Massima n. 289744

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 27 Gennaio 2010 n. 8 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 01 Marzo 2010 n. 8 e  su  www.figc.it Impugnazione – istanza: 8) Deferimento dell’ufficio Procura Antidoping C.O.N.I. a carico del calciatore T. S., tesserato in favore della società Isolotto Calcio a 5, per violazione dell’art. 2.1 del codice WADA. Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 2 anni, perché, risultato positivo al controllo antidoping a seguito della gara, ha ammesso di aver fatto uso della sostanza vietata. Sussistono elementi certi di colpevolezza del calciatore, he ha riconosciuto di avere assunto la cocaina rinvenuta nel campione urinario, in ordine alla violazione disciplinare contestatagli (art. 2.1 Codice WADA). Alla stregua della norma sanzionatoria di cui all’art.10.2 del Codice WADA, in assenza di specifiche circostanze esimenti o attenuanti, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per anni due. Il caso di specie: L’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. il calciatore, il quale all’esito delle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping al termine della gara del Campionato Italiano Calcio a 5 Serie B era risultato positivo per la presenza di Benzoilecgonina (metabolita della cocaina). Il menzionato calciatore, che non ha chiesto la effettuazione delle controanalisi, come previsto dalla normativa di settore, veniva con decorrenza immediata sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con provvedimento della CGF.
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