alcun modo i diritti delle delle parti. Deve quindi escludersi che la società, non invitando la controinteressata a partecipare alla conciliazione, sia incorso in una preclusione ai fini del presente giudizio arbitrale. In ogni caso, nel caso di specie, il Presidente del Collegio ha rinnovato – senza esito positivo - il tentativo di conciliazione alla presenza di tutte le parti, così consentendo anche alla controinteressata di partecipare a tale fase della procedura.
Massima: La pluralità di soggetti (tutti legati dalla clausola compromissoria) destinatari della decisione disciplinare si riflette nel rapporto e nel giudizio arbitrale in un caso di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, come acquisito in giurisprudenza, sarebbe evidentemente impugnabile il lodo arbitrale reso senza la partecipazione di tutte le parti che, avuto riguardo al thema decidendum, abbiano interesse diretto e concreto a contraddire. Ciò premesso, deve però osservarsi in punto di fatto che nel caso all’esame la contrinteressata è stata autorizzata ad intervenire nel giudizio ed ha fatto pieno uso di tale facoltà, depositando memoria e partecipando all’udienza di discussione, in un contesto in cui, a giudizio del Collegio, l’integrità del contraddittorio è stata dunque compiutamente assicurata. Nell’arbitrato irrituale, infatti, il contraddittorio si realizza secondo principi sostanziali e cioè assicurando alle parti la possibilità di svolgere l’attività assertiva e deduttiva, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall’arbitro per la sua pronuncia. ( ad es. Cass., sez. I, 8.9.2004 n. 18049). Pertanto – non individuandosi nel Regolamento disposizioni che impongono espressamente entro termini di decadenza la notifica della domanda arbitrale al terzo da questa pregiudicato, come invece previsto nel processo amministrativo - la avvenuta costituzione in giudizio della contrinteressata spiega effetto sanante del vizio di notifica e determina, per questa parte, l’ammissibilità della domanda qui proposta.