Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 49/CDN del 29 aprile 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 101 del 10.4.2008 – Campionato di 2^ Categoria
Impugnazione - istanza: (260) - Reclamo della società ASD Carpinone Calcio avverso le decisioni merito gara Nuovo Vinchiaturo/Carpinone Calcio del 16.3.2008
Massima: Il calciatore sconta la squalifica nella giornata in cui la gara si è conclusa con l’abbandono dal campo della squadra avversaria e pertanto non aveva avuto effetti ai fini delle squalifiche. Tale gara è pertanto valida ai fini della classifica ed i calciatori, che non vi hanno preso parte in quanto squalificati, hanno in questa circostanza scontato la squalifica (art. 22 comma quarto C.G.S.).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 9 Novembre 2007 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna c.u. n. 16 del 17.10.2007 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2
Impugnazione - istanza:Reclamo della società A.S.D. Val Bidente avverso le decisioni merito gara Val Bidente/Correggese del 22.9.2007.
Massima: Il calciatore squalificato sconta la squalifica anche nella gara in cui la società avversaria rinuncia alla disputa della gara. Infatti, alla luce di quanto previsto dall’art. 22, comma 4 CGS “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17 ……”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18 del 6.10.2005
Impugnazione - istanza:Appello del Club Calcio S. Gregorio avverso decisioni merito gara San Gregorio/Viagrande del 17.9.2005
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato per una giornata nella penultima gara della precedente stagione 2004-2005, non avendola potuta scontare giacché la società di appartenenza non si era presentata per la disputa dell’ultima gara del medesimo campionato, partecipa alla prima gara della seguente stagione sportiva.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 36 dell’8.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Borore avverso decisioni merito gara Borore/Siniscola del 21.3.2004
Massima: L’art. 17 comma 1 n. 4 C.G.S. dispone che “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”. Nel caso in esame la gara di recupero (alla quale il calciatore non ha, in alcun modo, partecipato) ha, indubbiamente, conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, stante la mancata ingiustificata presentazione della società avversaria. Gli effetti della predetta mancata presentazione della società avversaria si sono prodotti il giorno della gara e non in quello della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Ragionando “a contrario” il giocatore sarebbe stato costretto a scontare, contro ogni senso logico e sistematico, due giornate di squalifica e non solamente la giornata inflittagli dal Giudice Sportivo. Per completezza, va aggiunto che il discorso sarebbe stato diverso se la gara, non disputata per la mancata presentazione della società avversaria, non fosse stata, per un qualsiasi motivo non omologata dal Giudice Sportivo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Colleferro Calcio avverso decisioni merito gara Colleferro/Sweethome Laurentum del 28.2.2004
Massima: Il disposto dell’art. 17 comma 4 C.G.S. è chiaro laddove - ai fini della esecuzione delle sanzioni - considera le gare “...che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia Sportiva”. Di conseguenza il calciatore ha correttamente scontato la squalifica nella gara “rinunciata” dall’altra società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Kamarat avverso decisioni merito gara Piazza Armerina/Kamarat del 2.2.200
3Massima: Il calciatore sconta la giornata di squalifica anche nel caso in cui la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la società avversaria per non essersi, questa, presentata all’incontro. L’art. 17 comma 4 C.G.S. subordina la validità dell’esecuzione delle sanzioni, per via del conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. Pertanto quando la società non si è presentata all’incontro, tale circostanza non si traduce in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell’impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell’assegnazione della vittoria alla società avversaria e del conseguente punteggio in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Calcio Canicattì avverso decisioni merito gara Piazza Armerina/Calcio Canicattì del 17.11.2002
Massima: Il calciatore sconta la giornata di squalifica anche nel caso in cui la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la società avversaria per non essersi, questa, presentata all’incontro. L’art. 17 comma 4 C.G.S. subordina la validità dell’esecuzione delle sanzioni, per via del conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. Pertanto quando la società non si è presentata all’incontro, tale circostanza non si traduce in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell’impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell’assegnazione della vittoria alla società avversaria e del conseguente punteggio in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 24 del 19.10.2000
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Pro Calcio Cittaducale avverso decisioni merito gara Pro Calcio Cittaducale/Virtus 4 Strade 1997 dell’8.10.2000.
Massima: Quando la gara di recupero del Campionato Juniores Provinciale, alla quale il calciatore non ha partecipato perché squalificato, non è stata disputata per mancata presentazione proprio della propria squadra, non ha effetto ai fini della squalifica in questione. Ai sensi, infatti, dell’art. 12 comma 5 C.G.S., se la società rinuncia alla disputa di una gara, alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 3 gennaio 1997 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 36 del 14.11.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Cardito avverso decisioni merito gara Cardito/ Vallatese del 28.9.1996
Massima: Ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S. in caso di rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non é ritenuta scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva, altrimenti se prende parte alla gara successiva è prevista la sanzione sportiva della perdita della gara.