Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0035/CSA del 7 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 30 del 03.10.2024
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Club Milano/Pol. Ciliverghe Mazzano
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara atteso che il calciatore risulta regolarmente tesserato come da attestazione dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale LND…Pur nel contesto di una non sempre chiara normativa di riferimento e di prassi applicative non univoche, il Giudice Sportivo ha correttamente valorizzato la dichiarazione, resa in linea con la suddetta normativa, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la decorrenza del tesseramento del calciatore …. dal 2.8.2024. Nel caso di specie, non essendo contestata la posizione di quest’ultimo come “volontario”, entrambe le società concordano (dandone tuttavia una differente interpretazione) sull’applicazione del novellato art. 39, comma 3, quarto cpv., N.O.I.F., ai cui sensi “l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Ebbene, nella suddetta disposizione da un lato manca ogni riferimento ad un visto di “esecutività” (previsto solo dal precedente terzo capoverso in relazione alla necessaria verifica circa l’esistenza di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato), dall’altro “l’autorizzazione della FIGC”, ove prevista, è chiaramente da riferire solo alle varie ipotesi previste e disciplinate dal successivo art. 40 N.O.I.F. (ad es., il tesseramento dei giovani calciatori), non certo ai controlli che la Lega deve effettuare sulla regolarità della documentazione prodotta all’atto della richiesta di tesseramento. Anche per tale motivo, si appalesa improprio il richiamo, invocato dalla reclamante, al C.U. n. 226/A del 24.5.2024. E difatti, ferma restando l’intervenuta modifica dell’art. 103 N.O.I.F., il cui comma 9 ha introdotto la possibilità del trasferimento temporaneo del calciatore professionista ad una società partecipante a competizioni non professionistiche (che “non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria”), è agevole rilevare che il suddetto C.U. stabilisce “i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili ”: dunque, a prescindere dallo “status” del singolo calciatore, venendo in rilievo solo la partecipazione della società che richiede il tesseramento ad uno dei suddetti tre campionati professionistici. Nel caso del calciatore …., peraltro, a seguito del suo tesseramento in favore della società dilettantistica Ciliverghe (ed in quanto destinato a svolgere la propria attività sportiva esclusivamente in ambito dilettantistico), è anche lecito dubitare della permanenza in capo al medesimo dello “status” di professionista. In definitiva, la società Ciliverghe ha legittimamente “utilizzato” il suddetto calciatore in occasione della gara del 14.9.2024, in quanto tesserato per la suddetta società sin dal 2.8.2024 (giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento), come peraltro attestato dalla Lega Nazionale Dilettanti con la c.d. “autorizzazione” (non a caso datata 2.8.2024 e, come tale, evidentemente riferita alla decorrenza del tesseramento) e con ultroneo riferimento (stante l’assenza di alcun vincolo contrattuale) alla “esecutività” del tesseramento medesimo. Tale attestazione rende altresì giustizia della pretesa irregolarità formale della richiesta, così come eccepita dalla società reclamante, in quanto “ritenuta conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 204/CSA del 27 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 862 del 27.03.2023
Impugnazione – istanza: A.P.S. Reggio Sporting Club/ASD Royal Team Lamezia
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che, respingendo il ricorso ha omologato il risultato di 1 a 8 conseguito sul campo non sussistendo la posizione irregolare della calciatrice italiana che nella precedente stagione sportiva aveva militato nel campionato spagnolo essendo regolare il nuovo tesseramento….il Giudice Sportivo ha sul punto correttamente evidenziato come “La giurisprudenza sportiva ha costantemente e ripetutamente chiarito, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400, con la conseguenza che da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. ex multis le decisioni n. 112/CSA/2022- 2023 e n. 259/CSA/2021-2022)”….Stante la piena condivisibilità della motivazione adottata dal Giudice Sportivo, va quindi rilevato che per ragioni di economia processuale non sarebbe di alcuna utilità sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., al fine di investire il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti della valutazione circa la regolarità del tesseramento della calciatrice Primavera Concetta presso la società Royal Team Lametia. E difatti, ove in ipotesi il T.F.N. dovesse ritenere viziato ab origine il tesseramento in Italia della predetta calciatrice (per mancanza del transfert internazionale e/o per violazione della disposizione che impone di tesserarsi presso l’ultima società italiana nella quale aveva militato prima del trasferimento all’estero), con effetti invalidanti sul tesseramento, tale decisione comporterebbe la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società Royal Team Lametia che, in quanto adottata non già per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3” N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima, avrebbe “… effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Sicché detta revoca del tesseramento – ove anche in tesi fosse disposta dal T.F.N. - non potrebbe in alcun modo incidere sul risultato della partita disputata il 29.01.2023 stante la sua pacifica irretroattività, potendo divenire al contrario efficace, ai sensi dell’art.42, comma 1, lett. a), N.O.I.F., solo successivamente alla decisione del T.F.N. e del consequenziale provvedimento della Divisione Calcio a 5.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 079 CSA dell'8 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico dell’08.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 247/DIV
