Massima n. 287263
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 08 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 32 del 21.2.2008 Impugnazione - istanza: (211) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ODB Valle Salimbene a seguito di proprio deferimento Massima: Su ricorso della Procura Federale la sanzione può essere aumentata rispetto a quella inflitta dalla CDT. Nel caso di specie alla società è stata inflitta in primo grado la sanzione dell’ammenda (per aver fatto partecipare alle gare un calciatore non tesserato per essa, pur se ha agito in modo colposo e non doloso) ed in secondo grado la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella stagione in corso. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 34 del 6.3.2008 Impugnazione – istanza: (231) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società UP Gavirate Calcio a seguito di proprio deferimento Massima: La società, a seguito di deferimento, è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per aver fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 17/CDN del 30 Novembre 2007 n.2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.L. (già presidente ASD Pisoniano) e F.A.P. (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lido Calcio S.r.l.) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 commi 4 e 5 NOIF e della societa’ ASD Pisoniano per responsabilita’ diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/sp/ma del 12.6.2007). Massima: Per la posizione irregolare di tesseramento (doppio tesseramento con dati difformi rispetto a quelli veritieri) del calciatore la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica proporzionata al rilevante numero di gare disputate dal calciatore. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 24 luglio 2007 n. 7,8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 194/CGF Riunione del 4 giungo 2008 n. 7,8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n- 156 del 6.6.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’U.S. Tavoleto A.S.D. avverso le sanzioni inflitte: della squalifica per mesi 4 ai calciatori S.G. e P.M.; dell’inibizione per mesi 1 ai Signori D.L.P., B.S., F.G. e S.B.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. D.V.D.; della penalizzazione di 10 punti in classifica del campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008 e dell’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. Ricorso dell’A.S.D. Belforte Calcio avverso le sanzioni: della squalifica per mesi 4 ai calciatori M.T. e C.F.; dell’inibizione per mesi 1 al Sig. P.A.; dell’inibizione per mesi 6 al Sig. A.D.; della penalizzazione di 10 punti in classifica del campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008 e dell’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (10) in classifica da scontarsi nel campionato in corso per aver utilizzato in varie gare di campionato (2005-2006) calciatori non più tesserati, in violazione delle norme regolamentari in materia. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Montegiorgio calcio avverso la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2007/2008, inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti dell’art.1, comma 1 C.G.S. Massima: A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (5) in classifica per aver schierato in campo in numerose gare il calciatore in posizione irregolare perché tesserato per altra società. Da un lato non presenta alcuna rilevanza il dato che la sanzione comminata finisca per superare nella sua entità il punteggio complessivamente ottenuto sul campo, diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al risultato paradossale, secondo cui, qualora una società non avesse conseguito alcun risultato utile, dovrebbe andare esente da qualsiasi penalizzazione nella relativa classifica. Da all’altro la buona fede nell’aver schierato in campo un calciatore tesserato con altra società non può avere valore esimente e nemmeno può riconoscersi, peraltro, ad essa il valore di una attenuante, tanto più se si considera che nella specie non è stata denunciata e giudicata la irregolarità delle singole gare disputate, ma la complessiva violazione protratta nel tempo, la cui notevole rilevanza si desume dal numero delle gare coinvolte e dalle conseguenze sull’andamento dell’intero campionato e comportante come tale la responsabilità diretta ed oggettiva della società in ordine ai fatti compiuti dai propri tesserati in violazione dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità (artt. 1, comma 1, e 13 del C.G.S.). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 6 Giugno 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005 Impugnazione - istanza:Appello Union Calcio Cavarzere avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 11 punti nel campionato 2004-2005, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto Massima: Su deferimento del Presidente del Comitato Regionale, la società risponde della violazione dell’artt. 12 comma 8 e 13 comma 1 lettera f) C.G.S., per l’impiego, in undici gare di campionato, del calciatore in posizione irregolare ai fini del tesseramento ed è sanzionata con la penalizzazione di punti (undici) in classifica nel campionato in corso oltre all’ammenda. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 26.1.