Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 agosto 2006– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 25 maggio 2006 - www.figc.it Parti: A.C. Aprilia Contro F.I.G.C. – L.N.D. - Comitato Interregionale L.N.D. + Altri Massima: La società sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto in classifica può fare ricorso alla Camera di conciliazione. Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto della FIGC « […] non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore e a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica […]». [s.d.r.]. Tale norma si colloca in un rapporto di eccezionalità rispetto alla norma che prevede la competenza della Camera in funzione conciliativa e arbitrale per tutte le controversie tra i soggetti elencati al primo comma dell’art. 27 ovvero tra gli stessi e la Federazione per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale. La natura eccezionale della disposizione né impedisce ogni interpretazione estensiva e, a fortori, un’applicazione analogica. La Camera di conciliazione reputa che la deroga alla competenza arbitrale della Camera debba essere riferita solo alle penalizzazioni di uno o più punti in classifica e non anche alla retrocessione all’ultimo posto. Nessuna interpretazione estensiva ovvero applicazione analogica è, diversamente, autorizzata. L’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva contiene, appunto, l’elenco delle varie sanzioni sportive - altro è la penalizzazione di uno o più punti in classifica; altro è la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria. Si tratta di due diverse tipologie di sanzioni, come depone la loro stessa collocazione sistematica all’interno della disposizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it