Impugnazione – istanza: F.C Pro Vercelli 1892/ A.S. Livorno Calcio
Massima: La gara ha avuto regolare svolgimento in quanto l’invalidità della fideiussione non incide sul tesseramento dei calciatori già dichiarato esecutivo, la quale può comportare altre sanzioni disciplinari a seguito di deferimento….Ciò premesso, la normativa di riferimento, utile per la soluzione della presente controversia, è offerta dagli artt. 14, 18 e 19 del C.U. della Lega Pro n. 222/A del 22.6.2020 (“Termini e Disposizioni Regolamentari in materia di Tesseramento per la Stagione Sportiva 2020/2021 per Società di Serie A, B e Serie C”), in coordinamento con le concorrenti disposizioni delle N.O.I.F. (artt. 39, 42 e 61, 6° comma) e del C.G.S. (art. 11, 2° comma). Premesso che l’art. 14 del suddetto C.U., sostanzialmente riproduttivo della generale disposizione di cui all’art. 39 N.O.I.F., prevede la decorrenza del tesseramento (nonché del rapporto contrattuale) dalla data del deposito della documentazione presso la piattaforma federale telematica, a condizione che la Lega competente abbia rilasciato il visto di esecutività (che consente l’utilizzazione sportiva del calciatore dal giorno successivo), l’art. 18 del medesimo C.U. stabilisce che le società che nel corso della stagione sportiva 2020/2021 superino il massimale di € 1.000.000,00 per i costi dei compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati, devono prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad € 1.000.000,00. Prevede altresì la norma (con specifico riferimento alla Lega Pro) che l’integrazione della garanzia, per i contratti depositati dal 29.9.2020 al 3.1.2021, deve essere prodotta entro il termine di 8 giorni dal deposito dei contratti e che l’inosservanza di tale prescrizione comporta la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, con l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), C.G.S. [più propriamente art. 8 del nuovo C.G.S.], nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica. Recita altresì l’art. 19, lett. c), del medesimo C.U., che “la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021” [trattasi, più propriamente, degli art. 31, comma 10 e 8, lett. g) del nuovo C.G.S.]. Nel caso di specie, è indubbio che l’A.S. Livorno non ha ottemperato alla disposizione di cui al suddetto art. 18 del C.U. n. 222/A e tale fatto, oggetto dell’indagine in corso della Procura Federale, sarà valutato nella competente sede disciplinare non solo ai fini della irrogazione o meno delle sanzioni previste dalla normativa suddetta, ma anche in funzione dell’eventuale revoca del tesseramento per invalidità o per illegittimità, da parte dello stesso ufficio che lo ha effettuato (art. 42, lett. a), N.O.I.F.) o da parte del competente organo di giustizia federale (nella specie, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti), al quale sono riservate, ex art. 88, 1° comma, C.G.S., tutte le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. Fermo restando che, in occasione della gara F.C. Pro Vercelli – A.S. Livorno del 16.12.2020, i calciatori …. risultavano pienamente legittimati a partecipare alla gara medesima ex art. 61, 6° comma, N.O.I.F., in quanto iscritti nei tabulati federali e nei confronti dei quali non risultava adottato (ancora sino a tutt’oggi) alcun provvedimento di revoca o di decadenza del tesseramento, va precisato che, quand’anche tale revoca fosse intervenuta, giammai essa avrebbe potuto influenzare il risultato della gara suddetta, a fronte della chiara ed univoca disposizione dell’art. 11, 2° comma, C.G.S. che, in caso di accertata imputabilità alla società della irregolarità che comporta la revoca del tesseramento, fa conseguire unicamente la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara cui partecipa il calciatore. Si può pertanto affermare, alla luce del complesso normativo innanzi richiamato, che eventuali vizi procedimentali suscettibili di comportare la revoca o l’annullamento di un tesseramento già dichiarato esecutivo, per intervento dello stesso ufficio che lo ha emesso o dell’organo di giustizia a ciò deputato, possono costituire unicamente fonte di sanzione disciplinare a carico della società responsabile, ma non possono influire, ex art. art. 19, comma 6, lett. a) C.G.S., sul regolare svolgimento delle gare in cui il calciatore è stato schierato, non potendosi ritenere, in tali fattispecie, che il calciatore medesimo non avesse titolo per prendervi parte. Il caso di specie: E’ dunque accaduto che in data 31.10.2020 la A.S. Livorno aveva depositato, mediante l’utilizzo dell’apposito portale telematico FIGC, la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento dei calciatori …, deposito al quale aveva fatto seguito, in data 3.11.2020, il rilascio da parte della Lega Pro del visto di esecutività del tesseramento per tutti e tre i calciatori. Era successivamente pervenuta alla medesima Lega una nota della …. AG Agenzia di Vienna, la quale aveva comunicato che tutte le fidejussioni rilasciate da essa Banca (Direzione di Roma) in favore della Lega Pro dovevano ritenersi non autentiche. A seguito di tale comunicazione, la Lega Pro aveva invitato la società A.S. Livorno a depositare una garanzia fidejussoria sostitutiva “entro e non oltre il termine essenziale del 24 Novembre 2020 ore 17.00”, ma essa società, con nota del 23 successivo, si era limitata a chiedere una proroga del termine: proroga negata dalla Lega Pro con nota del 24.11.2020, inviata anche alla FIGC. Quanto sopra veniva confermato dalla medesima Lega Pro alla FIGC con nota del 25.11.2020, con la quale si ribadiva il mancato rispetto del termine per il deposito delle garanzie sostitutive, per avere tutte le società interessate comunicato la propria impossibilità oggettiva a reperirle entro il termine concesso. La FIGC, pertanto, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per l’apertura di un’indagine circa gli eventi occorsi. Per ciò che nella presente sede rileva, i calciatori …. venivano schierati dalla A.S. Livorno in occasione della gara disputata il 16.12.2020 con la F.C. Pro Vercelli….
