Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0192/CSA del 9 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff.  100 del 05.03.2024

Impugnazione – istanza: - F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. /S.D.D. Casarano Calcio s.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha omologato il risultato della gara. Il calciatore squalificato nella gara di campionato juniores della precedente stagione sportiva, trasferitosi ad altra società sconta il residuo della sanzione nelle gare del campionato juniores disputate dalla nuova società di appartenenza, essendo ancora in età per tale categoria.….La questione, ormai nota, riguarda più in generale le modalità con le quali devono essere scontate le squalifiche da parte di un calciatore che abbia titolo per partecipare a più campionati disputati dalla propria società di appartenenza. A tale proposito, la disposizione di cui all’art. 21, comma, 7, C.G.S., a dispetto del suo tenore letterale che, nella prospettazione della reclamante, in caso di cambio di società, imporrebbe sempre e comunque a qualsiasi calciatore di scontare la squalifica nella prima squadra della società di nuova appartenenza, deve invece essere interpretata alla luce della concorrenza dei noti principi di effettività e di omogeneità della sanzione: principi alla cui stregua, fermo restando l’obbligo di scontare la squalifica (effettività), deve essere prevalentemente salvaguardato l’ambito sportivo (campionato o categoria) nel cui contesto la sanzione è maturata (omogeneità). In tal senso si è ripetutamente espresso il Collegio di Garanzia dello Sport:  “Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa Sezione ha non di meno affermato che <i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione della quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (dec. n. 20/2020)> (Coll. Gar. Sport dec. n. 11/2023). Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: “in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo” (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024). Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: “Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società”. Si tratta, pertanto, di orientamento ormai consolidato, alla cui stregua il calciatore che, pur cambiando società, mantiene la categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nel relativo campionato di categoria, indipendentemente dal fatto che possa avere titolo per partecipare a campionati diversi, essendo stato correttamente osservato, seppure a proposito della non dissimile ipotesi del “fuori quota”, che “in tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (campionato nazionale juniores, prima squadra, etc.”(Corte Federale App., cit.).…Del resto, se così non fosse, sarebbe a dir poco assurdo e incompatibile con il principio di effettività/afflittività della sanzione, che un calciatore juniores, squalificato nel contesto di tale campionato, per il solo fatto di aver cambiato società, possa impunemente continuare a giocare nel medesimo campionato, sul presupposto di dover scontare la squalifica in una prima squadra nella quale potrebbe in ipotesi giammai essere utilizzato. Nel caso di specie, l’anzidetto quadro di riferimento non muta per il fatto che il calciatore sia stato sanzionato non già per una condotta di gioco, bensì per una violazione disciplinare: ciò che rileva, difatti, è che la sanzione deve essere scontata in ambito sportivo e tale ambito non può che coincidere con il campionato al quale il calciatore, per categoria di appartenenza, “deve” appunto partecipare, laddove la prima squadra resta invece un’ipotesi del tutto eventuale affidata alla mera discrezionalità della società di nuova appartenenza. Il caso di specie: il calciatore ….: i) al termine della stagione sportiva 2022/2023, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, venne squalificato per tre giornate effettive di gara con C.U. n. 428 del 9.5.2023 del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Sicilia, quale tesserato per la società A.S.D. Virtus Ispica 2020, con la quale aveva disputato il campionato Juniores Under 19; ii) nella successiva stagione sportiva 2023/2024, si è tesserato dapprima per la società Nuova Igea Virtus e successivamente, dal 9.12.2023, per la società Casarano Calcio; iii) pur a seguito dei suddetti trasferimenti, in quanto nato il 29.4.2005, ha mantenuto la categoria juniores; iv) a seguito del tesseramento con la Nuova Igea Virtus, non ha disputato con tale compagine le prime tre gare del campionato regionale juniores (al quale la Nuova Igea Virtus partecipava) del 6.11.2023, del 13.11.2023 e del 27.11.2023, venendo invece regolarmente schierato in occasione della quarta giornata del medesimo campionato (4.12.2023), prima di essere trasferito al Casarano Calcio; v) ha disputato praticamente tutte le gare ufficiali con la prima squadra sia della Nuova Igea Virtus, sia del Casarano Calcio (tranne una).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0144/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio S.r.l./Ghiviborgo VDS

Massima: Confermata la sanzione della perdita della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie D inflitta alla società per aver utilizzato il calciatore che non aveva mai scontato la sanzione della squalifica per una gara, comminatagli con C.U. n. 199 del 9.5.2022 della L.N.P. Serie B (Campionato Primavera 2, gara di quarti di finale play off, stag. sport. 2021/2022).…la irregolare posizione del calciatore …. in occasione della gara Ghiviborgo VDS – Orvietana Calcio disputata il 19.11.2023, diversamente da quanto rappresentato in ricorso e nella decisione impugnata, non conseguirebbe dalla permanenza della squalifica rimediata con il C.U. n. 199 del 9.5.2022 della L.N.P. Serie B (Campionato Primavera 2, gara di quarti di finale play off, stag. sport. 2021/2022). Risulta infatti incontestato che, successivamente a quella gara (disputata quale tesserato per l’A.C. Perugia Calcio), nella stagione sportiva successiva  il calciatore aveva rimediato un’ulteriore squalifica per somma di ammonizioni e non era stato schierato dalla nuova società di appartenenza (Olympia Thiyrus S. Valentino) in occasione della gara del Campionato di Eccellenza Umbria del 26.3.2023: tuttavia, con ciò non si era ovviato a tale ultima squalifica, bensì proprio alla precedente (ed ancora pendente) squalifica di cui al C.U. n. 199 del 9.5.2022. Sta di fatto che non solo tale vizio, pur astrattamente suscettibile di inficiare la decisione impugnata, non risulta espressamente denunziato ex art. 72, comma 4, C.G.S., ma, in ogni caso, comunque permarrebbe la irregolarità della posizione del calciatore … in occasione della gara del 19.11.2023, seppure in relazione ad altra e diversa squalifica (la cui esistenza viene da entrambe le parti data per acquisita, pur in assenza di alcun riferimento specifico al relativo provvedimento) rispetto a quella asseritamente non scontata. Anche per tale verso, le doglianze della reclamante circa il legittimo affidamento che si sarebbe ingenerato a seguito del notevole lasso di tempo intercorso dalla squalifica e delle numerose gare nel frattempo disputate dal calciatore, nonché circa l’errore scusabile in cui la reclamante medesima sarebbe incorsa nel ritenere il calciatore in posizione regolare, non possono essere condivise. Questa Corte Sportiva ha più volte sottolineato (si veda, per tutte, la pronuncia a Sezioni Unite n. 196 stag. sport. 2022/2023) la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore federale in tema di esecuzione delle sanzioni, soprattutto in relazione alle ipotesi delle squalifiche che non possono scontarsi, anche temporalmente, nei medesimi campionati o nelle medesime categorie, vieppiù in concomitanza con il cambio di società di appartenenza del calciatore sanzionato: intervento chiarificatore sollecitato anche dalla Alta Corte Sportiva sin dalla decisione n. 17/2012 che, già da allora, aveva individuato le criticità consistenti nella “mancanza di un sistema di pubblicità che dia certezza che la sanzione sia stata regolarmente scontata, certezza rimessa ad un semplice fatto negativo (mancata esclusione del giocatore, con difficoltà di conoscenza delle altre squadre” e nelle possibilità di “errore della società nella scelta di escludere un giocatore in gara diversa da quella in cui la squalifica doveva essere scontata (secondo un sistema giustamente predefinito) specie quando la contestazione della regolarità è intervenuta solo dopo che alcune gare siano state giocate, gare che talvolta possono raggiungere un numero eccessivo”. Sta di fatto che, pur nella permanenza di tali criticità, l’art. 21, comma 6, C.G.S., prevede che le squalifiche che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, “nella stagione o nelle stagioni successive”: con ciò legittimando la conclusione che la sanzione possa mantenere la sua efficacia anche per più stagioni successive e nonostante la disputa di un numero illimitato di gare, sino a quando non venga finalmente scontata. Ma con ciò determinando la rigida conseguenza, di dubbia ragionevolezza sul piano più propriamente sportivo, della perdita della gara ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. a beneficio della società che per prima rileva l’irregolarità, senza alcuna possibilità di applicazione di una sanzione alternativa. Ritiene pertanto questa Corte Sportiva, alla stregua dell’attuale quadro normativo ed a prescindere da auspicabili interventi de jure condendo, che la reclamante non possa fondatamente invocare la lesione del generale principio dell’affidamento, né tantomeno dell’errore scusabile. Nel richiamare, sul punto, la già citata decisione a Sezioni Unite n. 196, con specifico riferimento alla eccezionalità delle situazioni che potrebbero integrare tali fattispecie (e, di conseguenza, la possibilità di configurare la diversa ipotesi sanzionatoria di cui al comma 5 dell’art. 10 C.G.S.), deve ritenersi che il mero decorso del tempo e l’elevato numero di gare nel frattempo disputate non può aver ingenerato nella reclamante alcun affidamento “legittimo” circa la posizione regolare del calciatore, sia, in generale, a fronte della già nota (ancorchè non univoca) interpretazione della normativa di riferimento, sia (e soprattutto), in concreto, in assenza di alcun fattore anomalo (e fuorviante) incidente sul processo volitivo della reclamante medesima. Lo stesso vale per la pretesa ricorrenza dell’errore scusabile, nella misura in cui, al di là di pur sussistenti oscillazioni giurisprudenziali circa la posizione dei calciatori juniores “fuori quota”, non sussiste (né la reclamante lo ha addotto) alcun elemento concreto ulteriore, rispetto all’attuale disciplina, suscettibile di mitigare il principio di effettività della sanzione e l’inevitabile conseguenza della perdita della gara, come prevista dall’art.10, comma 6, lett. a), C.G.S.. Ferma restando l’esigenza (che la Corte ritiene di dover ribadire), a tutela delle società e della ragionevolezza degli oneri su di esse incombenti, di una fonte ufficiale in ambito federale che, quantomeno per i campionati nazionali, possa consentire di conoscere le squalifiche dei calciatori, ancora pendenti all’inizio di ciascuna stagione sportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0023/CSA del 20 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 22 del 21.09.2023

Impugnazione – istanza: S.C.D. Ligorna 1922

Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto alla società la sanzione della perdita della gara del Campionato di Serie D per posizione irregolare del calciatore avendo la società impiegato un calciatore che ancora non aveva scontato 1 giornata di squalifica inflittagli nella precedente stagione sportiva durante la gara della fase finale playoff Juniores Nazionale Under 19 e divenuto fuori quota nell’attuale stagione sportiva…Nel merito, la questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati, da sempre molto dibattuta. Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. “afflittività”) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di “omogeneità”), in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Fin da subito, va chiarito che in alcune situazioni può accadere che i due principi possano non operare contemporaneamente. Il principio della separazione delle competizioni, in particolare, costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. Come si evince dalla lettura del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata, in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade proprio quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. In tal senso depone anche quanto evidenziato da tradizionale giurisprudenza federale (cfr. parere interpretativo Corte Federale del 12 gennaio 2004, in C.u. n. 12/CF), secondo cui “…ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: … b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; … La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio ... La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali - la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore.” A conferma, si richiama anche la decisione resa dalla Corte Federale di Appello Nazionale con C.U. n. 105 del 17.05.2023, nella quale, in un caso analogo a quello in delibazione, ha statuito che “La necessità che la punizione debba essere espiata nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa…deve coniugarsi con il tema del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.” In estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo. Diversamente la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per specifiche disposizioni della Lega di riferimento, “può anche” partecipare (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. Un., 12 febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA). In tal senso si possono richiamare anche alcune decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, seppur in via analogica in quanto non afferenti a fattispecie identiche a quella in delibazione, tra cui la n. 20/2020, in cui, analizzando un caso in cui l’atleta aveva cambiato società dopo aver subito una squalifica nel campionato “Berretti”, ha statuito che “nella fattispecie, il principio di omogeneità, di cui all'art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra….Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all'art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore G. è stato schierato indebitamente nella gara de qua.  Il Collegio osserva che la stessa Corte rileva <<che il calciatore M. G. è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile della Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria "Berretti" del precedente sodalizio US Triestina dal quale proviene e dove era stato raggiunto dalla sanzione>>. Il G., nato nell'anno 2000, è un "fuori quota", ex art. 2 del Regolamento del Campionato Nazionale Juniores "Under 19" 2019/2020 e, pertanto, la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale a SS.UU indica le modalità di esecuzione in caso di cambio di squadre del "fuori quota". L'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata.” Il principio di afflittività rappresenta, dunque, norma fondamentale di riferimento, seppur si collochi in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità, il quale, tuttavia, ove non possa operare, cede all’operatività del primo. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società. Più specificatamente, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. Venendo ora al caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, il calciatore Riccardo Tassotti, nato il 16.06.2004, nella corrente stagione sportiva non si trova più in età per partecipare a gare del campionato Juniores Under 19, alle quali potrebbe partecipare solamente come “fuori quota”, ma, come sopra argomentato, tale partecipazione si pone come circostanza meramente eventuale in virtù del mutamento di status subito dal calciatore. A ulteriore conferma, si evidenzia che il C.U. n.1 s.s. 2023/2024 del Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, che regolamenta il torneo Juniores Under 19, non prevede la comunicazione, all’inizio del torneo, di una lista o rosa ufficiale comprendente anche i c.d. “fuori quota”, ipotesi in cui si sarebbe potuto discutere della possibile applicazione del principio di omogeneità. Lo stesso C.U., infatti, prescrive che “Possono partecipare al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 2004 in poi ed uno senza alcun limite di età.” In sintesi, l'individuazione dei calciatori fuori quota da poter impiegare nelle gare del torneo Juniores Under 19 è ampiamente arbitraria e discrezionale. Ne deriva che, per applicazione del principio di afflittività, il residuo della squalifica non andava scontato nel campionato Juniores Under 19, bensì nella prima gara del campionato di Serie D.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0105/CFA del 17 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 62 del 06.04.2023, comunicata in data 07.04.2023