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Monterosso Nova per avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del campionato 2004/2005 a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto Massima: L’applicazione della penalizzazione in classifica alla società che fa partecipare alla gara il calciatore straniero il cui tesseramento non è stato ancora ratificato, è legittima, trattandosi di una delle sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S. a carico delle Società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 269 del 18.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Forte Colleferro avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 7 da scontare nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 1.400,00 inflitte a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque per violazione degli artt. 1 e 12C.G.S. Massima: L’entità della sanzione è stata esattamente determinata secondo il disposto dall’art. 12 comma 8 C.G.S., che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 maggio 2003 n.12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003 Impugnazione - istanza:Appello del San Gimignano sport club avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del campionato in corso, l’ammenda di € 500,00 e la squalifica fino al 30.4.2003 al calciatore S.L., inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato per l’Attività Interregionale. Massima: Ai sensi dell’art. 117 comma 3 delle N.O.I.F. (come modificato dal Consiglio Federale a decorrere dal 1° agosto 2002), il calciatore professionista può tesserarsi con altra società una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. In mancanza è in posizione irregolare, che comporta su deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, la sanzione della squalifica ed a carico della società la penalizzazione di punti (4) in classifica pari a quelli conquistati nelle partite alle quali ha partecipato. Il caso di specie: Il calciatore tesserato per la società partecipante al Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 20.7.2002 a seguito di risoluzione di contratto, in data 31.7.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento tesseramento in favore di altra società professionistica e successivamente svincolato anche da quest’ultima per nuova risoluzione del contratto, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento per la società partecipante al Campionato Nazionale per l’Attività Interregionale, con la quale partecipava alle gare in posizione irregolare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 7 aprile 2003 n. 8/9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 27.2.2003 Impugnazione - istanza:Appelli dell’U.S.Bollatese e sig. C.C. avverso le sanzioni dell’ammenda di € 100,00 e della penalizzazione di punti 30 in classifica alla società reclamante e dell’inibizione fino al 12.3.2003 al sig. C., inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia del settore per l’attività giovanile e scolastica.. Massima: Principio consolidato della CAF è quello che il calciatore, non regolarmente tesserato inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima che la sua posizione sia regolarizzata. In tal caso nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell’art. 13 C.G.S., il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. La CAF condivide la scelta adottata di Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all’art. 12 C.G.S. consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Si ritiene equo applicare per le n. 11 gare a cui ha partecipato il calciatore in posizione irregolare di tesseramento, 15 punti di penalizzazione, tenuto conto della valorizzazione del principio di equità, in relazione ad altre infrazioni ben più gravi, quali ad esempio, l’illecito sportivo, il doping. Pertanto, il principio della penalizzazione di punti conseguiti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile può, in casi particolari trovare, una adeguata mitigazione rispetto ai 30 punti di penalizzazione inflitti dagli organi disciplinari. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 30 del 13.2.2003 Impugnazione - istanza:Appello della F.S. Sestrese Calcio 1919 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 10 per la partecipazione a più gare del calciatore A.S. in posizione irregolare, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria. Massima: Principio consolidato della CAF è quello che il calciatore, non regolarmente tesserato, inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima che la sua posizione sia regolarizzata. In tal caso nel modulare le sanzioni a carico delle società ai sensi dell’art. 13 C.G.S., il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità agli organi giudicanti nella individuazione di quella ritenuta concretamente applicabile. La CAF condivide la scelta adottata di Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall’art. 13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all’art. 12 C.G.S. consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Si ritiene equo applicare la penalizzazione di un punto per ogni partita disputata dal calciatore in posizione irregolare di tesseramento, e quindi di 7 punti di penalizzazione, tenuto conto della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalla società, nonché della valorizzazione del principio di equità, in relazione ad altre infrazioni ben più gravi, quali ad esempio, l’illecito sportivo, il doping. