Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN del 31 Gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana – cu n. 28 del 3.1.2008 – Campionato Allievi Fascia B Impugnazione - istanza:Reclamo della Società USD FCG Floria 2000 avverso decisioni merito gara Virtus Firenze/Floria 2000 del 24.11.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato per una gara nella competizione del Campionato Allievi Fascia B, Girone D partecipa nel periodo in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica con la medesima società alla gara del Campionato Allievi Fascia B, Girone D, anche se in quest’ultimo girone la società non abbia diritto di classifica. Secondo il disposto dell’art. 22, comma 3, del CGS, “…il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuto l’infrazione che ha determinato il provvedimento…”. A ciò si aggiunga che l’art. 19, comma 11.1, del CGS, prevede che le sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano esclusivamente nelle rispettive competizioni, mentre lo stesso art. 19, comma 13, prevede che le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. Pertanto, da quanto sopra, risulta evidente la netta separazione che esiste tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di Coppa Italia e Coppa Regioni, in quanto le prime devono essere necessariamente ed esclusivamente scontate in gare di campionato e le seconde esclusivamente scontate in gare di Coppa. Tale separazione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa è assoluta ed è l’unica distinzione che l’ordinamento ammette e peraltro non è derogabile neanche sulla scorta dell’eccezione in virtù della quale la sanzione potrebbe rivelarsi inefficace o perlomeno tardiva, in quanto tale eventualità è stata ben presa in considerazione dal legislatore. Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie non può essere richiamata ed applicata la predetta disciplina relativa alla distinzione tra sanzioni riportate in gare di campionato e sanzioni riportate in gare di coppa, in quanto nella fattispecie de qua si tratta di gare del medesimo campionato e pertanto è ben possibile garantire l’effettività e la tempestività nell’applicazione della sanzione. Tuttavia, i due predetti gironi non sono autonomi tra loro, ma fanno parte del medesimo campionato Allievi Fascia B, con conseguente possibilità per una società che partecipi a più gironi di utilizzare ed intercambiare tra loro uno o più giocatori in diversi gironi. In forza di quanto sopra e trattandosi quindi di gironi costituenti il medesimo campionato, le gare dei diversi gironi sono omogenee tra loro – trattandosi tutte di gare di campionato - e pertanto la sanzione riportata da un giocatore nell’ambito di un determinato girone gli impedisce di poter legittimamente disputare la successiva gara anche in un girone diverso, in quanto, a voler ragionare diversamente, la sanzione stessa sarebbe elusa se si consentisse ad un giocatore squalificato di poter disputare con la medesima società la successiva gara relativa ad un girone diverso. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN del 31 Gennaio 2008 n.3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 20 del 15.11.2007 – Campionato Allievi Regionali Fascia A Impugnazione - istanza:Reclamo della società ASO Alzate Alta Brianza avverso decisioni merito gara Albanese/Alzate Brianza del 28.10.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato per una gara nella competizione del Campionato Allievi Regionale Fascia A partecipa nel periodo in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica con la medesima società alla gara del Campionato Allievi Fascia B. Per l’esecuzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 22 comma 3 CGS, non vi è distinzione tra le due fasce del medesimo campionato allievi regionali, dovendosi considerare l’unicità della squadra partecipante al Campionato Allievi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004 Impugnazione - istanza: - Appello della Pol. di Nova Milanese avverso decisioni merito gara di Nova Milanese/Bollatese del 18.4.2004 Massima: Per logica e buon senso, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore giocava in due diverse squadre della medesima società, disputanti, in diversi gironi, il campionato della medesima categoria giovanile (allievi), il calciatore era tenuto a scontare (seppur automaticamente) la squalifica in ogni caso nella squadra A, non potendosi al riguardo, tra l’altro, interpretarsi in diverso modo, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 23 maggio 2002 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 17.4.2002 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Parlesca avverso decisioni merito gara Pierantonio/Parlesca del 10.3.2002 Massima: Il calciatore espulso durante la gara di campionato provinciale allievi tenutasi la mattina, può partecipare alla gara di campionato di terza categoria con la medesima società disputatasi di pomeriggio. Sulla base dell'art. 41, comma 2, C.G.S. non vi è dubbio che "il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza decla­ratoria del Giudice Sportivo". Ciò non è sufficiente, tuttavia, per ritenere che la società abbia impiegato indebitamente nella gara successiva, la seconda dello stesso giorno, un proprio calciatore squalificato, dal momento che lo stesso art. 41 C.G.S. prevede testualmente che "le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1", e cioè della squalifica inflitta con declaratoria del Giudice Sportivo (comma 2). Va esaminato, di conseguenza, il meccanismo delineato dal comma 1 del citato art. 41 con specifico riguardo alle due regole che rivestono particolare importanza ai fini che qui interessano: la prima, che la squalifica deve essere scontata in gara ufficiale della squa­dra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; la seconda, che il calciatore squalificato può prender parte a gare ufficia­li di altre squadre della stessa società, purché giocate in giorno diverso da quello in cui deve scontare la squalifica. Ne discende che nell'aver preso parte il calciatore alla gara lo stesso giorno in cui, partecipando a gara di altro campionato, è stato espulso non è ravvisabile a carico società violazione alcuna delle disposizioni di cui all'art. 41 C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.32 del 30.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’Ass. Juventina Poiano avverso decisioni merito gara Juventina Poiano/S. Marco del 20.1.2002 Massima: Le vigenti disposizioni dispongono che le squalifiche per una o più determinate giornate siano scontate nello stesso Campionato nel quale sono state comminate, il che consente la partecipazione a gare di campionati diversi se, nella stessa giornata, non si disputano partite dell’altro Campionato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 20 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Virtus Mirabella avverso decisioni merito gara Irpinia Calcio/Virtus Mirabella del 27.1.2001 Massima: L’art. 36 comma 1 C.G.S., consente al calciatore squalificato di prendere parte a gare delle altre squadre della medesima società che si svolgono in giorni diversi, intendendosi per tali, due giorni solari distinti, ancorché previa anticipazione della gara, al giorno di sabato. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 16 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 19.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Audax Salerno avverso decisioni merito gara Rinascita Campagna Verde/Audax Salerno del 17.2.2001 Massima: L’art. 36 comma 1 C.G.S., consente al calciatore squalificato di prendere parte a gare delle altre squadre della medesima società che si svolgono in giorni diversi, intendendosi per tali due giorni solari distinti, ancorché previa anticipazione della gara, al giorno di sabato.
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