Impugnazione – istanzaProcuratore Federale Interregionale - G.P.-A.M., R.M.-A.S.D. AS Varzi

Massima: Il calciatore che squalificato nella precedente stagione sportiva nel corso del Campionato Juniores Provinciali U19 e diventato “fuori quota” nella successiva stagione sconta la squalifica nella prima gara ufficiale del Campionato di Terza Categoria, per cui è regolare la sua partecipazione alla gara del Campionato Juniores Provinciali U19, al quale ancora prende parte e che si è svolta successivamente a quella di Terza Categoria. Rigettato pertanto il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFT Lombardia che ha prosciolto i deferiti dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l’asserita partecipazione del calciatore ad alcune gare in posizione irregolare di squalifica, in quanto insussistente, poiché nel caso in esame trova applicazione il principio secondo il quale  “il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”Il Comunicato Ufficiale n. 1 della LND – stagione sportiva 2022/2023 - relativamente ai limiti di età dei calciatori, stabilisce:  i) con riferimento al Campionato di Terza Categoria che: “alle gare del campionato di 3° Categoria e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.0.I.F.”; ii) con riferimento al Campionato Provinciale Juniores U19 che: “alle gare del Campionato Provinciale “Juniores — Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; e’ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati”. E’ altresì previsto che “in deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.0.l.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore”. Da quanto sopra emerge che il calciatore …., nella stagione sportiva 2022-2023, aveva l’età per essere regolarmente convocato nella squadra partecipante al campionato di Terza Categoria ed altresì poteva partecipare alle gare della squadra Juniores come “fuori quota”. Alla data della gara contro la Rivanazzanese il Marchese aveva compiuto da poco 19 anni e vi aveva preso parte nella qualità di “fuori quota”. Quanto al quadro normativo, la questione in esame verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici. In particolare, il primo comma dispone: “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”. Il secondo comma prevede che “il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Il sesto comma dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il settimo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. […]”. Sulla base delle citate previsioni normative è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili ad un’interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, che impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio della separazione delle competizioni (i.e. omogeneità), in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. Come si evince dalla lettura del settimo comma, i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Declinando le esposte coordinate normative al caso in esame, il reclamo non è meritevole di accoglimento. Innanzitutto, questa Corte ritiene non persuasiva la tesi della Procura secondo cui l’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva non sarebbe pertinente nel caso in esame, in quanto detta previsione disciplinerebbe la sola ipotesi della squalifica che deve essere scontata da un calciatore appartenente ad “una sola categoria”. Secondo la reclamante, potendo il M. “giocare indifferentemente in due categorie”, troverebbe, invece, applicazione il comma 2 dell’art. 21. Dall’inequivoco tenore letterale del comma 7 dell’art. 21, nonché dall’assoluta specificità dei commi 6 e 7 rispetto al comma 2 dell’art. 21 (lex specialis derogat generali”), questa Corte non ritiene possibile limitare l’applicazione del comma 7 al solo caso in cui il giocatore nella stagione successiva sia appartenente ad “una sola categoria” ed applicare, invece, il comma 2 nelle ipotesi in cui il tesserato possa giocare “indifferentemente in due categorie”. La questione in esame attiene piuttosto in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione successiva abbia cambiato società e non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come “fuori quota”. In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.) Ciò premesso, le argomentazioni spiegate nella decisione impugnata meritano condivisione, seppure con alcune precisazioni. La necessità che la punizione debba essere espiata nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa, a cui fa riferimento la Procura reclamante, deve coniugarsi con il tema del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove  far scontare la citata sanzione. Nel caso in esame, la partecipazione del M. al campionato Juniores U19 21 si poneva come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di “fuori quota” rivestita dallo stesso. Il tesserato, infatti, nato il 19/9/2003, all’inizio della stagione sportiva 2022/2022 aveva già compiuto il 19° anno di età e, pertanto, non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores U19, se non come “fuori quota”. Occorre al riguardo precisare che con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. La giurisprudenza federale è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartiene più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società. Più specificatamente, si osserva che, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio. La prospettata soluzione esegetica trova peraltro conforto proprio nella giurisprudenza endofederale citata dalla Procura reclamante ed, in particolare, nella decisione della Corte Sportiva Nazionale, Sezioni Unite 30 ottobre 2018, in Comunicato Ufficiale n. 044/CSA. In detta decisione, la Corte Sportiva Nazionale è stata chiamata ad affrontare un caso analogo al presente, ovvero quello in cui un giocatore, squalificato nel corso del Campionato Primavera, doveva scontare la sanzione nella stagione sportiva successiva nella quale era divenuto “fuori quota” rispetto alla categoria cui apparteneva al momento dell’infrazione. In tal caso, le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che “che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non fa venire meno il passaggio del calciatore interessato alla categoria diversa da quella Primavera”, hanno osservato che, “dal momento che il calciatore non poteva più qualificarsi come calciatore “Primavera …. l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata” (in senso analogo, v. anche Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione dell’8 novembre 2018 in C.U. 091/CSA; Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione del 18 Ottobre 2018 in C.U. 044/CSA,  Corte Appello Federale decisione del 14 novembre 2005 in C.U. n. 17/C; Corte Appello Federale decisione del 16 Febbraio 2004 in C.U. n. 32/C). Si osserva, inoltre, che il principio di omogeneità delle competizioni a cui fa riferimento la delibera della Corte Federale del 18 dicembre 2003 C.U. n. 12/CF richiamata dalla Procura non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La stessa Corte Federale afferma che “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno”. Quanto alla decisione del 25 novembre 2019 della Corte Sportiva Nazionale d’Appello a Sezioni Unite di cui al Comunicato Ufficiale n. 027/CSA, anch’essa richiamata dalla reclamante, innanzitutto, si osserva che detta decisione è stata riformata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisone n. 20 del 24 marzo 2020, proprio in quanto non si era tenuto conto che nel caso ivi esaminato  il calciatore squalificato era divenuto nella stagione successiva “fuori quota”. Al riguardo il Collegio di Garanzia dello Sport ha osservato che nel caso di “fuori quota” “il principio di omogeneità, cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra” e ciò rappresenta “l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata”. Non può inoltre non evidenziarsi che nella citata decisione delle Sezioni Unite si rinvengono delle affermazioni di principio che conducono proprio nel senso innanzi prospettato, ovvero che  “il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 20/2020 del 24 marzo 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, resa a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 027/CSA del 25 novembre 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla ASD Cjarlins Muzane, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (1-0 in favore di quest’ultima), la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 settembre 2019, con cui, in adesione al reclamo presentato in prima istanza dalla SSD Vigasio a r.l., era stata inflitta alla suddetta ASD Cjarlins Muzane la punizione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara SSD Vigasio - ASD Cjarlins Muzane del 1° settembre 2019, per la violazione dell’art. 21, comma 7, del CGS FIGC.

Parti: SSD Vigasio a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Cjarlins Muzane

Massima: Annullata la decisione della CSA che, errando, aveva omologato il risultato conseguito sul campo, poiché la gara si è svolta in modo irregolare atteso che il calciatore era in posizione irregolare poiché residuando la squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva durante il campionato Berretti, avendo cambiato società avrebbe dovuto scontare la squalifica   nella prima partita ufficiale della prima squadra del nuovo club di appartenenza, e, pertanto, proprio nell’incontro del Campionato di Serie D e non nella identica competizione, il Torneo Juniores, con riferimento alla quale la sanzione era stata a suo tempo comminata. La fattispecie è regolata dall’art. 21, commi 6 e 7, del CGS (obbligo di scontare la sanzione nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova Società) e non dalla previsione generale ex art. 21, comma 2, CGS. Occorre osservare che l’art. 21, comma 6, CGS prevede che, in deroga alla previsione del comma 2, “le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Ancora, occorre osservare che il comma 7 dell’art. 21 CGS prevede che, “qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza…”. Quindi, nella fattispecie, il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra. Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore G. è stato schierato indebitamente nella gara de qua. Il Collegio osserva che la stessa Corte rileva “che il calciatore M. G. è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile della Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria “Berretti” del precedente sodalizio US Triestina dal quale proviene e dove era stato raggiunto dalla sanzione”. Il G., nato nell’anno 2000, è un “fuori quota”, ex art. 2 del Regolamento del Campionato Nazionale Juniores “Under 19” 2019/2020 e, pertanto, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale a SS.UU indica le modalità di esecuzione in caso di cambio di squadre del “fuori quota”. L’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N.  0027/CSA del 25 Novembre  2019  

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 18 Settembre 2019;

Impugnazione – istanza: CJARLINS MUZANE/VIGASIO

Massima: Ripristinato il risultato della gara conseguito sul campo con il punteggio di 1 a 0 non essendo il calciatore in posizione irregolare in quanto il residuo di squalifica della precedente stagione sportiva allorquando militava nel campionato Berretti ed avendo cambiato società, deve essere scontato nella prima gara ufficiale del campionato juniores, essendo ancora in età per tale competizione e non nel campionato di Serie D (iniziato prima dell’altra competizione alla quale poteva parteciapre). La questione che occupa verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola la materia della esecuzione delle sanzioni imposte ai tesserati, da sempre molto dibattuta. Come sostenuto da entrambe le parti, è corretto affermare che nel sistema giuridico sportivo è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili a una interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.  Fin da subito, va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi. Il principio che va inizialmente preferito è quello di omogeneità delle gare, agganciato alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età. Principio che non può essere superato da una lettura controfunzionale dell’art. 21 C.G.S. In tal senso depone anche  quanto  evidenziato  da  tradizionale  giurisprudenza  federale  (cfr.  Corte  d’appello federale del 12 Gennaio 2004, in C.u. n. 12/CF). Se il calciatore è ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo. Ad esempio, se un giovane calciatore è colpito da sanzione mentre milita nella categoria “Primavera” e residua giornate di squalifica ad inizio di nuova stagione, pur cambiando società di appartenenza, se ancora in età, dovrà scontare la sanzione sempre nella categoria “Primavera”, nel caso nel quale il nuovo sodalizio ove si è trasferito militi in Serie A o B; al contrario, sconterà nell’equivalente categoria “Berretti” o “Juniores”, se verrà tesserato per un sodalizio che milita in Lega Pro o serie D. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio o per spe cifiche disposizioni della Lega di riferimento, “può anche” partecipare (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 12 Febbraio 2018, in Com. uff. n. 090/CSA). Il principio di afflittività rappresenta dunque norma di riferimento, ma si colloca in posizione sussidiaria rispetto a quello di omogeneità. In questa direzione  depongono recenti provvedimenti a Sezioni unite di questa Corte (Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., 30 Ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA.). È allora possibile sostenere che dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva nulla sia cambiato in merito all’ambito di operatività dei suddetti principi. Entrambi, infatti, vanno applicati in maniera gradata. Il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e. afflitività) della sanzione, ossia quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Nell’attuale versione della norma in tema di esecuzione delle sanzioni licenziata nel nuovo Codice di giustizia, il legislatore ha più che altro chiarito che la regola enunciata si estende a tutti i campionati giovanili – Primavera, Trofeo Berretti e Juniores –, superando alcuni dubbi interpretativi nati dalla previgente disposizione, ma non ne ha modificato la ratio. Venendo ora al caso sottoposto all’attenzione di questa Corte, è stato dimostrato che il calciatore G. M. è ancora in età per partecipare a gare del settore giovanile dell’A.S.D. Cjarlins Muzane, categoria Juniores, equivalente alla categoria Berretti del precedente sodalizio (U.S. Triestina) dal quale proviene e dove era stato raggiunto da sanzione. Ne deriva che, per applicazione del principio di omogeneità, il residuo della squalifica va scontato in questa categoria e non nel campionato ove partecipa la prima squadra del Cjarlins Muzane (Serie D).