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 113/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 092/CFA – del 18 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VADO E L’AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO – VADO DEL 23.9.2018
Massima: Accolto il ricorso per revisione ex art. 39 comma 2 CGS avverso la decisione della CSAT - che confermava la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore, atteso che successivamente il TFN-ST si pronunciava dichiarando la validità del tesseramento del calciatore a far data antecedente alla disputa della gara data persa - e ripristinato il risultato conseguito sul campo…La norma sopra richiamata, di cui si chiede applicazione nella presente controversia, prevede testualmente che “La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili … in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Risulta dalla motivazione dell’impugnato ed irrevocabile provvedimento della Corte d’Appello Territoriale che quest’ultima ha ritenuto il calciatore … tesserato per la Ospedaletti Calcio a partire dal 26.9.2018, pertanto in posizione irregolare rispetto alla gara disputatasi il precedente giorno 23. Contrariamente a tale risultanza, la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale – della cui esclusiva competenza in materia non è consentito dubitare - ha definitivamente stabilito che la data d’inizio del tesseramento del tanto spesso nominato giovane calciatore …. andasse fissata al 20.9.2019, rendendo in tal modo pienamente legittima la sua partecipazione alla gara contestata, disputatasi, come più volte ricordato, il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2018. La fattispecie integra, all’evidenza, la previsione regolamentare, sopra riprodotta, dell’art. 39 n. 2 C.G.S.: la data del tesseramento del calciatore F. definitivamente stabilita dal Tribunale Federale Nazionale è inconciliabile con quella considerata in precedenza dalla Corte d’Appello Territoriale, conseguentemente il ricorso va accolto e la Corte deve adottare le statuizioni di cui al dispositivo.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 40/2019 del 29 maggio 2019
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Veneto FIGC/LND, pubblicata sul C.U. n. 75 del 13 marzo 2019, che, nel respingere il gravame della ricorrente USD San Michele, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di primo grado endofederale che ha irrogato, alla odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con l’A.S.D. Cristoforo Colombo, omologando il risultato sul punteggio di 0-3 in favore della A.S.D. Cristoforo Colombo, per la violazione dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a), CGS FIGC; la sanzione dell'ammenda pari a € 50,00 a carico della stessa USD San Michele; la sanzione della inibizione fino al 23 gennaio 2019 a carico del dirigente accompagnatore, sig. M. T., nonché la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore A. V. (di seguito anche Viale, già "dirigente di Prima Categoria" per l'U.S. Codevigo, in prestito alla USD San Michele).
Parti: USD San Michele 2009/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna FIGC-LND
Massima: Confermata la decisione della CSAT che ha sanzionato la società con la perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore ancora non tesserato in quanto è stata caricata sulla piattaforma AS400 la richiesta di trasferimento in prestito a ridosso della gara (la richiesta è stata presentata il 6 dicembre 2018 e il V. è stato schierato in campo dopo appena due giorni) e, per mera negligenza, non ne ha verificato lo stato prima della gara del 9 dicembre 2018 in cui, pur nella consapevolezza di una richiesta di trasferimento in prestito semplicemente “in corso” e non “approvata”, ha deciso comunque di schierare in campo il V…Ebbene, lungi dal rappresentare un “automatismo senza controllo”, l’art. 17 CGS FIGC, nel tipizzare le fattispecie per cui è inflitta la punizione della perdita della gara, ai fini che qui rilevano, prevede espressamente anche quella in cui la società “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” (art. 17, comma 5, lettera a), CGS FIGC). Fattispecie che risulta incontrovertibilmente perfezionata nel caso di specie, stante il comportamento negligente tenuto dalla ricorrente USD San Michele…Per completezza…è lo stesso art. 17 CGS FIGC a stabilire che le sanzioni inerenti alla disputa delle gare, tra cui quella della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sono inflitte alla società ritenuta responsabile “anche oggettivamente” (art. 17, comma 1, CGS FIGC), come precisato, peraltro, dagli orientamenti assunti in merito da questo Collegio, per cui, “ai sensi dell’art. 17 c. 1 e 5 CGS F.I.G.C., la società risponde dell’irregolare posizione dei calciatori che abbiano preso parte alla competizione sportiva a titolo di responsabilità oggettiva, ogni questione relativa all’accertamento dell’elemento soggettivo è manifestamente irrilevante” (Coll. Gar., Sez. II, decisione n. 20, dep. il 13 maggio 2015).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 207 del 10.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. VIRTUS NOICATTARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/VIRTUS NOICATTARO DEL 7.10.2017
Massima: Il calciatore è in posizione regolare, a nulla rilevando le pagine di un social network - prodotte in stampa -, che a dire del reclamante, attesterebbero una partenza per l'Italia del calciatore in questione soltanto nel settembre 2017; ciò sia per la loro insignificanza probatoria, sia perché comunque prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria (non fornita né raggiunta), in materia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL.D. SAMMICHELE/SALINIS DEL 14.10.2017
Massima: Il calciatore è in posizione regolare, a nulla rilevando le pagine di un social network - prodotte in stampa -, che a dire del reclamante, attesterebbero una partenza per l'Italia del calciatore in questione soltanto nel settembre 2017; ciò sia per la loro insignificanza probatoria, sia perché comunque prevale l'efficacia di prova qualificata dell'attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, competente, sino a prova contraria (non fornita né raggiunta), in materia.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CSA del 03 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 12.2.2017
