Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN del 13 Marzo 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 47 del 21.2.2008 – Campionato 2^ Categoria. Impugnazione - istanza: (178)Reclamo della società ASCD Vecchio Castagna Quarto avverso le decisioni merito gara Vecchio Castagna/Rivarolese del 2.2.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato con provvedimento di espulsione quando ormai la partita era finita partecipa alla gara senza osservare le giornate di squalifica a far data dalla pubblicazione del C.U. Quando al calciatore è stato notificato il provvedimento di espulsione quando ormai la partita era finita non trova applicazione l’art. 19 comma 10 C.G.S. per cui la squalifica deve essere eseguita solo a seguito della pubblicazione nel CU. L’art. 19, comma 10, CGS sancisce che al solo calciatore espulso dal campo è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica.
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