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0036/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo, Dipartimento Interregionale, LND, di cui al Com. Uff. n. 30 del 26 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore durante la gara di Serie D per il residuo a suo carico di una giornata di squalifica ancora da scontare e conseguita nella gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores della precedente stagione sportiva. È pacifico che con C.U. n.95 del 30.5.2019 veniva applicata al calciatore C. F., all’epoca tesserato per la Società SSD Città di Messina, nel corso della stagione 2018-19, la sanzione per due gare effettive. E che la predetta squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato Nazionale Juniores under 19. Se è vero infatti che la gara di ritorno del 1 Giugno  2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal Città di Messina, il calciatore C., successivamente tesserato dalla ASD Città di Acireale, al momento della gara in questione non aveva integralmente scontato la squalifica inflittagli nella precedente sportiva. Pertanto, posto che secondo le vigenti disposizioni in materia soltanto le ammonizioni si estinguono e perdono efficacia nelle fasi successive delle relative competizioni, nessun rilievo assume nel caso di specie il principio richiamato dalla reclamante dell’omogeneità delle competizioni, ai fini dell’esecuzione delle sanzioni inflitte ai tesserati nel corso della stagione sportiva.

DECISIONE C.S.A. -  SEZIONI UNITE:  DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 190 del 25.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FENICE VENEZIAMESTRE/CITTA’ DI MESTRE DEL 13.10.2018

Massima: Confermata la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore che non poteva prendervi parte in quanto gravato da sei giornate comminatagli comminategli nella precedente stagione durante il campionato Under 21 del Comitato Regionale Veneto poiché detta squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza in quanto il calciatore non era più in età per partecipare al predetto campionato Under 21 se non come fuori quota, circostanza che non gli avrebbe consentito di scontare la squalifica in detta competizione….Infatti, posto che la partecipazione del calciatore al campionato Under 21 si poneva e si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di fuori quota rivestita dal tesserato, la sanzione doveva essere scontata in gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza del …, salvo il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa.

DECISIONE C.S.A. -  SEZIONI UNITE:   DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  49/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  CASTIADAS  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  PUNIZIONE  SPORTIVA  DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIADAS CALCIO/TRASTEVERE  CALCIO  DEL  23.9.2018 

Massima: Confermata la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore per non aver questi scontato una giornata di squalifica ricevuta dopo l’ultima partita del campionato “Beretti” della precedente stagione che va scontata nella nuova e presente stagione sportiva con la nuova società  

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  044/CSA del 30/10/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA - (Sez.unite) 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 18.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL SIG. B.N.; INFLITTE  SEGUITO  GARA  DI  CAMPIONATO  PRIMAVERA  2  PADOVA/HELLAS  VERONA  DEL  15.09.2018

Massima: Annullata la sanzione della perdita della gara e ripristinato il risultato conseguito sul campo non vertendo il calciatore in posizione irregolare durante la gara del Campionato Primavera, in quanto essendo divenuto fuori quota nella presente stagione sportiva , la gara precedente inflitta durante il Campionato Primavera, va scontata nella gara ufficiale della prima squadra della società (Serie B)…Come in più occasioni affermato da questa Corte, l’articolo 22 del vigente Codice di Giustizia Sportiva regola, nei suoi 12 commi, la materia della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati ed, in particolare, prescrive, nei commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. In particolare dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonché dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S. è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata sanzione, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S., poiché, operando in tal modo, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Pertanto, le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire, in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi quello della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio,  nonché  quello  ulteriore  della  possibilità  di  far  scontare  la  sanzione  comminata nell’ambito  dello  stesso  torneo  e/o  competizione  nel  quale  il  comportamento  illecito  è  stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione. Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi, preliminarmente, che, ai sensi dell’art.58, comma 3, ultimo periodo, delle N.O.I.F. al campionato Primavera, “…..possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di tre "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva”. Ne deriva che il calciatore della Società ricorrente, …., nato il 30/1/1999, all’inizio della stagione sportiva 2018/2019 aveva già compiuto il 19° anno di età e, pertanto, non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare, nella stagione sportiva 2018/2019, al Campionato Primavera, se non come “fuori quota” (la Società ricorrente ha, peraltro, prodotto ampia prova della circostanza che il . Saveljevs fa parte della prima squadra della Hellas Verona FC, militante, nella stagione sportiva 2018/2019, nel Campionato di Serie BKT. Va, però, detto che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non fa venire meno il passaggio del calciatore interessato alla categoria diversa da quella Primavera; tant’è che, quand’anche il …si fosse astenuto dal prendere parte ad una delle gare del Campionato Primavera 2 2018/2019, non avrebbe, comunque, utilmente, scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo al termine della Stagione Sportiva 2017/2018 quando partecipava al Campionato Primavera 1, dal momento che l predetto calciatore non poteva più qualificarsi come calciatore “Primavera” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.58 delle N.O.I.F.. Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. La predetta squalifica andava, pertanto, scontata (così come avvenuto) non partecipando ad una gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza del … ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 comma 6 C.G.S. che, testualmente, recita: “…..qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione o categoria di appartenenza, in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastico, la squalifica  è  scontata,  in  deroga  al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare  ufficiali  la  prima  squadra  della  nuova società o della nuova categoria di appartenenza…..”. Dalla documentazione allegata al ricorso dalla Società  ricorrente e da quella ulteriore prodotta in sede di udienza, risulta, infatti, che il calciatore …., non ha partecipato alla gara del Campionato Serie BKT, Hellas Verona/Padova disputatasi in data 26.8.2018, così scontando il residuo di squalifica dell’anno precedente. Alla luce di quanto sopra, poiché la partecipazione del calciatore …. (nella qualità di “fuori quota”) alla gara Padova/ Hellas Verona del Campionato Primavera 2, 2018/2019, disputatasi in data 15.9.2018,, deve ritenersi regolare, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Hellas Verona FC, ed in riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo, va ripristinato il risultato della predetta gara conseguito sul campo.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 25 del 14/05/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018 con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato regolare la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D), conclusasi con il risultato di 0-1.

Parti: A.C.D. Nardò/A.S.D. P. AZ Picerno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Maurizio Cosentino

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale che respingendo il ricorso della società ha dichiarato che è in posizione regolare il calciatore - nato il 18.5.1999 per cui ai sensi del Com. Uff. n. 1/2017 del Dipartimento Interregionale in età per poter partecipare al Campionato di competenza Nazionale Juniores (“calciatori nati dal gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”) – che ha cambiato società, che non ha disputato la prima gara ufficiale del campionato juniores e che partecipa alla gara del Campionato di Serie D, ancorché non abbia scontato 1 giornata di squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva 2016/2017 dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento durante il Torneo delle Regioni, a cui aveva partecipato con la rappresentativa del CR Basilicata essendo tesserato con altra società tesserato ad esso affiliata. Pur prevalendo l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S. sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3.3.2017 con il quale è stato approvato il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni delle categorie Juniores, va applicato in questo caso l’art. 19, comma 11.1, C.G.S., ragion per cui il calciatore dovrà scontare, se ancora in età, la sanzione della squalifica di 1 gara solamente nel Torneo delle  Regioni  stagione 2017/2018. Infondata si appalesa anche la doglianza in ordine all’asserita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 3 e 6, del CGS FIGC. L’assunto non merita accoglimento risultando condivisibili, seppure con alcune precisazioni, le argomentazioni spiegate nella decisione di secondo grado. Invero, come argomentato dal Giudice di appello, il predetto art. 19, comma 11.1, del CGS trova piena applicazione nella fattispecie in esame. Tale norma afferma che “Le sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), del comma 1 [la lettera e) prevede la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara n.d.r.] inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e della Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”. Conseguentemente, la Lega Nazionale Dilettanti, nell’emanazione del Comunicato Ufficiale n. 246, risulta aver agito in palese “eccesso di delega” disponendo l’esecuzione della sanzione nel “campionato di competenza del tesserato”, nel caso in cui le squalifiche non fossero state scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017. Una coerente ed equilibrata applicazione della norma che disciplina l’ipotesi in contestazione (art. 19 cit.) impone che la squalifica di un calciatore irrogata nell’ambito del Torneo delle Regioni debba essere necessariamente scontata in tale competizione. Il Collegio condivide, quindi, l’esegesi della disciplina delle sanzioni che è stata effettuata dalla Corte Sportiva di Appello, la quale – dopo avere evidenziato che le Leghe non possono derogare, all’interno dei loro Comunicati, quanto affermato dal Codice di Giustizia Sportiva – ha statuito che le sanzioni comminate all’interno del Torneo delle Regioni devono essere (necessariamente) scontate all’interno di detta competizione, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 19, comma 11.1, CGS. Al riguardo va chiarito il rapporto che lega l’art. 22, comma 6, CGS, all’art. 19, comma 11.1, stesso codice: il primo (art. 22), nel prevedere l’ipotesi che un calciatore con un residuo di squalifica cambi squadra al termine di un campionato, fa espressamente salvo quanto previsto nel secondo (art. 19), il quale afferma nettamente il principio della separazione delle competizioni (“ferma la distinzione di cui all’articolo 19, comma 11.1”). Risulta evidente che l’art. 22, comma 6, CGS, opera un pieno rinvio al contenuto dell’articolo 19, laddove si ha rinvio nei casi in cui una determinata disposizione normativa intende appropriarsi, richiamandolo, del contenuto di una norma diversa, in tal modo completandone il significato e la portata. In una siffatta previsione si rende operativa una “tecnica di collegamento” che presuppone l’esistenza di due disposizioni, una attiva ed una passiva. La norma attiva prende nome di disposizione “rinviante”, operando in concreto il richiamo, e deve essere letta unitamente alla disposizione passiva, la disposizione “richiamata”, il cui contenuto prescrittivo risulterà necessario al fine di poter completare, e successivamente applicarlo in concreto, il significato della disposizione che ad essa fa richiamo. Nella fattispecie in esame, il rinvio all’art. 19 ne ha determinato la oggettiva incorporazione nell’art. 22, deponendo in tal senso anzitutto la inequivocabile formulazione letterale della norma rinviante che recita: “ferma la distinzione di cui all’articolo 19, comma 11.1”. In buona sostanza, l’intenzione del Legislatore è stata quella di attribuire una disciplina differenziata nel caso in cui un calciatore, con un residuo di squalifica, cambi squadra al termine di un campionato, disciplina specificamente individuata nell’art. 19 sopra richiamato (cfr., Corte Cost., n. 6/1994, punto 9 in fatto, e per l’utilizzo dell’intentio legis; Corte Cost., n.  18/1995, punto 3 in diritto). Ha, quindi, correttamente statuito la Corte Sportiva di Appello, applicando la clausola di salvaguardia (art. 19) richiamata dall’articolo 22, comma 6, CGS FIGC, la quale conferma la prevalenza del principio di separazione delle competizioni sportive rispetto alle previsioni del medesimo articolo 22. Né, tantomeno, vale a escludere l’applicabilità dell’articolo 19, comma 11.1, CGS, la circostanza che il legislatore sportivo abbia fatto riferimento alla “Coppa Regioni” e non al “Torneo delle Regioni”, trattandosi di una definizione di carattere generale, priva di reale valore distintivo, avendo tale disposizione la finalità di esprimere il più generale principio della separazione delle competizioni fra campionati ufficiali ed altre manifestazioni di categoria. L’art. 19, comma 11, CGS, ai punti 1 e 3, afferma, infatti, che “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”; e trova conferma anche nel Comunicato Ufficiale n. 063/CSA (2016/2017), il quale afferma che la suddetta disposizione sancisce un principio di “distinzione” tra “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali”, le cui sanzioni “si scontano nelle rispettive competizioni”, e “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate “si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Il principio di “distinzione” costituisce, del resto, una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinchè possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n. 21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza. Ed anche la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l’applicazione del principio di proporzionalità esige l’accertamento di una rigorosa proposizione fra l’uso dei mezzi utilizzati e gli obiettivi da realizzare, in modo da considerare sproporzionate e quindi illegittime le misure del tutto inadeguate, o manifestamente eccessive, rispetto allo scopo prefissato (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. I-5755 e ss.). Tali principi sono a maggior ragione applicabili alla fattispecie controversa, lì dove viene in rilievo l’art. 22, comma 6, del CGS che, utilizzando la “tecnica di collegamento”, deve essere letto unitamente alla norma richiamata (art. 19, comma 11.1), al fine di poterne completare il significato: “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (cfr., Corte Cost., n. 130/1988; sull’elemento concreto della valutazione di ragionevolezza, si veda anche sent. n. 264/1996).