Massima: Il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a rigettare il ricorso della società, evidenziando, come ha in effetti fatto nella prima parte della motivazione della propria decisione, che “… come indicato al punto 11 del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 26.4.2016, “La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività”; verificato che… l’Ufficio Tesseramento della LNPB rilasciava regolare “visto di esecutività” alla soc…. per il tesseramento dal calciatore …. autorizzandone, di fatto, l’utilizzo”. Trattasi di motivazione che non si presta a censura atteso che è evidente che la Società ha correttamente impiegato nella gara il calciatore, avendo ricevuto il visto di esecutività sul trasferimento dello stesso da parte dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Serie B. Il che non significa, però, che non possa accadere che un calciatore, una volta che il suo trasferimento abbia ottenuto dall’Ufficio Tesseramenti della Lega di appartenenza il visto di esecutività, non possa trovarsi in posizione irregolare; ma ciò può avvenire solo ed esclusivamente nel caso in cui la Società sia chiamata, ai fini della regolare utilizzazione del calciatore, ad un adempimento ulteriore rispetto all’ottenimento del visto di esecutività (si pensi, per esempio, all’obbligo di inserire il nome del calciatore nella c.d. “Rosa dei 25” ovvero l’elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A, previsto dal Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014 del Consiglio Federale della FIGC – si veda, in proposito, la decisione di questa Corte di cui al C. U. n. 022/CSA del 18 ottobre 2016).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.019/CSA del 28 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CSA del 09 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 02.09.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MADREPIETRA DAUNIA DEL 21.8.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del GS che ha omologato il risultato della gara per il regolare tesseramento dei calciatori anche se non risultanti nel sistema telematico federale in uso alla Lega Nazionale Dilettanti. A norma dell’art. 39, co.3 delle N.O.I.F., “la data del deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza”. La stessa disposizione prevede inoltre che “solo se si tratta di calciatore professionista” è necessario il “visto di esecutività” da parte della Lega competente. Dal “Dettaglio Documento” relativo alla “pratica” di ciascun calciatore e dalla sequenza dei campi ivi riportati emerge inoltre che il momento costitutivo ai fini della decorrenza del tesseramento è rappresentato dalla data del “Firmato”, da intendersi quale data nella quale il documento è stato firmato digitalmente ovvero quale “data del deposito” della richiesta di tesseramento, secondo la previsione dell’art.39, co.3 sopra richiamato. Deve pertanto ritenersi documentalmente provata la regolarità della posizione dei citati calciatori alla data del 21.8.2016 e conseguentemente della gara disputatasi in pari data, attesa l’anteriorità della data del tesseramento dei calciatori medesimi.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell’11.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO BULDOG TNT LUCREZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/BULDOG TNT LUCREZIA DEL 13.11.2016
Massima: Il ricorso va rigettato in quanto, come acclarato anche dal Giudice Sportivo, dalle risultanze emerse presso l’ufficio tesseramenti la data di tesseramento del calciatore precedente alla disputa della gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71/ del 10.12.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONDI/TURRIS DEL 15.11.2015
Massima: Il Giudice di prime cure ha correttamente, ritenuto che il calciatore, fosse regolarmente tesserato alla data di svolgimento della gara. Infatti il predetto risulta tesserato, come certificato dall’Ufficio Tesseramento. Determinante ai fini della soluzione della controversia è comunque la circostanza che il predetto è stato identificato dall’arbitro a mezzo della carta d’identità evidenziata nella distinta di gara.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SORA/CITTÀ DI FALCONARA DEL 22.3.2015
Massima: La mera domanda di tesseramento non è di per sé sufficiente per poter subito utilizzare il giocatore, occorrendo, come detto, il filtro costituito dall’accertamento positivo da parte della competente Divisione Calcio a 5. In mancanza la calciatrice ha partecipato alla gara in posizione irregolare, per cui consegue la perdita della gara nei confronti della società
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 22 Dicembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 111 del 15.10.2014
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’ACQUEDOTTOC5/CITTÀ DI FALCONARA DEL 28.9.2014
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver impiegato la calciatrice minorenne, in posizione irregolare perché risultata tesserata solo dopo 2 giorni dalla gara
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN del 22 Giugno 2010 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 43 del 13.5.2010 Impugnazione - istanza: (324) – Appello della società Vever Intercomunale srl avverso le sanzioni della squalifica fino al 31.10.2010 al sig. M .B.(calciatore), della inibizione fino al 31.12.2010 al sig. F.C. (presidente), della inibizione fino al 31.10.2010 ai sigg. M.G. e G.S. (dirigenti) e la penalizzazione di 3 punti da applicarsi nel campionato 2009/2010 e ammenda di € 1.000,00 alla società. Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2009/2010 ed il calciatore con la squalifica fino al 31.10.2010, per aver utilizzato in n. 14 gare il calciatore in posizione irregolare in quanto tesserato solo a far data dal 27.8.2009.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 60/CDN del 30 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di : A.M. (Presidente Sassari Torres 1903 Srl) e della società Sassari Torres 1903 Srl (nota n. 1573/136pf07-08/SP/en del 17.12.2007
