Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 marzo 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18/C del 21/11/05 - www.figc.it Parti: Calcio Como S.r.l. contro F.I.G.C. - U.S. Calcio Colognese Massima: Sono soggette a procedimento di arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione le controversie relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni comportanti penalizzazioni di classifica. Si desume dal vigente Codice di Giustizia Sportiva Federale, che la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 costituisce specifica sanzione disciplinare, tra l’altro irrogabile (art. 12 comma 5) alle squadre che hanno utilizzato in gara giocatori non aventi titolo a prendervi parte. Tale punizione, pur comportando indirettamente la perdita del punto o dei punti eventualmente conseguiti sul campo, è nettamente distinta sotto il profilo giuridico formale dalla penalizzazione in classifica, che è sanzione diversamente disciplinata ( art. 13 comma 1 lettera f) ed irrogabile al ricorrere di presupposti del tutto differenti, cioè non soltanto relativi alla disputa in sè della gara. Sanzione ancora differente è il c.d rifiuto di omologazione del risultato ( art. 12 comma 4) che viene in rilievo quando fattori non esclusivamente tecnici hanno influenzato la regolarità della gara. In conclusione, stante il principio di assoluta tipicità delle sanzioni disciplinari, la controversia all’esame origina da una punizione che non rientra tra quelle non compromettibili in arbitrato ai sensi dello Statuto Federale. La domanda proposta è quindi ammissibile e va esaminata nel merito.
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