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FBC GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TARANTO F.C. 1927 S.R.L./FBC GRAVINA DEL 21.10.2017

Massima: La Corte, anche se con diversa motivazione, conferma la decisione del giudice sportivo che dichiarato la posizione regolare del calciatore “giovane dilettante” alla gara de Campionato juniores, alla quale ha legittimamente preso parte, per aver scontato la giornata di squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva (durante il campionato Nazionale Under 17 della Lega Pro allorquando era tesserato con la società medesima come “giovane  di  serie” che alla fine della stagione è retrocessa) non prendendo parte al suo Campionato di competenza ovvero il Campionato Regionale Allievi e non come ha ritenuto il giudice sportivo non prendendo parte alla prima gara del Campionato di Serie D alla quale poteva anche partecipare. Il reclamo verte sull’annosa questione ad oggetto l’esecuzione delle sanzioni per i calciatori che cambiano sodalizio e/o categoria di appartenenza da una stagione sportiva ad un’altra. È noto che dubbi vengono avanzati in giurisprudenza sull’applicabilità, in particolare, dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., a discapito, in alcuni casi, del c.d. principio di omogeneità richiamato in materia, ma al fine di tutelare altro principio cardine per l’ordinamento sportivo per le sanzioni comminate dagli Organi di giustizia, ossia quello dell’afflitività. È bene ricordare entrambe le disposizioni in parola. Il comma 3 dell’art. 22 C.G.S., nella prima parte, afferma che «Il calciatore colpito da squalifica per una o piú giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento,  salvo quanto  previsto  nel comma  6»; quest’ultima  disposizione,  diversamente, ammette che: «[l]e squalifiche che non possono essere scontate, in tutto in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte». Ne deriva, allora, che al caso di specie va preferita l’applicazione del c.d. principio di omogeneità delle gare, agganciato però alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età. Principio che non può essere superato da una lettura controfunzionale dell’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.. In tal senso depone anche quanto evidenziato da tradizionale giurisprudenza federale (cfr. Corte d’appello federale del 12.1.2004, in Com. Uff. n. 12/CF). Per chiarezza, va nuovamente evidenziata la ratio sottesa al combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., che si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove  far scontare la citata sanzione.  Ma non è questo il caso. Con riferimento alla fattispecie posta all’attenzione della Corte, in primo luogo va evidenziato che il calciatore non ha cambiato sodalizio categoria, ragion per cui la deroga prevista dal comma 6 dell’art. 22 C.G.S. non può operare; in secondo luogo, dovendo, quindi, individuare la “categoria di appartenenza” e di conseguenza il campionato nel quale il giovane deve scontare la sanzione disciplinare, non può dubitarsi che questa corrisponda alla “categoria Allievi” e dunque che la giornata di squalifica vada scontata nel Campionato regionale Allievi. Va precisato, infatti, che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra etc.). Al Campionato Nazionale Juniores, ad esempio, possono prendere parte atleti, di regola, di diverse età, ma per il calciatore tale competizione non può essere considerata quella effettivamente di appartenenza. Essendo nato il 26.4.2001, infatti, va in definitiva ribadito che il campionato di competenza al quale il giovane “deve” partecipare, in ragione dell’età, è il Campionato regionale “categoria Allievi” nel quale va espiata la residua sanzione.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.D. NARDO’ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NARDÒ/PICERNO DEL 01.10.2017

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore - nato il 18.5.1999 per cui ai sensi del Com. Uff. n. 1/2017 del Dipartimento Interregionale in età per poter partecipare al Campionato di competenza Nazionale Juniores (“calciatori nati dal gennaio 1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”) – che ha cambiato società, che non ha disputato la prima gara ufficiale del campionato juniores e che partecipa alla gara del Campionato di Serie D, ancorché non abbia scontato 1 giornata di squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva 2016/2017 dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento durante il Torneo delle Regioni, a cui aveva partecipato con la rappresentativa del CR Basilicata essendo tesserato con altra società tesserato ad esso affiliata. Pur prevalendo l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S. sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3.3.2017 con il quale è stato approvato il Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni delle categorie Juniores, va applicato in questo caso l’art. 19, comma 11.1, C.G.S., ragion per cui il calciatore dovrà scontare, se ancora in età, la sanzione della squalifica di 1 gara solamente nel Torneo delle  Regioni  stagione 2017/2018. Esiste ed è cristallina una gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale, come indicato dall’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate  dal  Consiglio  Federale;  3)  gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico  e  del Settore Giovanile». Ne deriva che il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Torneo delle Regioni del 3.3.2017 n. 246 non può porsi in contrasto rispetto a quanto previsto da norma sovraordinata, qual è l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S. Vero è, infatti, che la LND ha facoltà di disciplinare in maniera autonoma i propri tornei, individuando in particolari casi eventuali modifiche alla regolamentazione generale, ma altrettanto vero è che questa non può, nella maniera più assoluta, derogare alla normativa che il Codice di giustizia sportiva detta in tema di esecuzione delle sanzioni. La resistente in realtà sembra confondere le fonti di  produzione  con  le  fonti  di  cognizione  delle norme sportive. Non è posto in discussione che i Comunicati Ufficiali rappresentino lo strumento con il quale la Federazione e i suoi Organi, come le Leghe, rendono pubblici e  comunicano  ai  propri tesserati provvedimenti e discipline organizzative in diverse materie: dal rilascio delle licenze nazionali, alle modiche dello Statuto, del Codice di Giustizia Sportiva, o dei regolamenti di specifici tornei. La pubblicazione dei Comunicati ufficiali costituisce,  pertanto,  un’attività  preordinata  alla  conoscibili delle norme sportive. I Comunicati ufficiali, dunque, sono senza dubbio da considerare quali mere fonti di cognizione. Diversamente, ciò che rileva ai fini della collocazione gerarchica di ogni disposizione normativa è l’Organo di produzione che la emana e che, di conseguenza, ne individua la  graduazione,  ossia,  a seconda dei casi, il Consiglio federale, il Consiglio di LNP, il Consiglio di LND e così via.  In  base all’Organo dal quale la disposizione promana, dunque, è possibile individuare l’ordine gerarchico della norma, secondo quanto previsto dal citato art. 2 dello Statuto federale. Ordine gerarchico che determina la forza attiva, ossia la capacità di abrogare norme anteriori, e la forza passiva della regola, ossia la resistenza delle norme prodotte  al  sopravvenire  di  fonti  successive  che  non  siano  dotate della medesima forza o di forza superiore, come nel caso di specie. In questa prospettiva si pone altresì la recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. Nella pronuncia dell’8 maggio 2017 si afferma che: «non v’è dubbio che, anche in materia di diritto sportivo, si debba far governo della cosiddetta gerarchia delle fonti, sicché – come già altrove deciso dal Collegio di Garanzia dello Sportla circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. È vero, infatti, che lo stesso Statuto della FIGC […] delega (cfr. art. 9, comma 6) alle Leghe talune funzioni anche di tipo regolamentare, ma ciò non può legittimare una interpretazione di detti regolamenti, ovvero una loro applicazione che risulti contraria al Codice di Giustizia Sportiva del delegante». Sì che  è evidente  che il  criterio gerarchico prevale  su quello di specialità: la regola gerarchicamente superiore (art. 22, commi 3 e 6, C.G.S.) prevale sulla regola speciale inferiore (Com. Uff. LND n. 246). La LND, mediante il Com. Uff. del 3.3.2017 n. 246 ad oggetto il Regolamento del Torneo delle Regioni, ha statuito all’art. 11 che «le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/2018». Orbene, riprendendo le considerazioni esposte e l’orientamento del Collegio di Garanzia nel prefato arresto, si palesa in maniera evidente un ‘eccesso di delega’ da parte della Lega nazionale dilettanti nell’avere licenziato un testo nel quale è stato omesso di indicare una clausola di salvezza che richiamasse nello specifico l’art. 22, comma 6, C.G.S., di fatto superato dalla disposizione in parola in maniera non legittima. A ciò  si aggiunga  altra valutazione, che  nasce dalla lettura dell’art. 19, comma  11.1, C.G.S.  e  che conduce anche alla risoluzione del caso che occupa. La norma appena richiamata afferma infatti che «[l]e sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni». Ne deriva che anche su questo punto la LND nell’emanazione del Com. Uff.  n.  246  abbia  peccato  per  ‘eccesso  di  delega’,  autorizzando  in  sostanza  l’esecuzione  della sanzione nel «campionato di competenza del tesserato», nel caso in cui le squalifiche non  fossero scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017, dove, al contrario, seguendo  la lettera della norma (ribadiamolo, l’art. 19, comma 11.1., C.G.S.), si ritiene che la squalifica di un calciatore irrogata a seguito di una gara del Torneo delle Regioni debba necessariamente essere scontata in tale competizione e in nessun’altra.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 aprile 2014  –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 142/CGF del 19 dicembre 2013