Massima: A seguito di deferimento della Procura Federale, su segnalazione del Presidente della Lega Professionisti Serie C la società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS con riferimento all’ art. 39 comma 3 delle NOIF, come regolamentato dal C.U. n° 217 del 4 maggio 2007 posta in essere dal proprio presidente per aver fatto partecipare alla gara di Coppa Italia Serie C sette calciatori che ancora non avevano ricevuto il visto di esecutività del tesseramento.
Massima: L’art. 39 comma 3 NOIF, dispone che la decorrenza del tesseramento è comunque condizionata alla concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente. L’utilizzo di un calciatore in data antecedente alla concessione del visto di esecutività è punito, ai sensi dell’art. 39 comma 4 NOIF con l’ammenda a carico della società e non con l’applicazione di sanzioni di diversa natura. Il presidente è sanzionato con l’inibizione.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN del 22 Febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: K.O. (calciatore tesserato AS Noicattaro Calcio Srl) e A.B. (dirigente accompagnatore ufficiale AS Noicattaro Calcio Srl) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello statuto federale e della società AS Noicattaro Calcio Srl per violazione art. 46 comma 6 CGS nonche’ art. 4 comma 2 CGS (nota n. 1436/249pf07-08/sp/en del 26.11.2007).
Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore extracomunitario che partecipa alla gara senza essere stato regolarmente tesserato. Infatti ai sensi dell’art. 39 comma 3 NOIF il tesseramento ha efficacia a partire dalla data di concessione del visto di esecutività da parte della Lega competente. Ciò comporta anche la responsabilità disciplinare del dirigente accompagnatore della squadra, che sottoscrivendo la distinta di gara ha dichiarato contrariamente al vero che il calciatore era regolarmente tesserato. La partecipazione alla gara citata di un calciatore non avente titolo comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della Società. Essendo decorso il termine di cui all’art. 46 comma 3 CGS si applica alla fattispecie la norma di cui all’art. 46 comma 6 CGS. Inoltre la società risponde anche per l’operato dei propri tesserati a titolo di responsabilità oggettiva per cui è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica. Una giornata di squalifica per il calciatore.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 119/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 109 del 17.10.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso della Bisceglie Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Augusta F.C./Bisceglie Calcio a Cinque del 6.10.2007 Massima: Il ricorso della società che sostiene che il calciatore avversario era in posizione irregolare perché non avrebbe avuto diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana non può essere accolto, quando dagli atti risulta che il calciatore è stato regolarmente tesserato, sia pure nella giornata immediatamente antecedente lo svolgimento della gara.Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005
Impugnazione - istanza:Appello del C.S. Vittuone avverso decisioni merito gara Vittuone/Carioca Calcio a 5 del 25.11.2005
Massima: L’erronea registrazione della richiesta di tesseramento effettuata dal Comitato Regionale non incide sul tesseramento e sulla posizione irregolare del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 21 dicembre 2005 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Barcaccia avverso decisioni merito gara Barcaccia/Ramiseto del 23.10.2005 Massima: Il calciatore è in posizione irregolare allorquando ha partecipato alla gara prima del deposito del tesseramento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 19 dicembre 2005 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 43 del 18.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Agropoli avverso decisioni merito gara Agropoli/Città di Vico Equense del 25.9.2005 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore allorquando la lista di tesseramento è stata spedita (tramite Agenzia Mail Express e non tramite raccomandata ai sensi dell’artt. 4 e 23 d. lgs. 23 luglio 1999 n. 261) in data anteriore alla gara e pervenuta successivamente alla stessa, comunque nei termini federali (10 giorni successiva alla data di chiusura dei trasferimenti). In base all’art. 39, comma 5 NOIF nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l’accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento (cfr. anche art.39 comma 3, primo periodo N.O.I.F.). Il caso di specie: La lista di trasferimento è stata trasmessa dalla società il 20 settembre 2005 tramite Agenzia Mail Express ed è pervenuta all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale il 28 settembre successivo ed il calciatore ha partecipato alla gara del 25 settembre 2005 (dopo la spedizione del plico con la lista di trasferimento). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 dicembre 2005 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 18 del 10.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Saturnio Valsalice avverso decisioni merito gara Tetti Piatti/Saturnio Valsalice del 23.10.2005 Massima: E’ irregolare la posizione del calciatore quando a seguito degli accertamenti risulta che all’atto della disputa della gara non era ancora tesserato con la società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’ U.S. Feltreseprealpi avverso decisioni merito gara U.S. Feltreseprealpi/U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave del 25.9.2005 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore, il cui tesseramento è stato spedito con raccomandata al Comitato Regionale prima della chiusura del periodo di tesseramento-trasferimento.Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.S.D Pozzallo Calcio avverso decisioni merito gara Sporting Club Acicastello/Pozzallo del 5.3.2005
