Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.:   Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 030/CGF del 1 ottobre 2009 Parti: Ascoli Calcio 1989 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: Il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado» (come si sostiene nel lodo Settebagni vs. FIGC), infatti, l’esistenza oggi – a differenza di ieri vigente la sola CCAS – di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come «l’ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di “giustizia” e di “arbitrato” per lo sport. Così come è parimenti significativo che l’art. 4, comma terzo, del Codice TNAS, parli di competenza “arbitrale” del TNAS e non semplicemente di competenza, al fine cioè di sottolineare la diversità dello strumento di tutela rispetto alla funzione giustiziale dell’Alta Corte. Le parti possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato amministrato dal TNAS; se non ricorre una tale scelta, la controversia spetta all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva (esofederale). In tal modo, va riconosciuta in capo all’arbitrato amministrato dal TNAS l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, l. n. 280 del 2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di mero annullamento, ai sensi dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c. In conclusione, la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 dicembre 2009 – www.coni.it  Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 030/CGF del 1 ottobre 2009 Parti: ASCOLI CALCIO 1989 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO Massima TNAS: (2) Il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado». Infatti, l’esistenza oggi – a differenza di ieri vigente la sola CCAS – di due distinte istituzioni, l’Alta Corte e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come «l’ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice AC), l’affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di “giustizia” e di “arbitrato” per lo sport. Massima TNAS: (3) All’arbitrato amministrato dal TNAS l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, L. n. 280 del 2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di mero annullamento, ai sensi dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c.
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