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ghilarza Calcio avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 22 punti in classifica alla società reclamante e della squalifica al 15.9.2002 al calciatore C.C., inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna. Massima: La società, per la posizione irregolare del calciatore che ha partecipato a n. 19 gare è sanzionata con la penalizzazione di punti (11) in classifica e non con quella di punti (22) pari a quelli conseguiti sul campo in considerazione della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dalla fattispecie. La CAF, al riguardo, fa propri senza difficoltà i principi di recente espressi in occasione dell’appello dell’A.C. Guidonia Villanova (Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 5 aprile 2002), circa l’opportunità, in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, di modulare secondo valutazioni oggettive ma anche in base ad equità le sanzioni da infliggere, rifuggendo da meccanismi troppo rigidi di applicazione matematica delle sanzioni stesse (es. un punto di penalizzazione per ogni gara che ha visto schierato un calciatore in posizione irregolare), che possono comportare squilibri con altre tipologie ben più gravi di violazioni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Guidonia Villanova avverso la sanzione della penalizzazione di punti 14 nella classifica del campionato in corso inflitta a seguito di deferimento del Presidente dal Comitato Regionale Lazio. Massima:Il principio della penalizzazione di punti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile deve, in casi particolari (es. il calciatore ha partecipato a ben 14 gare senza che nessuna società sollevasse reclamo), trovare una adeguata mitigazione rispetto al principio della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in cui ha partecipato il calciatore. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 10 gennaio 2002 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 31 del 22.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Nuova Uri avverso la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, inflitta a seguito di deferimento del presidente del Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara 24mila Baci SS. Pietro P./Nuova Itri del 30.9.2001 Massima: A seguito del deferimento del Presidente del Comitato Regionale la società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica, pari a quelli ottenuti sul campo, per aver fatto partecipare alla gara due calciatori che non avevano titolo per prendervi parte per mancanza del tesseramento al momento della disputa della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 44 del 29.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.F.C. Secondigliano avverso la sanzione di n. 11 punti di penalizzazione nella classifica del campionato 2000/2001 inflittale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania S.G.S., per partecipazione a gare del calciatore T.L. in posizione irregolare. Massima: Viene irrogata alla società la sanzione della penalizzazione di punti (11) in classifica per aver fatto partecipare il calciatore in posizione irregolare ad 11 gare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 29.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Real San Salvo avverso la penalizzazione di n. 10 punti in classifica da scontare nel campionato in corso per partecipazione a gare del calciatore V.L. in posizione irregolare. Massima: La società che fa partecipare a gare (n. 22) un calciatore in posizione irregolare di tesseramento, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale è sanzionata con la penalizzazione e di punti (10) in classifica da scontarsi nel campionato in corso per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Consegue anche la squalifica per il calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 257 del 4.5.2001 Impugnazione - istanza:Reclamo dell’A.S. Aversa Five Soccer avverso la penalizzazione di n. 1 punto da scontare nel campionato in corso, inflittale a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Avezzano/Aversa Five Soccer del 10.2.2001 Massima: A seguito di deferimento disposto dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque, avvenuto oltre il termine per proporre reclamo, la società viene sanzionata con la penalizzazione di punti (uno) in classifica, pari a quelli conseguiti sul campo per aver fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 46 del 22.6.2000 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Savoia Bernate Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti nella classifica del campionato 1999/2000 inflittale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per violazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F., in relazione alla partecipazione a gare diverse del calciatore S.M. in posizione irregolare. Massima: La società, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale competente, è sanzionata, per aver fatto partecipare il calciatore in situazione di doppio tesseramento, con la penalizzazione di punti (cinque) in classifica ovvero (uno per ogni gara pareggiata). Anche il Presidente viene inibito. (Il caso di specie: Il calciatore venne tesserato nonostante un preesistente vincolo, in conseguenza delle errate generalità fornite dalla società, con la conseguenza ulteriore che - sia ciò avvenuto in buona o in cattiva fede - l’accertata irregolarità del tesseramento del calciatore e, quindi, della sua partecipazione a cinque gare di campionato, non poteva che essere sanzionata (fermo restando il risultato acquisito sul campo, in relazione ai tempi del deferimento e dell’intervento disciplinare) con una penalizzazione sulla classifica del campionato di competenza). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 110 del 15.6.2000 Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D.A.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.10.2000, inflittagli a seguito di deferimento del Vice-Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale a carico del calciatore medesimo e del Calcio Forlì, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Massima: La società che ha utilizzato il calciatore in posizione irregolare di tesseramento a ben 12 gare ufficiali, su deferimento del Vice-Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale è sanzionata con la penalizzazione di punti (21) in classifica da scontare nel campionato in cui tale violazione è stata commessa, per la violazione degli artt. 1 e 7 C.G.S. Massima: La materia contrattuale in tema di tesseramenti è rigidamente disciplinata dalle previsioni regolamentari. In tale settore non è tollerata, dunque, l’atipicità delle forme e vanno osservati i termini e gli adempimenti previsti. L’eventuale buona fede non equivale ad assenza di colpa, né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. (Il caso in specie: Il ricorrente ha partecipato a ben dodici gare ufficiali in posizione irregolare, senza farsi carico di verificare la propria situazione, assumendo di aver sottoscritto documenti “in bianco” o, comunque, erroneamente compilati, mentre era suo onere verificarne la corretta compilazione. Tale comportamento non appare “conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale” richiesti ai tesserati). Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 9 gennaio 2001 n. 4 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione degli artt. 7, 8 e 9 C.G.S. in materia di sanzioni da comminare per la partecipazione a gare di calciatori in posizione irregolare. Interpretazione: In caso di partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare, oltre alla applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara (art. 7 comma 5 C.G.S.) debbono essere irrogate le sanzioni previste dagli artt. 8 e 9 C.G.S., trattandosi di norme tra loro compatibili e cumulabili. Interpretazione: Non v'è dubbio che la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare (perché squalificato o comunque senza titolo) non avviene casualmente, ma soltanto a seguito di un comportamento illegittimo del dirigente addetto e dello stesso calciatore, in quanto entrambi non possono ignorare la realtà. Così comportandosi, essi non osservano le norme federali e la loro condotta non è certo conforme ai principi della lealtà è probità sportiva sanciti dall'art. l C.G.S. Quindi debbono essere applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 8 e 9, ricorrendo, comunque, anche se non specificatamente contestata, la violazione dell'art. 1, che detta i doveri e gli obblighi dei soggetti dell'Ordinamento federale. Una conferma della compatibilità delle norme in esame si ricava dal testo dell'art. 8, che, dopo avere elencato (comma 1) le sanzioni che possono essere irrogate alle società, al comma 2 così dispone: "Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 7 del presente Codice.” Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 12 dicembre 2000n. 4 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S. di interpretazione degli artt. 7,8 e 9 C.G.S. in materia di sanzioni da comminare per la partecipazione a gare di calciatori in posizione irregolare. Massima: In materia di sanzioni da comminare per la partecipazione a gare di calciatori in posizione irregolare le sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva sono compatibili e quindi cumulabili. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 3.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello del G.S.S. Bartolomeo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica della stagione sportiva in corso per partecipazione a n. 2 gare del calciatore T.R. in posizione irregolare. Massima: Una volta divenuta inapplicabile la punizione sportiva della perdita della gara, il criterio sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, quello cioè di infliggere la penalizzazione di tre punti in classifica in caso di vittoria della società che abbia impiegato un calciatore in posizione irregolare, appare del tutto congruo e adeguato all'infrazione commessa. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vigor Grandate avverso la sanzione della penalizzazione di n. 13 punti in classifica 1998/99 inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per partecipazione a gare del calciatore C.I. in posizione irregolare. Massima: La società viene sanzionata con la penalizzazione di punti (13) in classifica per aver fatto parteciparte alle gare (6) il calciatore in violazione dell’art. 40 comma 4 NOIF.