Massima: La C.A.F., al fine di verificare il tesseramento del calciatore può disporre l’acquisizione presso la società del documento di identità del calciatore e del certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza nonché, presso il Comitato Regionale di copia della richiesta del tesseramento del suddetto calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 13.1.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S.D. Atletico 2000 avverso decisioni merito gara Atletico 2000/Aprilia del 18.12.2004 e le sanzioni dell’ammenda di € 300,00 inflitta ad essa reclamante e l’inibizione fino al 21.1.2005 al sig. P.G. Massima: I calciatori che hanno preso parte alla gara in virtù di un tesseramento decorrente dallo stesso giorno in cui la gara venne disputata, presentando all’arbitro copia di tessera federale vistata, sempre nella medesima gara, dal Comitato Provinciale, è regolare ai sensi dell’art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 71 del 18.3.200 4Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Castelplanio Angeli avverso decisioni merito gara Castelpiano Angeli/Marina del 21.2.2004 Massima: In ambito dilettantistico, non è in posizione irregolare il calciatore che è stato tesserato il giorno precedente a quello della disputa della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Carini avverso decisioni merito gara Elenka T.N./Carini del 7.3.2004 Massima: Ai fini della regolarità del tesseramento occorre fare riferimento alla data della richiesta e non a quella del materiale inserimento nel sistema informatico centralizzato.Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 24 febbraio 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’Aosta Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 500,00
Massima: L’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento dei calciatori venga inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Pertanto, la produzione da parte della ricorrente di un documento dal quale sembra risultare provato l’invio della richiesta di tesseramento relativa al calciatore in data anteriore alla disputa della gara, comporta la necessità di definire la legittimità e tempestività della partecipazione del calciatore alla gara in esame.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 27 gennaio 2003 n. 3 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale con riferimento alla posizione del calciatore L.S.D.O.
Massima: Il trasferimento del calciatore professionista non è mai stato operativo, se non ha ottenuto l’esecutività da parte della Lega a seguito dell’ inadempienza della società cessionaria.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 11 Aprile 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com Uff. n. 40 del 27.2.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S. S. Scordia avverso decisioni merito gara Rari Nantes/Scordia del 19.1.2002 Massima: E’ regolare la posizione del calciatore, il cui tesseramento è avvenuto nel giorno precedente alla gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 3,4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 49 del 4.12.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Santa Maria Catanzaro avverso decisioni merito gara Comprensorio C. Vaticano/S. Maria Catanzaro del 30.9.2001. Appello dell’U.S. Santa Maria Catanzaro avverso decisioni merito gara S. Maria Catanzaro/Cutro del 6.10.2001 Massima: La decorrenza del tesseramento ai sensi dell'art. 39 comma 3 N.O.I.F. è naturalmente condizionata alla verifica, anche successiva, della regolarità della procedura del tesseramento. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che non risulta tesserato perché privo del transfert internazionale ex art. 40 N.O.I.F, necessario perché proveniente da Federazione estera. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 80 del 10.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Albatros R.I. Monte Mario avverso decisioni merito gara Ottavia/Albatros R.I. dell’11.3.2001 Massima:L’art. 39 comma 5 delle N.O.I.F. stabilisce che un calciatore può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento. È evidente che tale articolo non vieta assolutamente il passaggio, in uno stesso periodo, di un calciatore da una società all’altra prima a titolo definitivo e poi a titolo temporaneo. Semmai (questa è norma comune a tutti i “tesseramenti”), l’art. 39 stabilisce solamente che il calciatore trasferito può essere utilizzato dalla società cessionaria dal giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento stesso. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 33/C Riunione del 24 maggio 2001 n. 2, 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2001 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Circolo Lentini avverso decisioni merito gara Circolo Lentini/Villasmundo del 18.2.2001. Appello della Pol. Circolo Lentini avverso decisioni merito gara Belvedere/Circolo Lentini del 4.3.2001 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore il cui tesseramento è stato inoltrato prima della gara, ma concesso solo successivamente alla stessa.Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 23.12.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Verbania Calcio avverso decisioni merito gara Gravellona/Verbania del 26.11.2000
Massima: Secondo la costante giurisprudenza, le risultanze dell’Ufficio Tesseramento, nella loro ufficialità, prevalgono, ai fini probatori, su ogni contraria affermazione; la buona fede della società non può prevalere sui principi di legalità e legittimità che sostengono la disciplina dettata dal C.G.S. in materia di tesseramenti. Spetta, comunque, alla società interessata la assunzione di tutte le iniziative opportune per garantire la regolare iscrizione dei calciatori presso l’Ufficio Tesseramento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 107 del 9.6.2000
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Potenza avverso decisioni merito gara Igea Virtus/ Potenza del 16.4.2000.
