Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 15 marzo2001 n. 1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione dell’art. 9 comma 8, 3° c.p.v., C.G.S.
Interpretazione: Le ammonizioni, già annullate per effetto del trasferimento del calciatore, non possono considerarsi tuttavia ancora valide nell'ipotesi in cui, per effetto di un nuovo possibile trasferimento dello stesso calciatore, nell'ambito sempre della medesima annata sportiva, il medesimo rientri in forza a società appartenente alla Lega nella quale egli già militava: con la conseguenza che, in ragione di tale reviviscenza, le ammonizioni già annullate debbano trovare applicazione nel corso dell'annata sportiva nella quale i trasferimenti hanno avuto luogo. Infatti, l'annullamento delle sanzioni, per effetto del primo trasferimento, non si presta ragionevolmente a configurare una sorta di reviviscenza dei provvedimenti sanzionatori, da considerare invece - salvo espressa contraria previsione normativa in tal senso - definitivamente caducati.
Interpretazione: Le ammonizioni, accumulate dal calciatore prima di essere trasferito a società di altra Lega, devono ritenersi caducate e prive di ogni effetto nell’ipotesi di nuovo tesseramento con società appartenente alla precedente Lega.
Interpretazione: Le ammonizioni che non possano produrre effetti in base ai criteri di successione e di computo di cui al 1° alinea dall'art. 9 comma 8 si annullano al termine delle singole stagioni sportive. Peraltro, le medesime ammonizioni, ai sensi del 4° alinea dall'art. 9 comma 8, si annullano nel corso della stessa annata sportiva quando i calciatori vengano trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.