Parti: U.C. Albinoleffe / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS in riforma la delibera della Corte che aveva sanzionato la società con la penalizzazione di punti 1 in classifica per la irregolare posizione del calciatore in n. 2 gare del Campionato di I Divisione - che ha disputato la stessa pur dovendo scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate nella scorsa stagione sportiva comminatagli nel campionato nazionale "Dante Berretti" con la medesima società ove vi ha partecipato come “fuori quota” ed oggi non è più in età per la disputa di tale competizione avendo superato i limiti massimi d’età – infligge l’ammenda di Euro 20.000,00 ai sensi degli artt. 1 commi 1 e 6 , 18 comma 1 lett. c) e 22 commi 3 e 6 CGS. Non può non rimarcarsi (in linea con quanto stabilito dai Giudici endofederali n elle proprie del i bere e ribadito dalla F.I.G.C. nelle attuali difese) la piena ed insuperabile vigenza, nel ordinamento calcistico, della presunzione assoluta d i conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, sancita dall'art. 22 comma 11 del C.G.S., seco do cui "tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". In particolare, già le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107/CGF del 23 dicembre 2009, si erano pronunciate, sul punto, in maniera quanto mai espressa e categorica, affermando, in primis, "la sussistenza di due principi guida: a) quello della effettività della sanzione irrogata, che deve comunque essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato"; tali principi, peraltro, "trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione , in alcune ipotesi, cede al principi o principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 CGS, poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato". I prefati inoppugnabili argomenti, costantemente richiamati in numerose altre decisioni dei Giudici endofederali , sono stati di recente ripresi, condivisi e sviluppati dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la quale ha ancor più nitidamente sancito che, "quando non è possibile scontare la squalifica nella diversa competizione, l 'unica possibilità per garantire la certezza della sanzione è che la stessa venga effettivamente e concretamente scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata" (cfr. decisione n. 4/2014 del 25 febbraio 2014). Se è vero, che, sul piano disciplinare, l'art 10 comma 8 del C.G.S. preveda, per la Società oggettivamente responsabile, una sanzione individuabile, "a seconda della gravità", tra quelle enunciate dall'art. 19 comma l lettere c), g), h), i) del C.G.S. e, quindi, pure la penalizzazione in classifica (lettera g), è altrettanto indubbio che la scala punitiva in questione prenda le mosse, evidentemente per le inadempienze più lievi, dall'ammenda (lettera c), non a caso prescelta, in prima istanza, dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella rispettiva delibera, poi r formata, in parte qua, dalla C.G.F. In termini pratici, è palese ed incontestabile l'impossibilità di equiparare, in termini sanzionatori, il comportamento di chi utilizzi un calciatore in posizione irregolare perché mai tesserato o tesserato mediante falsificazione di documenti o di firme, ovvero, ancora, perché non in possesso di autorizzazione ex art. 34 delle N.O.I.F. (per i giocatori infraquindicenni) o perché non svincolati o svincolati in ritardo, alla condotta (quale quella che qui occupa), concretantesi nell'indebito utilizzo di un atleta squalificato, nella stagione precedente, in gare di un Campionato diverso da quello attualmente disputato dalla prima squadra della Società di appartenenza, in deroga alla regola generale di cui al comma 3 dell'art. 22 del C.G.S. e fuori dei casi espressamente enunciati dal successivo comma 6. E' chiaro che, in presenza di una situazione di inconfutabile particolarità, tale da costituire quasi una sorta di '"unicum" nel panorama giuridico-sportivo vigente (come, appunto, riscontrabile nell'emarginata vicenda), la sanzione applicabile possa e debba essere certamente commisurata alla (lieve o lievissima) entità della violazione contestata e, pertanto, contenuta entro i limiti dell'ammenda (in linea con quanto deliberato dalla Commissione Disciplinare Nazionale ed in riforma di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Federale nell'impugnata decisione).

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 4 del 25/02/2014  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013

Parti: U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/U.C. Cremonese S.p.A.

Massima: Si deve preliminarmente precisare, in fatto, che, ai sensi dell’art. 5 del relativo Regolamento, al Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2012-2013 potevano partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi (che avessero compiuto almeno 15 anni) nonché tre calciatori "fuori quota" della classe 1993. Per la stagione sportiva 2013- 2014 al Campionato Nazionale "Dante Berretti" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi (che avessero compiuto almeno 15 anni) nonché tre calciatori "fuori quota" della classe 1994. E’ quindi pacifico che il giocatore  nato nel 1993, non può partecipare, nella stagione 2013- 2014, al Campionato Nazionale Berretti e non può quindi scontare in tale campionato la sua squalifica. Non può non essere condivisa la decisione del giudice sportivo, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto irregolare, a seguito di rituale reclamo, la sua partecipazione, alla gara del Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, ed ha irrogato alla società a sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La Corte di Giustizia Federale ha, in proposito, correttamente richiamato la precedente decisione, presa a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 107 CFG del 23 dicembre 2009) che ha chiarito la portata applicativa degli articoli 22 e 19 del C.G.S. evidenziando l’esistenza di due principi guida: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata (normalmente nella stessa squadra o, nel caso di trasferimento, nella nuova squadra) e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 22, comma sei, del C.G.S. i due principi, come ricorda la Corte, «trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio». Facendo applicazione di tali principi, quando non è possibile scontare la squalifica nella diversa competizione, l'unica possibilità per garantire la certezza della sanzione è che la stessa venga effettivamente e concretamente scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Considerato che il giocatore non può partecipare, nella stagione 2013- 2014, al Campionato Nazionale Berretti, e non può quindi scontare in tale campionato la sua squalifica, la stessa non può che essere scontata nel Campionato di Prima Divisione della Lega Pro al quale partecipa la società

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 088//CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 19 Dicembre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 24.9.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 13.9.2013

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per la irregolare posizione del calciatore nella gara del Campionato di I Divisione che ha disputato la stessa pur dovendo scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate nella scorsa stagione sportiva comminatagli nel campionato nazionale "Dante Berretti" con la medesima società ove vi ha partecipato come “fuori quota” ed oggi non è più in età per la disputa di tale competizione .

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RENDE/REGGIO CALABRIA DELL’11.10.2015

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, avendo impiegato l’atleta, malgrado fosse in costanza di squalifica per il residuo di squalifica riportato nella precedente stagione allorquando militava nel campionato juniores e poi trasferitosi nella corrente stagione sportiva alla società reclamante. La speciale disposizione, ora contenuta nell’art. 22 comma 6 C.G.S., deve essere intesa nel senso che nel caso il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica dev’essere scontata nella nuova squadra di appartenenza, intendendosi per tale quella che partecipa alla più elevata delle competizioni cui è iscritta la società del tesserato, fermo restando che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o tornei similari debbono essere scontate nella stesse Coppe, senza alcuna possibilità, per il principio della separatezza dei tornei, di una possibile commistione, anche in senso contrario. Ne deriva che, non si può affermare che il campionato “juniores” sia assimilabile, in toto, a quello in cui milita la “prima squadra” proprio perché la dedotta assimilazione si porrebbe come incoerente con quanto stabilito nella norma di cui all’art. 20 comma 6 C.G.S.. Contrariamente opinando non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione la precisazione, ivi manifestata, ossia che “la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 26 Maggio 2011 n.4 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011 Impugnazione – istanza: (486) – Appello della società FCD San Giuseppe Calcio avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig. A.M. (dirigente), della squalifica per mesi 2 al sig. A.C. (calciatore) e della penalizzazione di punti 13 nella classifica della corrente stagione sportiva nonche’ l’ammenda di € 500,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore nato il 14 marzo 1995 che disputa n. 13 gare del Campionato Allievi Regionali nella corrente stagione sportiva per non aver scontato la squalifica comminata nella stagione precedente durante la gara del Campionato Allievi Regionali con altra società. La società è sanzionata con la penalizzazione di 5 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel Campionato Allievi Regionali della prossima stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di euro 500,00 per aver utilizzato in 13 gare del campionato Allievi Regionali il calciatore, che si trovava in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica di una gara effettiva, che gli era stata comminata nella pregressa stagione sportiva 2009/2010 quando egli militava in altra società. La tesi della ricorrente che la squalifica del calciatore non doveva essere scontata nel campionato Allievi Regionali di competenza della squadra nella quale egli militava, bensì in quella della prima squadra (Terza Categoria) in quanto l’atleta aveva cambiato società in costanza di squalifica, non appare fondata. A tale campionato il calciatore, che nato il 14 marzo 1995 all’epoca dei fatti aveva da poco compiuto i 15 anni, non avrebbe potuto comunque partecipare se non previa autorizzazione del Comitato Regionale LND territorialmente competente, da rilasciarsi ai sensi dell’art. 34 comma 3 NOIF, che non risulta essere stata richiesta nel caso in esame. Pertanto non avendo regolarmente espiato la sanzione subita al termine della stagione 2009/2010 per non aver disputato (o comunque potuto disputare) dopo la squalifica la prima gara del campionato di Terza categoria, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato Allievi Regionali, come in effetti non è avvenuto. Sicchè il calciatore ha irregolarmente partecipato a tutte le gare del campionato Allievi Regionali. L’ulteriore tesi della ricorrente che la mancata conoscenza da parte della società della squalifica del calciatore sarebbe frutto di errore scusabile non appare parimenti fondata. Il provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore, maturato nel corso della passata stagione sportiva e più precisamente nelle finali regionali dal calciatore disputate per altra società, era stato pubblicato, per ammissione della stessa ricorrente, sul C.U. Comitato Regionale Emilia Romagna n. 48 del 3 giugno 2010 e doveva pertanto ritenersi conosciuto con presunzione assoluta da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 2 comma 3 CGS, con conseguente insussistenza dell’attenuante invocata dalla ricorrente medesima. Tuttavia il ricorso e per altro aspetto fondato e suscettibile di parziale accoglimento. Costituisce orientamento consolidato di questa Commissione che non sia in ogni caso applicabile il criterio dell’automatismo nel senso richiamato dalla ricorrente e che la pena debba essere equitativamente graduata in relazione alla entità della violazione commessa. Inoltre le sanzioni che appare giusto irrogare nelle ipotesi delle violazioni contestate alla società ricorrente non vanno ricercate nell’ambito dell’art. 10 commi 6, 8 e 9 CGS, che peraltro non appare applicato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, bensì nell’ambito degli artt. 18 e 19 CGS, da comminarsi in via equitativa. Il richiamo alla suddetta disciplina ed all’applicazione equitativa della stessa, in una alla particolarità del caso dedotto nel Deferimento, inducono questa Commissione all’accoglimento del ricorso ed alla conseguente riduzione delle pene. Aggiungasi per completezza di esposizione che il richiamo fatto dalla ricorrente nella discussione orale alla decisione di recente assunta da questa Commissione in merito alla violazione ascritta alla società Lupa Frascati di revoca della penalizzazione dei punti in classifica sanzionata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, non appare conferente, atteso che si era trattato di un caso di assoluta particolarità, nel quale la società deferita aveva tesserato ed utilizzato un calciatore che, come tale, era risultato libero da vincolo, ma che in realtà ricopriva la carica di dirigente di altra società, peraltro di settore giovanile e scolastico, configurandosi così nella stessa società deferita l’assoluta mancanza di colpa, stante l’oggettiva impossibilità di accertare tale status. Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del  23 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15 del 3.9.2009 Impugnazione - istanza: 1) Ricorso dell’A.S.G. Nocerina S.r.l. avverso decisioni merito gara A.S.G. Nocerina S.r.l./Giacomense del 23.8.2009 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato durante il Campionato Berretti della precedente stagione sportiva in qualità di fuori quota partecipa con la medesima società alla prima gara ufficiale del Campionato di II Divisione della nuova stagione sportiva, poiché la sanzione deve essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. L’articolo 22 del vigente Codice di Giustizia Sportiva regola, nei suoi 12 commi, la materia ed in particolare prescrive, nei commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. In particolare dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonchè dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S. è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata sanzione, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S., poichè operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Pertanto, le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire, in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi quello della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, nonché quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell’ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione. Nel caso di specie deve, infatti, considerarsi che il calciatore aveva partecipato alla partita del torneo Beretti, nella quale ha conseguito la sanzione, nella qualità di “fuori quota”, circostanza questa che può lasciare nella incertezza l’esecuzione della sanzione nell’ipotesi in cui lo stesso calciatore non venga chiamato, per il futuro, a disputare ulteriori incontri del campionato Beretti. Anche se astrattamente (ma solo potenzialmente) lo stesso potrebbe ancora disputare gare di quel torneo. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/C - Riunione del 20 aprile 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello del Ravenna Calcio S.r.l. avverso decisioni merito gara Ravenna/Genoa del 4.9.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver fatto giocare in gara valida per il Campionato di Serie C/1 il calciatore in posizione irregolare, in quanto affetto da squalifica non del tutto scontata nella precedente stagione sportiva durante il campionato primavera allorquando militava con altra società.L’art. 17 comma 6 C.G.S., prevede che le residue giornate di squalifica, devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali in cui è impegnata la prima squadra della società di nuova appartenenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cosenza Calcio S.p.A. avverso decisioni merito gara Cosenza/Viribus Unitis dell’11.9.2005 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato nel Torneo Berretti (Serie C) della precedente stagione sportiva, trasferitosi ad una società dilettantistica partecipa al campionato di Serie D e ciò nonostante sia in età per partecipare al Campionato Juniores. Come già evidenziato di recente da questa Commissione d’Appello Federale (cfr. Com.Uff. n. 23/C del 13.12.2004, caso Città di Meda) l’espressione “gare omogenee” non si attaglia a gare disputate nell’ambito del Torneo Berretti e nel Campionato Nazionale Juniores, e questo tenendo conto delle caratteristiche dei due tornei, e soprattutto dei criteri e requisiti di partecipazione dei giocatori. Ne consegue che la squalifica del calciatore maturata durante la gara del Torneo Berretti (Serie C) della precedente stagione sportiva, andava scontata nella prima gara di campionato di Serie D per la stagione in corso e non nel Campionato Juniores a cui partecipa la società dilettantistica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 19 dicembre 2005 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 17 del 9.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.S.D. Spilamberto 96 avverso decisioni merito gara Spilamberto/Folgore Bagno del 9.10.2005 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato, quale fuori quota, nella precedente stagione sportiva nel campionato juniores partecipa nella successiva stagione sportiva alle gare del Campionato di promozione senza aver scontato la squalifica. Il calciatore, quale fuori quota, doveva scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell’anno successivo a quello in cui era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra juniores.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 14 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005