Massima: La Commissione Tesseramenti, investita della decisione dal Giudice sportivo, può dichiarare la validità del tesseramento con effetti a decorrere dal momento della sottoscrizione dello stesso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 56 del 25.5.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Canicattinese avverso decisioni merito gara Canicattinese/Nuova Netina 96 del 29.4.2000 Massima: In base alla vigente normativa, i calciatori devono essere tesserati almeno entro le ore ventiquattro del giorno antecedente la gara (art. 61 comma 5 N.O.I.F.). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 27.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Albula avverso decisioni merito gara di Campionato Juniores Regionale Villanova Calcio/Albula del 18.12.1999 Massima: Ai sensi degli articoli 39 e 61 comma 5 delle N.O.I.F il calciatore può prendere legittimamente parte alla gara che si svolge il giorno successivo alla data del suo tesseramento e non a quella che si disputa nello stesso giorno. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 15.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Scario avverso decisioni merito gara Scario/Casalbuono del 13.3.1999 Massima: L’utilizzo del calciatore deve avvenire dal giorno successivo alla richiesta di tesseramento, come è disposto dalle Carte Federali per tutte le decorrenze. La disposizione dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. si riferisce alla decorrenza della validità del tesseramento e non a quella dell'utilizzazione del calciatore. Infatti, dell'art. 61 comma 5 N.O.I.F si argomenta che il calciatore può essere utilizzato nel caso che la società lo abbia tesserato nel giorno precedente alla gara mediante la relativa richiesta.Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 19 del 12.11.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Bavenese avverso decisioni merito gara Bavenese/Gozzano dell’11.10.1998
Massima: Le discrasie tra le date di tesseramento, in seguito al trasferimento del calciatore,dovute esclusivamente ai ritardi nelle registrazioni meccanografiche dei movimenti dei calciatori, non incidono sulla regolarità della posizione del calciatore.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n.38de123.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.C. Polizia di Stato 1993 avverso decisioni merito gara Polizia di Stato 1993/Solferino del 28.2.1998 Massima: Il calciatore è in posizione irregolare se viene tesserato per la società solo il giorno dopo la disputa della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C - Riunione del 30 aprile 1998 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 26.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Messina Calcio avverso decisioni merito gara Messina Calcio/Agrigento del 14.12.1997 Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale la società può legittimamente schierare in una gara di campionato o in qualsiasi altra competizione un calciatore che ha tesserato anche il giorno precedente. Massima: Quando una società ebbe a rinunciare al vincolo del calciatore mediante raccomandata A.R. inoltrata l'11.12.1997 al Comitato Regionale, legittima è la partecipazione del calciatore alla gara del 14.12.1971 con altra società che lo ha tesserato il giorno precedente all’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C - Riunione del 19 marzo 1998 - n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 12.2.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.S. Angelo Dei Lombardi avverso decisioni merito gara campionato Provinciale Giovanissimi S. Angelo Dei Lombardi/Bagnoli Irpino del 3.1.1998 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara da parte del calciatore quando risulta che la richiesta di tesseramento è stata spedita con raccomandata nei termini previsti, anche se è pervenuta solo a distanza di tempo all’Ufficio Tesseramenti. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione - Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 64 del 29.1.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castel Madama avverso decisioni merito gara Nuova Vis Subiaco/Castel Madama del 7.12.1997Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore che svincolato in un determinato giorno si tesseri nel medesimo giorno per altra società con la quale partecipa alla gara il giorno successivo.M assima: Al fine di accertare la regolarità della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata società che l'ha schierato nella gara contestata, per derivarne la regolarità o la irregolarità della sua partecipazione alla gara stessa, è rilevante la posizione di tesseramento quale risulta all'Ufficio Tesseramento. Non è dato, infatti, in sede di contestazione della regolarità della gara, eccepire sulla validità del tesseramento o sulla regolarità delle procedure esperite per il tesseramento stesso, chiedendo, oltretutto, al giudice adito di effettuare accertamenti al riguardo.Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C - Riunione del 19 febbraio 1998 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 9.1.1998
Impugnazione - istanza: - Appello dell’Accademia Sportiva Biancavilla avverso decisioni merito gara Atletico Motta Calcio/Accademia Sportiva Biancavilla del 12.10.1997
Massima: La variazione del tesseramento dei dirigenti e collaboratori successivamente all'atto di iscrizione della società al campionato di appartenenza, produce effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte di tali organi federali, così come stabilito dell'art. 3 comma 3 Reg. LND. Per cui la semplice esibizione della copia del verbale non produce alcun effetto.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 50 del 17.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Real Torre Camaldoli S.M. AD Montes avverso decisioni merito gara del Torneo Esordienti R.T. Camaldoli/Cavallino del 16.2.1997Massima: E’ prevista la punizione sportiva della perdita della gara, quando una società schiera un calciatore che non sia stato"regolarmente tesserato", in quanto il tesseramento è stato perfezionato solo in data successiva alla data della gara in questione.Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’8 maggio 1997 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19/Disc del 20.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Aragona avverso decisioni merito gara Aragona/Caccamo dell’8.12.1996
Massima: Secondo l'art. 42 N.O.I.F. l’annullamento del tesseramento disposto dall’Ufficio Tesseramenti ha effetto dal quinto giorno del ricevimento di tale comunicazione, per cui nessun addebito può muoversi alla società se un calciatore viene schierato prima dei cinque giorni.
