Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Votazioni svoltesi nell’assemblea degli Allenatori Professionisti dell’8.11.2004 - www.figc.it Parti: Sig. A.M. Contro A.I.A.C.. Massima: La Camera di Conciliazione non è competente a decidere in merito al ricorso relativo alla declaratoria di nullità delle votazioni svoltesi nell’assemblea degli Allenatori Professionisti. Il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato esclude la potestas iudicandi della Camera, ove siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali. La previsione fa espresso riferimento alle Federazioni Sportive: nel caso di specie, si discute se l’AIAC faccia parte o meno della FIGC e sia, dunque, ad essa applicabile l’art. 17, comma 1, FIGC. Fermo restando questo tema, giova osservare che, anche ove l’AIAC fosse considerata aderente alla FIGC, alla medesima, almeno in via analogica, troverebbe applicazione il comma 4 dell’art. 8 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato. È, infatti, indubbio che l’art. 17 dello Statuto AIAC preveda una clausola compromissoria di natura irrituale, che impedisce al Collegio, proprio in considerazione dell’art. 8, comma 4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato, di conoscere della controversia in questione. La Camera, infatti, in virtù delle richiamate norme, difetta del tutto di potestas iudicandi. Ove si giunga alla soluzione opposta, ovverosia si ritenga l’AIAC non aderente alla FIGC, il Collegio arbitrale sarebbe, comunque, privo della potestas iudicandi per altro verso; cioè, per l’assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato. In entrambe le ipotesi descritte, risulta, comunque, indiscutibile che il Collegio arbitrale è incompetente.
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