Impugnazione - istanza: Appello S.S. Solleone avverso decisioni merito gara U.S.O. Ome/S.S. Solleone 18.9.2005

Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che schierato in campo durante il campionato di 2° Categoria della corrente stagione sportiva, non ha scontato la squalifica inflitta nel Campionato Under 21 riserve della precedente stagione sportiva, sul presupposto di averla scontata nella corrente stagione sportiva non partecipando, in posizione di fuori quota, alla prima gara di Campionato Under 21 riserve. La necessità di espiare la punizione nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa (con l’effetto che solo qualora non ricorra il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa), a cui fa riferimento la Corte Federale (riunione del 18 dicembre 2003 Com. Uff. n. 12/CF), non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto, nel senso che non può considerarsi validamente scontata la squalifica inflitta al termine dell’anno precedente disputato a pieno titolo nel campionato Under 21 quando l’anno successivo il giocatore avrebbe titolo a partecipare a gare di detto campionato unicamente come fuori quota, e non più quindi a titolo ordinario e diretto. Non è vero, infatti, che deve considerarsi del tutto irrilevante, ai fini dell’individuazione delle gare omogenee, la posizione (in quota ovvero fuori quota) rivestita dal calciatore rispettivamente nella gara incriminata e nelle gare in cui la pena va scontata, e la Corte Federale, dal canto suo, si è limitata a considerare irrilevante la circostanza che nella gara incriminata il calciatore sia in quota o fuori quota, ma non ha affermato in alcun modo che il cambiamento di status nel frattempo eventualmente intervenuto (da in quota a fuori quota) non debba rivestire effetti dal punto di vista dell’espiazione della sanzione sulla base del principio dell’omogeneità delle gare.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.C.D. Sporting Alatri avverso decisioni merito gara Sporting Alatri/Castrocielo del 24.10.2004 Massima: Il calciatore (non più Juniores essendo nato in epoca antecedente il 1.1.1986), squalificato per quattro gare nel Campionato Juniores Regionale della precedente stagione sportiva, quando viene trasferito ad altra società ai sensi dell’art. 17 comma 6 C.G.S., deve scontare le residue quattro giornate di squalifica - tutte - nel campionato di pertinenza della Prima Squadra della sua nuova società, a nulla rilevando il fatto che alla data di trasferimento (18.09.2004) il calciatore non era stato impiegato nella propria squadra nelle due gare del Campionato di Eccellenza iniziato il 04.09.2004, mentre il campionato Juniores iniziava il giorno del suo trasferimento. Consegue la posizione irregolare del calciatore che dalla data del trasferimento non sconta le quattro giornate di squalifica. Ciò in virtù dell’art. 17 comma 6 C.G.S. che testualmente recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10 commi 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 13 Dicembre 2004 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004 Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Città di Meda avverso decisioni merito gara Cantù S. Paolo/Città di Meda del 24.10.2004 Massima: L’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, prevede che la sanzione della squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata o in tutto o per la parte residua nella stagione successiva e, se nella nuova stagione, il calciatore ha cambiato società, la squalifica “deve essere scontata nelle gare disputate dalla prima squadra nella nuova società di appartenenza”. Per cui il calciatore, nato nel 1985 e non avente titolo per la stagione sportiva 2004- 2005 a partecipare al Campionato Juniores - se non come fuori quota - non prendendo parte alle gare del Campionato Juniores, non aveva affatto scontato la squalifica irrogatagli al termine della stagione precedente 2003/2004 e avrebbe dovuto scontarla nelle prime due giornate del Campionato di Eccellenza alla quale ha preso parte la società. Non è in contrasto con tale conclusione il richiamo al deliberato della Corte Federale, secondo cui “la squalifica inflitta deve essere scontata nella squadra in cui milita il calciatore Juniores nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione”, essendo evidente che l’espressione “gare omogenee” non si attaglia alla equiparazione tra gare del Campionato Juniores e gare del Torneo Berretti.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Abriola avverso decisioni merito gara Abriola/Sporting Genzano del 7.12.2003 Massima: In applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età previsti per parteciparvi. L’art. 17 commi 3 e 6 C.G.S. stabilisce che il calciatore, squalificato, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, al momento del fatto e che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata inflitta, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. (Il caso di specie: Il calciatore che nella corrente stagione non appartiene più alla categoria degli Juniores, per aver supertao il limite di età, deve scontare la squalifica in una gara ufficiale della prima squadra e il non averlo fatto integra, a carico della società, la violazione dell’art. 12 C.G.S. e la conseguente perdita della gara. Pertanto la squalifica deve essere scontata nel Campionato Regionale di Eccellenza, in quanto il calciatore è nelle condizioni di potere partecipare al Campionato Regionale Juniores, solamente, quale “fuori quota”, non avendo l’età “di base” per partecipare a quel campionato. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo della U.S. Calcio Montenero avverso decisioni merito gara Pol. Olimpia Agnonese/Calcio Montenero del 19.10.2003 Massima: Il comma 6 dell’art. 17, nell’introdurre un regime speciale relativo alle squalifiche che non possono scontarsi nella stessa stagione nella quale siano state irrogate, sancisce il principio della perdurante efficacia della sanzione della squalifica in capo al calciatore anche per la stagione o le stagioni successive. L’apparente lacuna dell’ordinamento va colmata con il ricorso all’applicazione analoga delle norme e dei principi generali regolanti la materia, i quali non possono che condurre alla seguente conclusione: il calciatore ex juniores, passato alla prima squadra della medesima società nella stagione sportiva successiva, sconta con essa la squalifica residua inflittegli nella stagione precedente, quando disputava il torneo juniores.  Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 12 Gennaio 2004 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Parere interpretativo degli artt. 14 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori Interpretazione: Un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione. Nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo della Pol. Nuova Grosseto Barbanella avverso decisioni merito gara Barbanella/Massetana dell’1.10.2003 del Campionato Provinciale Juniores. Massima: Il calciatore, essendo stato trasferito, deve scontare le giornate di squalifica riportate nella precedente stagione sportiva nel Campionato Juniores nella prima squadra della nuova società, mentre ha titolo a partecipare, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores, essendo stata abrogata nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva la disposizione dell’art. 17 comma 13, riguardante l’estensione del divieto di svolgere attività sportiva conseguente alle squalifiche per una o più giornate di gara. In mancanza di espressa previsione in contrario, la disciplina in parola è applicabile nell’intero ambito federale e non con limitato riferimento alle leghe professionistiche, come immotivatamente ritenuto dalla ricorrente. L’art. 17 comma 6 C.G.S., nella formulazione attualmente in vigore, dispone: “Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza...”. L’art. 41 comma 1 C.G.S., non contiene alcun riferimento al caso del calciatore colpito da sanzione di squalifica che abbia cambiato società e non costituisce pertanto alcuna deroga, per quanto riguarda il Settore dilettanti, alla disciplina prevista dall’art. 17 comma 6 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo della Pol. Nora Nuraminis avverso decisioni merito gara Nora Nuraminis/Libertas barumini del 28.9.2003 Massima: È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S., che le sanzioni inflitte nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separatamente dalle altre. Ne consegue che il calciatore, squalificato in esito a gara di Campionato juniores, avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica in questo Campionato, e non nel differente Campionato di 2ª Categoria, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza non vi partecipasse. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere per il caso in cui un calciatore, squalificato nell’ambito di una competizione, non sia delle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 27 Ottobre 2003 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 24.9.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo del G.S. Busseto avverso decisioni merito gara Crociati Parma/Busseto del 7.9.2003 Massima: L’art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce: “che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; con riferimento poi alla posizione del calciatore che debba scontare una giornata di squalifica inflittagli partecipando al Campionato Juniores, se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i fuori quota devono scontarla nella prima giornata di campionato in cui gioca la società di appartenenza”. Massima: La posizione di fuori quota, non è uno status di calciatore, in quanto con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età, per cui il calciatore che non rientra più, per limiti di età, nella categoria Juniores (ove gli è stata inflitta la squalifica) deve scontare la squalifica nella prima squadra.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Santarcangiolese avverso decisioni merito gara Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell’1.12.2002 Massima: In applicazione del principio di “effettività della sanzione”, la sanzione intanto può essere scontata nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri nei limiti di età per la stessa previsti. Pertanto, quando il calciatore non ha i limiti di età richiesti per la partecipazione a gare del Campionato Juniores, e quindi non può scontare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nel Campionato Regionale Juniores, la squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 maggio 2003 n.17 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Villafranca Tirrena avverso decisioni merito gara Libertas Roccalumera/Villafranca Massima: Il calciatore, squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Provinciale Allievi, che ha cambiato società deve scontare la squalifica nel Campionato Regionale Juniores, non potendo giocare in prima squadra se non dalla data di concessione della autorizzazione da parte del Comitato Regionale. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 11 novembre 2002 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Pantalla avverso decisioni merito gara Deruta/Pantalla del 21.9.2002 Massima: La giurisprudenza della C.A.F. è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”. Tale deroga gli consente puramente e semplicemente di partecipare alle partite di quel campionato, ossia di esservi presente, ma non certamente di invocare la sua assenza da una o più delle predette partite al fine di far ritenere scontati i giorni di squalifica inflittigli quando militava nella categoria Juniores. La deroga della Lega Nazionale Dilettanti - che consente ad un calciatore non più in età di prendere parte al campionato riservato alla categoria Juniores - non è, come peraltro insegna la giurisprudenza della C.A.F., attributiva del relativo “status”, una volta che questo sia stato perduto a causa del superamento dell’età richiesta, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato Juniores. Così stando le cose, il calciatore deve scontare completamente la sanzione della squalifica del corrente campionato con la prima squadra (Senior). Il caso di specie: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel campionato juniores, non avendo più l’età per rientrare in tale categoria, ma potendovi partecipare solo come “fuori quota”, non avendo cambiato società, deve scontare la squalifica nelle gare della prima squadra (Campionato di Eccellenza) e non in quella Juniores. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 28 ottobre 2002 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 11 del 4.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. A.M. 98 avverso decisioni merito gara Bastardo/ A.M. 98 dell’8.9.2002 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel campionato juniores, tesserato sempre per la medesima società, deve scontare la squalifica nella stagione in corso sempre nell’ambito del campionato juniores.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Scafati Futura Calcio avverso decisioni merito gara Scafati Futura Calcio/Aequa del 20.4.2002 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva durante il campionato di Attività Mista, che rimane tesserato per la medesima società, deve scontare la squalifica nella stagione sportiva sempre durante il campionato di Attività Mista e può partecipare a gare di altre squadre della stessa società partecipanti a competizioni diverse dal Campionato di Attività Mista. Infatti, ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quali militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” (comma 4) e “le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate,devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” (comma 6). Le sanzioni che non sono scontate nella stagione in corso, perché irrogate nell’ultima gara di campionato, in via generale devono essere scontate nella stessa competizione della stagione successiva (se il calciatore rimane nella stessa squadra e se questa partecipa allo stesso campionato). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 10 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Verdenero avverso decisioni merito gara S.C. Verdenero/Il Gabbiano del 2.12.2001 Massima: Stabilisce l’art. 17, comma 3, C.G.S. che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento di subire la sanzione. Stabilisce pure al successivo comma 6 che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata irrogata, questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Va da sé, tuttavia, che nel caso di squalifica inflitta in relazione a gare di campionato juniores la sanzione in tanto può essere scontata nella stagione successiva in questa stessa categoria in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei relativi limiti di età, non essendo possibile che un calciatore, per il venir meno del requisito dell’età, non è più juniores e sconti una sanzione in questa categoria. Alla luce delle considerazioni appena svolte non vi è dubbio che il calciatore, non appartenente alla qualifica degli juniores nella stagione successiva, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica in gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza. Il non averlo fatto configura a carico della società la violazione del C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 31 Gennaio 2001 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 6.12.2001 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S Usinese avverso decisioni merito gara Usinese/Golfo Aranci del 6.12.2001 Massima: L’art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce che, in caso di squalifica, il cui residuo va scontato nella stagione successiva, se il calciatore colpito dalla sanzione ha cambiato società, la squalifica va scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Nel caso la squalifica fosse stata inflitta in relazione a gare del Campionato “Juniores”, questa potrà essere scontata nel campionato “Juniores” della nuova stagione sportiva solo se il calciatore in questione rientra nei limiti di età per la categoria Juniores fissati per la nuova stagione. Per cui, qualora il calciatore non rientra in tali limiti, è da considerarsi “fuori quota” e come tale deve scontare la residua squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 22 Novembre 2001 n. 5/6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 18.10.2001 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Nuova Tor Tre Teste avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Nuova Tor Tre Teste/Fonte Meravigliosa del 16.9.2001. Appello del G.S. Nuova Tor Tre Teste avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Almas Roma/Nuova Tor Tre Teste del 23.9.2001 Massima: Ai sensi dell’art. 17, comma 6, C.G.S. (comma che deroga il disposto del comma 3 dello stesso articolo), qualora il calciatore abbia cambiato società, la sanzione della squalifica, ove non ancora scontata, deve essere scontata nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. (Il caso di specie: Il calciatore è stato squalificato per due giornate in merito all’ultima gara del campionato Allievi della passata stagione sportiva e nell’attuale stagione si è tesserato per la società la quale svolge attività calcistica con prima squadra militante nel Campionato Juniores Regionale. Per cui la squalifica inflitta nella precedente stagione viene scontata nella nuova stagione nell’ambito della competizione juniores, con la conseguenza che la partecipazione al campionato Allievi è consentita dall’art. 41 C.G.S. che recita “... il calciatore non può partecipare in altre squadre a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi”, purché tale competizione si svolga in giorni diversi. In tal caso la posizione del calciatore è regolare). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 8 Novembre 2001 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto- Com. Uff. n. 11 del 26.9.2001 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Riviera del Brenta avverso decisioni merito gara Juniores Regionale Fossò/Riviera del Brenta del 22.9.2001 Massima: Il calciatore, in età fuori quota deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nell’anno successivo a quello nel quale era stata comminata la squalifica, anche se il calciatore era stato sanzionato con la squadra Juniores regionali. A tal fine vanno computate anche le gare di Coppa Italia, organizzate dal Comitato Regionale, per cui il calciatore può regolarmente prendere parte alle gare del campionato juniores se ha scontato le gare di squalifica in Coppa Italia. (Nel caso di specie il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Juniores in qualità di fuori quota, che partecipa anche nell’anno in corso al Campionato Juniores Regionale, in qualità di “fuori quota”, deve scontare la squalifica residua della precedente stagione nella prima gara ufficiale della prima squadra e non nel Campionato Juniores, a tal fine valgono anche le gare di Coppa Italia, organizzate dal Comitato Regionale). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 54 del 12.12.2000 Impugnazione - istanza:Appello della A.C. Virtus avverso decisioni merito gara Virtus/Comprensorio Lazzaro del 24.9.2000. Massima: È regola generale, fissata dall’art. 12 comma 3 C.G.S., che il calciatore squalificato debba scontare la punizione nelle gare ufficiali della “squadra” per la quale giocava quando era stato punito. (Il caso di specie: la squalifica riportata nel Campionato Juniores avrebbe dovuto essere scontata in gara di tale manifestazione il che non è avvenuto ed è altresì evidente che la punizione non poteva essere espiata in gara di altro Campionato (ovvero, quello di 1ª Categoria) cui partecipava la prima squadra della società per la quale il calciatore era all’epoca tesserato. Avendo il calciatore nel frattempo cambiato società, la squalifica di cui sopra avrebbe dovuto essere scontata, secondo il comma 6, ultima ipotesi, del citato art. 12, in gara disputata dalla “prima squadra” della nuova società di appartenenza - e questo non è avvenuto. Quindi, dando per regolarmente scontata nella stagione precedente la giornata di squalifica relativa al Campionato di 1ª Categoria, il calciatore avrebbe dovuto scontare quella del Campionato Juniores con la prima squadra della società e non essendo ciò avvenuto deve confermarsi la sanzione ex art. 7 C.G.S. a carico dell’attuale appellante). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 12.10.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Vico Equense avverso decisioni merito gare Vico Equense/Boys Caivanese del 24.9.2000 e Casalnuovo/Vico Equense dell’1.10.2000. Massima: Il calciatore “fuori quota” per il Campionato di Attività Mista 2000/2001, tesserato in prestito per una società nella scorsa stagione sportiva - che deve scontare due giornate di squalifica maturate nel Campionato di Attività Mista 1999/2000 - ritornato alla società di appartenenza e non rientrando più nei limiti di età fissati per il Campionato Juniores (anche se a questo può partecipare in qualità di “fuori quota” in base al disposto dell’art. 12 comma 6 C.G.S.) deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. Consegue la posizione irregolare del calciatore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 2 marzo 2000 n. 8 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Montoro Inferiore avverso decisioni merito gara Mugnano/Montoro Inferiore del 24.10.1999 Massima: Uno dei principi basilari del sistema sanzionatorio relativo alle squalifiche dei calciatori è che le squalifiche non scontate in una stagione sportiva devono in ogni caso essere scontate nella stagione successiva. L' art. 12, comma 3, primo alinea, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, dispone: "le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. La disposizione, raccordata con il comma 3 dello stesso art. 12, per il quale “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”, comporta che il calciatore, al quale residui una squalifica non scontata nel campionato in cui gli è stata irrogata (in quanto, come nel caso in esame, il campionato è giunto a conclusione), debba scontare la sanzione nello stesso campionato della stagione successiva. Ciò, peraltro, sempre che il calciatore possa prendere parte a detto campionato, in quanto rientri tuttora nella categoria di calciatori al quale il campionato è riservato. Se, invece, il calciatore non può più prendere parte a detto campionato, la squalifica, che comunque deve essere espiata, giusta il comma 6 dell'art. 12 sopra riportato, non potrà che essere scontata nelle gare ufficiali alle quali partecipa la prima squadra della società di appartenenza. Il silenzio della normativa sulle squalifiche relative ai calciatori che cambiano di categoria non può che risolversi con tali conclusioni, stante il principio per cui le sanzioni devono comunque essere scontate. Massima: La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 12 (per la quale "nel caso in cui un calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione di squalifica o di inibizione, in deroga a quanto previsto nel precedente comma 3, viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”) disciplina la diversa e specifica fattispecie del calciatore che debba ancora scontare una sanzione e che cambi società, anche nel corso della stessa stagione, per la quale il Legislatore Federale ha ritenuto di apportare una deroga al principio secondo cui le squalifiche si scontano nelle gare ufficiali della squadra per la quale è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio, individuando egli stesso le gare in cui la sanzione deve essere scontata. Tale disposizione disciplina, dunque, una fattispecie particolare e non costituisce affatto, contrariamente all'assunto dell'appellante, l'unico caso in cui la sanzione non espiata nelle gare ufficiali della squadra in cui è stata commessa l'infrazione deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra. (Nel caso in esame, il calciatore che non ha scontato la sanzione nel campionato in cui gli é stata irrogata, non potendo scontare la squalifica nella successiva stagione successiva in campionati riservati alla Categoria Juniores, in quanto aveva superato l'età stabilita per tale categoria di calciatori (i "fuori quota" non appartengono a tale categoria, ma sono calciatori che pur non avendo l'età stabilita per questa possono prendere parte a gare ad essa riservate in via eccezionale e in uno stretto numero stabilito dalle disposizioni federali), avrebbe dovuto scontare la sanzione residua nelle gare ufficiali della prima squadra, militante nel Campionato di 1a Categoria. Ne consegue che il calciatore è stato schierato in posizione irregolare nella gara di 1a Categoria. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 28.12. 1999 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Gennaro Minafra avverso decisioni merito gara Allievi Gennaro Minafra/Bitonto del 21.11.1999. Massima: Il calciatore, al quale è stata inflitta la squalifica che non ha potuto scontare nel Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva, se ha superato i limiti di età per disputare tale categoria, deve scontare la squalifica nel Campionato Regionale Allievi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 13 Gennaio 2000 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.Rinascita Sangiuseppese avverso decisioni merito gara Casalnuovo/Rinascita Sangiuseppese del 26.9.1999 Massima: A norma dell’art. 12 commi 3 e 6 C.G.S., il calciatore squalificato per infrazione commessa in gara del Campionato di Attività Mista, non scontata al termine della stagione sportiva - se rientra nei limiti di età per la partecipazione al Campionato di Attività Mista nella stagione successiva - deve scontare la giornata di squalifica inflittagli nella prima gara di detto Campionato, cui ha diritto a partecipare rientrando nei limiti di età prescritti. Ne consegue che è consentita la sua partecipazione all'incontro nell'ambito del Campionato di Promozione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 2 dicembre 1999 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’ U.S. Giffonese avverso decisioni merito gara Giffonese/Faiano del 26.9.1999 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva durante il Campionato di Attività Mista, in caso di trasferimento deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra (Campionato di Promozione) della sua nuova società di appartenenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 18 novembre 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cossatese avverso decisioni merito gara del campionato Juniores Cossatese/Santhia del 25.9.1999 Massima: Il calciatore, nato nel 1980, squalificato per somma di ammonizioni nell’ultima gara del Campionato Juniores 1998/99, deve scontare la sanzione in occasione della prima gara di campionato disputata dalla prima squadra, militante nel Campionato Eccellenza nella stagione sportiva 1999/00, ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S. Infatti, nella stagione sportiva 1999/00 nell’ambito del Campionato Juniores possono essere utilizzati quattro calciatori nati dall'1.1.1979 in poi, da considerarsi fuori quota, per cui lo status del calciatore non è più quindi quello dello "Juniores" (e la sua partecipazione alle gare del relativo campionato deve ritenersi soltanto a titolo eccezionale e in deroga alle disposizioni che stabiliscono i limiti di età per la categoria). Ne consegue che è regolare la partecipazione del calciatore al Campionato Juniores se non è stato inserito nella distinta di gara del Campionato di Eccellenza disputatasi in precedenza. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 11/C Riunione del 18 novembre 1999 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Tarquinia decisione calcio avverso decisioni merito gara Vigor Acquapendente/Tarquinia S.C. del 19.9.1999 Massima: La veste di potenziali “fuori quota”, che potrebbe consentire ai tre tesserati di prendere parte alle competizioni riservate alla Categoria Juniores, non è attributiva del relativo “status”; essi, pertanto, non rientrando più nella Categoria Juniores non potevano prendere parte alla gara del Campionato di Promozione dovendo scontare le squalifiche nelle gare ufficiali del corrente campionato disputate dalla prima squadra e non in quelle del Campionato Juniores. (E’ il caso di calciatori, i quali avevano subito la punizione mentre partecipavano a gara del Campionato Juniores, pur non avendo più l'età richiesta per la Categoria Juniores. Essi avrebbero dovuto scontare la squalifica nel Campionato di Promozione) Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999) Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Morolo Calcio avverso decisioni merito gara Morolo Calcio/Sezze Setina del 19.9.1999 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che, squalificato nella stagione 1998/99 in relazione a gara del Campionato Juniores, non aveva scontato la punizione nella stagione stessa e, nel frattempo, aveva cambiato società e superando i limiti di età delle manifestazioni giovanili, aveva disputato con la nuova società la prima gara nel Campionato di Eccellenza.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Bivona Vibomarina avverso decisioni merito gara Bivona Vibomarina/Nuova Mileto del 28.3.1999 Massima: L'art. 12 comma 6 C.G.S., alla luce anche dell'interpretazione dettata nella circolare n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti del 3.9.1993, impone al calciatore squalificato nel Torneo Juniores che non rientri nei limiti di età per disputare un ulteriore Campionato Juniores di scontare la sanzione nella prima giornata di campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. La semplice lettura delle norme vigenti chiarisce che per “prima giornata di campionato” debba intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva, e non già la prima giornata utile di campionato in cui gioca la prima squadra della società di appartenenza. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Massetana avverso decisioni merito gara Massetana/Follonica del 25.10.1998 Massima: Il calciatore, che è incorso in una squalifica nell'ultima giornata del campionato juniores della precedente stagione sportiva e nella successiva stagione sportiva cambia società, deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale questa partecipa con la prima squadra così come prescritto dell'art. 12 comma 6 C.G.S. La squalifica non può scontarsi non partecipando a gare di coppa perché, in base alla norma ora richiamata, in dette gare possono scontarsi solo le squalifiche riportate in gare di coppa e non di campionato. (Nel caso di specie il calciatore, non avendo scontato la squalifica, per avere partecipato a tutte le gare del Campionato di Prima Categoria era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sporting C. Sorgenti Corea avverso decisioni merito gara Follonica/Sporting C. Sorgenti Corea dell'1.11.1998 Massima: Il calciatore che è incorso in una squalifica nell'ultima giornata del Campionato Juniores della precedente stagione sportiva e nella successiva stagione sportiva cambia società deve scontare la squalifica nella prima gara ufficiale del campionato al quale questa partecipa con la prima squadra, così come prescritto dall'art. 12 comma 6 C.G.S. La squalifica non può scontarsi non partecipando a gare di coppa perché, in base alla norma ora richiamata, in dette gare possono scontarsi solo le squalifiche riportate in gare di coppa e non di campionato. (Nel caso di specie il calciatore non avendo scontato la squalifica per avere partecipato a tutte le gare del Campionato di Prima Categoria, era in posizione irregolare anche nella gara in contestazione).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 14 gennaio 1999 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Cantiere Navale Orlando avverso decisioni merito gara Tirrenia/Cantiere Navale Orlando del 25.10.1998