Massima: E’ generale principio che quando penda il termine per impugnare un atto ricettizio non operi l’efficacia afflittiva del provvedimento gravato. L’art. 39 comma 6 C.G.S. prevede l’immediata esecutività delle decisioni della Commissione Tesseramenti solo agli effetti del tesseramento, ma questo inciso, per non tradursi nell'irrimediabile e ingiustificabile danneggiamento della parte che subisce il contenuto negativo della decisione, deve essere coordinato con il principio per cui é ammesso ricorso alla C.A.F. nel termine regolamentare che decorre dalla data di ricevimento della delibera impugnata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 3 aprile 1997 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 159 del 7.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Peloro avverso decisioni merito gara Peloro/Ragusa dell’11.12.1996
Massima: La regolarità del tesseramento del calciatore non necessita di un accertamento della competente Commissione quando già emerge - e non solo formalmente per la presenza di un "cartellino" - dagli atti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 13/Disc. del 9.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Jatina avverso decisioni merito gara juniores Jatina/Villabate del 20.11.1996 Massima: E’ in posizione regolare il calciatore quando dagli atti risulta che è stato tesserato prima della disputa della gara.Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 6 giugno 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Magenta avverso la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, in relazione all’impiego del calciatore C.M.
Massima: Quando dai fatti e dalla risultanze emergenti dagli atti acquisiti risulta in maniera non equivoca che l' errore in cui è incorsa la società nel perfezionare la procedura di tesseramento del calciatore straniero e, conseguentemente, nell'utilizzarlo in gare ufficiali, è stato causato esclusivamente dal comportamento complessivamente tenuto dalla Federazione, che ha ingenerato non esatti convincimenti sulla circostanza dello svincolo del calciatore, la stessa non può essere ritenuta responsabile per la indebita partecipazione alla gare del calciatore che verrebbe a trovarsi in posizione irregolare. La scusabilità dell'errore è un istituto di generale applicazione nel nostro ordinamento. Ciò si verifica quando la società, dopo aver ritualmente richiesto all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale la posizione del calciatore ed ha ricevuto comunicazione che lo stesso risultava svincolato, provvedeva a depositare la richiesta di tesseramento e solo successivamente riceveva la comunicazione da parte dell’l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che le comunicava che il calciatore risultava tesserato per un Club affiliato alla Federazione svizzera e che quindi non poteva essere tesserato in quanto sprovvisto della necessaria autorizzazione con la conseguente revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42 lett. a) N.O.I.F.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione dell’1 febbraio 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff, n. 41 del 21.12.199 5Impugnazione - istanza: Appello dell’I.C. Picentina 92 avverso decisioni merito gara Picentina 92/Crispi del 15.10.1995 Massima: La società può schierare in campo il calciatore, anche se il tesseramento sia stato effettuato il giorno precedente. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 16 del 19. 10.1995 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.Vis Chieti avverso decisioni merito gara Vis Chieti/Renato Curi Pe. del 10.9.1995 Massima: L'art. 39 comma.3 N.O.I.F. stabilisce che la data di trasmissione del plico postale, contenente la richiesta di tesseramento, ne stabilisce ad ogni effetto la decorrenza, ma tale norma va interpretata nel senso che la documentazione spedita sia completa, valida e regolare, in caso contrario, non è concepibile che la sola spedizione possa instaurare un tesseramento che risulti in seguito illegittimo. Nel caso del calciatore proveniente da Federazione estera, il cui tesseramento è sottoposto ad obblighi di documentazione particolari, stabiliti dall'art. 40 comma 11 N.O.I.F - il quale inoltre limita la validità del vincolo ad una sola stagione sportiva - il tesseramento non può originare dalla data di trasmissione della relativa richiesta, quando la documentazione fornita al competente organismo di Lega è incompleta. Per cui, qualora il Comitato disponga la sospensione del tesseramento, a mezzo comunicazione telegrafica e a seguito di invio di ulteriore documentazione da parte della società, il tesseramento stesso viene autorizzato, con decorrenza successiva alla disputa della gara, ne deriva la sua posizione irregolare con la conseguente irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società che lo ha impiegato.