Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.74/CDN del 07 Aprile 2011 n. 5-6 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 31 del 2.2.2011 Impugnazione – istanza:  (330) – Appello delle calciatrici E.G., E.R.e N.L. (tesserate per la Soc. Imolese Femminile ACF D.) Avverso la sanzione della squalifica fino al 31.8.2011 ciascuno, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . (329) – Appello della calciatrice E.C. (tesserata per la soc. Imolese Calcio 1919 SSD arl) avverso la sanzione della squalifica fino al 31.8.2011, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Viene ridota fino al 07/04/11 la squalifica irrogata alle calciatrici per la violazione dell’art. 1 comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2, e 6 del CGS, per aver preso parte ad alcune gare, senza averne titolo in quanto non ancora tesserate. La sanzione inflitta alle calciatrici, appare eccessivamente severa, tenuto conto che la loro responsabilità è assolutamente marginale e di spessore quasi irrilevante. E’ opportuno, infatti, premettere che tutte le tesserate sono non solo minorenni, ma addirittura al di sotto dei 15 anni di età ed una, di appena 13 anni e che tutte le pratiche relative al tesseramento erano devolute alla società la quale a mezzo del suo Presidente, se ne è assunto la totale responsabilità “sollevando le calciatrici, tutte minorenni, da ogni responsabilità”. Se da un lato, l’assunzione di responsabilità da parte della società, non costituisce un esimente per le giovani calciatrici, ha tuttavia rilievo ai fini della sanzione da irrogare che può essere contenuta in limiti più ristretti, fissando il termine della squalifica alla data della presente decisione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 26 Maggio 2011 n.3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 117 del 15.4.2011 Impugnazione – istanza: (479) – Appello della società ASD Marmore avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2 al sig. S.C. (dirigente), inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: Viene ridotta sino al 31 agosto 2011l’inibizione irrogata al dirigente della società per aver attestato in undici gare ufficiali del campionato di Seconda Categoria la posizione regolare del calciatore, che, invece si trovava in posizione irregolare per non aver scontato una giornata di squalifica comminata in epoca precedente le suddette gare. Si legge nella parte motiva della decisione impugnata che la sanzione del dirigente è stata inflitta avuto riferimento all’art. 10 commi 8 e 9 CGS e, più in particolare, al comma 9 del medesimo articolo, che prevede per i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci delle stesse la inibizione o la squalifica per un periodo non inferiore a due anni se riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6. Tali fatti consistono nella violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, che costituisce illecito disciplinare, che si concretizza attraverso il compimento di atti finalizzati ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari. L’ultimo inciso di detto comma, che le sanzioni dei commi 8 e 9 si applicano qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi, si riferisce alle fattispecie sopra indicate, rispetto alle quali quella dedotta nel presente procedimento è di ben diversa natura, neppure in astratto assimilabile alle precedenti. La sanzione da infliggere al dirigente di che trattasi va pertanto ricondotta nell’ambito dell’art. 19 comma primo inciso H CGS, da applicarsi in via equitativa, il che comporta una sensibile riduzione della pena inflitta. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN  del 03 Luglio 2008  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.F. (Presidente ASD Velletri Futsal), A.J.A.R. (calciatore ASD Velletri Futsal), e delle società  ASD Velletri Futsal (nota n. 5299/793pf06-07/AM/en del 5.6.2008) Massima: Il calciatore extracomunitario risponde della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS in relazione anche all’art.40, commi 6, 11 punto1 e 11 bis NOIF, per aver richiesto e ottenuto il suo tesseramento irregolare, effettuato con certificazione anagrafica non veritiera nella stagione sportiva 2006/2007 a favore della Società, pur essendo privo del requisito di residenza, nonché per la sua conseguente irregolare utilizzazione nel corso della stessa stagione sportiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 aprile 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 50 del 3.4.2008 – Campionato di Calcio a Cinque Serie C Impugnazione – istanza:  - Reclamo della società AS Pro Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara Pro Calcetto Avezzano/Unicentro Calcio a 5 del 8.3.2008. - Reclamo della società AS Pro Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara Colonnella Calcio a 5/Pro Calcetto Avezzano del 15.3.2008 Massima: Il dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta di gara senza accertarsi preventivamente della regolarità della posizione del calciatore è sanzionato con la inibizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 20.1.2006 Impugnazione - istanza: Appello dell’ Urbino Calcio S.p.A. avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre al sig. S.G., la squalifica per n. 2 gare effettive al calciatore A.E. e l’ammenda di € 5.000,00 alla società stessa, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per i tesserati e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per la società .assima: Rispondono della violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. il dirigente accompagnatore della società, il calciatore e la società stessa, per responsabilità oggettiva susseguente, quando partecipa alla gara il suddetto calciatore prima che il Comitato Interregionale ne avesse autorizzato il tesseramento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 2- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 24.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.D. Gravina Calcio avverso la sanzione della inibizione inflitta al sig. M.O. fino al 20.1.2006 Massima: Il dirigente viene sanzionato con la inibizione per aver proceduto al tesserato di un calciatore già tesserato per altra società. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C del 14 luglio 2005 n.1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005 Impugnazione - istanza:Appello sig. S.G., avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2006 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. Massima: L’allenatore, consigliere della società è responsabile per aver attestato in distinta la partecipazione del calciatore in posizione irregolare perché svincolato. Consegue la sanzione della inibizione per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005 Impugnazione - istanza:Appello della S.C. Folgore 2000 avverso decisioni merito gara Alcamo/Folgore 2000 del 16.1.2005 Massima: Il calciatore viene squalificato quando viene accertata la posizione irregolare del suo tesseramento. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 10.12.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo della A.P.D. Real Bagheria avverso decisioni merito gara Sport Trabia/Real Bagheria del 23.10.2004 e l’ammenda di € 150,00 inflitta ad essa reclamante, nonché delle sanzioni dell’inibizione fino al 28.2.2005 inflitta al sig. S.F. e della squalifica fino al 15.3.2007 inflitta al sig. F.O. Massima: Il dirigente accompagnatore della società è sanzionato con la inibizione per aver fatto partecipare alla gara il calciatore in posizione irregolare. Infatti, l’inserimento del nominato del calciatore nel Comunicato Ufficiale inerente le squalifiche oltre il termine di stagione avrebbe comunque dovuto indurre la società a verificare la posizione del proprio tesserato prima di utilizzarlo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre  2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.8.2004 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma VIII avverso la sanzione della inibizione di mesi sei del presidente sig. M.Z. e dell’ammenda di € 200,00 a carico della stessa società, a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti Massima: L’irregolare tesseramento del calciatore comporta la sanzione della inibizione a carico del presidente della società. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003 Impugnazione - istanza:Appello del sig. P.M. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2003 inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Massima: Il dirigente accompagnatore della società è responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver usato la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore, risultata irregolare in ben sedici gare. Consegue la sanzione dell’inibizione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque avverso le sanzioni della squalifica per 2 mesi inflitta al calciatore I.L. e dell’ammenda di € 150,00 alla società su deferimento della Procura Federale. Massima: L’art. 1 comma 1 C.G.S. sancisce l’obbligo per tutti i tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nella specie è pacifico che il calciatore che abbia illegittimamente disputato 3 gare con la società pur non essendo tesserato con essa commette la suddetta infrazione.
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