Massima: Il sistema sanzionatorio relativo alle gare di Coppa è un sistema chiuso. In esso si scontano solo le squalifiche subite in gare della relativa competizione. La squalifica subita dal calciatore nel Campionato Under 21 della precedente stagione sportiva non può ritenersi scontata per la mancata partecipazione di detto calciatore alle gare di Coppa Toscana disputate dalla società di appartenenza, come prima gara del campionato successivo. Essa deve, invece, essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra (Campionato di Terza Categoria).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Croce Valanidi avverso decisioni merito gara Croce Valanidi/Gioiese del 3.10.1998. Massima: Secondo principi pacifici nella giurisprudenza della C.A.F. nella interpretazione dell'art. 12 comma 6, ult. cpv., C.G.S., la squalifica, quando non può essere scontata nel campionato di riferimento, deve essere scontata nella giornata in cui disputa la prima gara ufficiale la prima squadra della nuova società di appartenenza. Per cui il calciatore squalificato nella precedente stagione sportiva nel Campionato Allievi, non rientrando più nei limiti di età per detto campionato e trasferito presso altra società, deve scontare la squalifica nel Campionato di Promozione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 12 novembre 1998 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 20 del 15.10.1998 Impugnazione - istanza: Appello della G.P.S. Pier Niceto avverso decisioni merito gara S. Pier Niceto/Giustra del 19.9.1998 Massima: La possibilità che il calciatore ha di prendere parte alle competizioni riservate alla Categoria Juniores, previa deroga della L.N.D., non è attributiva del relativo "status". Egli pertanto, quando non rientra più in tale Categoria, non può prender parte alla partita del Campionato di Promozione, dovendo continuare a scontare la pena residua in tale ultima competizione che è la prima ufficiale del corrente campionato della prima squadra della società. In mancanza versa in posizione irregolare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 8 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. San Giacomo Interamnia avverso decisioni merito gara Sesto Campano/San Giacomo Interamnia del 13.10.1996 per partecipazione del calciatore F.A. in posizione irregolare. Massima: Quando un calciatore, squalificato in occasionedi una gara del Campionato Juniores, non può scontare la squalifica nella stessa stagione, dovrà scontarla nella successiva stagione e se non rientra più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores (potendovi prendere parte, in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota"), ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S. dovrà scontarla nella prima gara utile disputata dalla prima squadra. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 6 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 38 del 19.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. San Giacomo Interamnia avverso decisioni merito n. 3 gare per partecipazione del calciatore F.A. in posizione irregolare. Massima: Quando un calciatore viene squalificato in occasionedi una gara del Campionato Juniores e non può scontare la squalifica nella stessa stagione, dovrà scontarla nella successiva stagione e se non rientra più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores (potendovi prendere parte, in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota"), ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S. dovrà scontarla nella prima gara utile disputata dalla prima squadra. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 20 del 12.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Verrone avverso decisioni merito n. 3 gare in relazione alla partecipazione del calciatore L.I. in posizione irregolare. Massima: Quando un calciatore riceve una squalifica in occasione di una gara del Campionato Juniores e non può scontarla nella stessa stagione, dovrà scontarla nella successiva stagione e se non rientra più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores (potendovi prendere parte, in via eccezionale ed eventuale, solo quale "fuori quota"), ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S. dovrà scontarla nella prima gara utile disputata dalla prima squadra. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 31 del 28.11.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Montaquila avverso decisioni merito gara Capriatese/Montaquila del 6.10.1996 Massima: L’art. 12 comma 3 C.G.S., prescrive che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (nel caso di specie il calciatore squalificato per una giornata con sanzione inflittagli in relazione all'ultima gara del Campionato Regionale Juniores 1995/96 non poteva scontare la propria squalifica, nella stessa stagione sportiva, in incontri ufficiali della prima squadra, ma avrebbe dovuto scontarla nella prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra nella stagione sportiva 1996/97). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 3 gennaio 1997 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 22.11.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. La Quercia 88 avverso decisioni merito gara Under 21 Regionale La Quercia 88/Junior Roma del 12.10.1996. Massima: Quando un calciatore viene squalificato in una garadei Play-off del Campionato Juniores Regionale e detta squalifica non può essere scontata nella stessa stagione sportiva, ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S., essa dovrà essere scontata nella stagione successiva. Il calciatore, però, qualora non rientri più nei limiti di età che consentono la partecipazione alle gare riservate alla Categoria Juniores, dovrà scontare la squalifica nella prima gara di campionato della prima squadra del sodalizio per il quale risulta tesserato, a nulla rilevando la sua posizione di fuori quota. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 31.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Real Airola avverso decisioni merito gara Montoro Inferiore/Real Airola del 15.9.1996 Massima: In base all'art. 12 comma 3 C.G.S. il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, in caso contrario è prevista la sanzione sportiva della perdita della gara (nel caso di specie il calciatore squalificato durante la partecipazione al Campionato Regionale Juniores, doveva scontare ancora una giornata di squalifica per la stagione 1995/96 in detto Campionato e non nel Campionato di Promozione ,al quale avrebbe potuto prendere parte legittimamente. L'ulteriore giornata di squalifica avrebbe dovuto essere riportata al nuovo Campionato Regionale Juniores 1996/97. Poiché, peraltro, il predetto calciatore non rientrava nei limiti di età per la Categoria Juniores fissati per detta stagione sportiva, la posizione di fuori quota nel precedente campionato non determina uno "status" del calciatore che lo fa rientrare nella Categoria Juniores e pertanto, la squalifica non poteva essere scontata che nella prima giornata di Campionato in cui giocava la prima squadra della società di appartenenza stante il principio posto dallo stesso art. 12 comma 6 C.G.S. secondo cui le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte nella annata in cui sono state irrogate devono essere (in ogni caso) scontate anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Consegue la sanzione della perdita della gara per la società che ha schierato in campo il calciatore). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 28 novembre 1996 n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 43 del 25.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Spes Montesacro avverso decisioni merito n. 2 gare per partecipazione del calciatore T.G. in posizione irregolare. Massima: Il calciatore colpito da squalifica durante la gara del Campionato Regionale Juniores e che non può scontarla nella stagione sportiva in corso non essendovi più gare da disputare, la deve scontare ai sensi dall'art. 12 comma 6 C.G.S. durante la prima gara di campionato della prima squadra del sodalizio di appartenenza non essendo più un “fuori quota”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Tivoli avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Tivoli/S.Lorenzo del 29.10.1995 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagion enel corso del Campionato Allievi Sperimentali, quando la sua squadra non partecipa alla medesima manifestazione nella stagione sportiva successiva, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Settore, la squalifica deve essere scontata nell’ambito organizzativo del Settore per l’Attivita Giovanile e Scolastica a corrispondenti gare del Campionato Regionale Allievi nella stagione sportiva successiva quando il calciatore ancora rientrante nella Categoria "Allievi”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 29 febbraio 1996 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 4.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Tivoli avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Tivoli/Castel Madama del 17.9.1995 Massima: Il calciatore squalificato nella precedente stagione nel corso del Campionato Allievi Sperimentali, quando la sua squadra non partecipa alla medesima manifestazione nella stagione sportiva successiva, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Settore, la squalifica deve essere scontata nell’ambito organizzativo del Settore per l’Attivita Giovanile e Scolastica a corrispondenti gare del Campionato Regionale Allievi nella stagione sportiva successiva quando il calciatore ancora rientrante nella Categoria "Allievi”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lazio - Com. Uff. n. 58 del 24.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Poggi Movano avverso decisioni merito gara Campionato Juniores Poggio Moiano/Albarieti del 14.10.1995 Massima: Il calciatore che non ha scontato, nell'annata sportiva in cui è stata inflitta, la squalifica comminata durante il Campionato Juniores Provinciale, deve scontarla in quella successiva e precisamente nel campionato della prima squadra, Prima Categoria, quando non rientra più nei limiti di età per la Categoria Juniores. Sicché è legittima la sua partecipazione come “fuori quota” alla gara del Campionato Juniores Provinciale, se non ha partecipato alle gare del Campionato di Prima Categoria svoltesi in precedenza, in cui è risultata scontata la squalifica  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 7.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Montemurlo avverso decisioni merito n. 3 gare per partecipazione del calciatore R.D. in posizione irregolare. Massima: Le squalifiche non scontate nell'annata nella quale sono state comminate, a norma dell'art. 12 comma 6 C.G.S. si scontano nell'annata successiva nella squadra nella quale il calciatore giocava quando è avvenuta l'infrazione, con l'eccezione del calciatore impiegato come "fuori quota" nel Campionato Juniores, il quale deve scontare la squalifica in occasione di prima gara del campionato della prima squadra. La questione si fonda sul punto se per prima gara deve intendersi quella da disputarsi nella prima giornata utile del campionato ancora in corso o della prima giornata del campionato che la prima squadra della società di appartenenza del calciatore disputerà nella stagione successiva. Dal tenore delle vigenti norme per "prima giornata di campionato" deve intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva. Pertanto, non avendo il calciatore scontato la squalifica nella prima giornata del corrente Campionato disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica non sarà scontata, con le conseguenze previste dall'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S. Massima: Il calciatore che non può scontare la squalifica nell'annata sportiva in cui era stata inflitta, essendo il Campionato Juniores terminato, deve scontarla in quella successiva e, se fuori quota, la sanzione è da scontarsi in gara della prima squadra, ovviamente dell'annata successiva al prevedimento disciplinare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 14 dicembre 1995 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile scolastica - Com. Uff. n. 14 del 9.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Delle Vittorie avverso decisioni merito gara Campionato Allievi Regionali La Storta/Delle Vittorie del 24.9.1995 Massima: Il calciatore squalificato nel corso del Campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1994/95 (competizione questa organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di Settore) che non ha potuto essere scontata interamente nel corso del Campionato Provinciale Allievi della stagione sportiva 1995/96, non essendosi la società iscritta a detta competizione, deve scontare la squalifica nell'ambito organizzativo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con la non partecipazione del calciatore ad una gara del Campionato Regionale Allievi della stagione sportiva 1995/96. Ne consegue, in mancanza, la posizione irregolare del calciatore.
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