Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 32 del 12/04/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana presso la FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 36 del 25 novembre 2021, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 32 del 4 novembre 2021, che aveva convalidato il risultato della gara Ponsacco-Colligiana del 3 ottobre 2021, terminata con il risultato di 1-0 per la squadra ospitante

Impugnazione Istanza: U.S.D. Colligiana / FIGC / F.C. Ponsacco 1920 SSD ARL / Comitato Regionale Toscana FIGC-LND / LND

Massima: Confermata la decisione della CSAT con la quale è stata convalidato il risultato della gara essendo la posizione del calciatore regolare, in quanto risultante squalificato per erronea pubblicazione sul C.U., dell’ammonizione inflitta nella gara del 22 ottobre 2020 e poi corretta perchè riferita ad una competizione che, causa COVID, non ha avuto seguito, poiché sostituita da altra e diversa competizione…..Infatti, se si fosse trattato di mera ripresa, oltre ai provvedimenti disciplinari si sarebbero dovuti tenere in considerazione anche i risultati sportivi conseguiti nelle due gare disputate nel mese di ottobre 2020. Ma, evidentemente, così non poteva essere sia in ragione della disposta partecipazione su base volontaria da parte delle società sportive, sia, circostanza altrettanto dirimente, per la diversa e più ridotta composizione del girone. E nemmeno può essere di ausilio per sostenere l’opzione ermeneutica offerta dalla ricorrente il riferimento alla “stagione sportiva” contenuto nello stesso articolo 19, comma 9, del CGS, in quanto è evidente che, per come formulata la disposizione, la stessa non può che coincidere con la competizione e, quindi, con il campionato. Ed a supporto di tale interpretazione soccorre proprio la ratio legis; infatti, proprio la previsione dell’azzeramento delle ammonizioni per le fasi dei play-off e play-out e la previsione che le ammonizioni inflitte nelle gare di Coppa Italia esplicano efficacia soltanto nella relativa competizione contribuiscono a ritenere che il riferimento alla stagione sportiva non può che essere afferente alla competizione e non anche ad un indefinito arco temporale. Quindi, correttamente la Corte Sportiva d’Appello Territoriale e, prima di essa, il Giudice Sportivo hanno considerato inefficace l’ammonizione inflitta al calciatore Lici nella gara del 22 ottobre 2020

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 e su www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010 Impugnazione – istanza: 1. Ricorso dell’Atletico Trivento avverso decisioni merito gara Atletico Trivento/Civitanovese del 7.11.2010 Massima: Non è in posizione irregolare di squalifica il calciatore che partecipa alla gara nonostante il suo nominativo sia comparso tra i calciatori squalificati quando la segreteria del Giudice Sportivo avverte telefonicamente le società che la squalifica doveva intendersi per altro calciatore. La “irritualità” delle forme utilizzate dal Giudice Sportivo (o meglio, dalla segreteria dello stesso) ai fini della comunicazione della rettifica (comunicazione a mezzo telefax, ovvero telefono, in luogo della pubblicazione di un nuovo Comunicato Ufficiale di rettifica dell’errore contenuto nel precedente Comunicato), sebbene sia suscettibile (come avvenuto nel caso che ci occupa) di ingenerare incertezze e, di conseguenza, contestazioni, non può, certamente, andare a detrimento della società che, altrimenti, verrebbe sanzionata, mercé la punizione sportiva della perdita della gara, per un fatto ad essa non imputabile, o meglio per avere fatto, del tutto legittimamente, affidamento, come sopra già evidenziato, sul contenuto di una comunicazione ricevuta dalla segreteria di un organo della giustizia sportiva. Il caso di specie: durante la gara, disputatasi il 3.11.2010, il Direttore di Gara, su segnalazione dell'assistente, sanzionava con l'espulsione la condotta del calciatore, R. n. 15; con Com. Uff. n. 55 del 4.11.2010, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore R. la sanzione sportiva della squalifica per 2 gare "per avere rivolto ad un assistente arbitrale frase ingiuriosa"; con supplemento di referto, trasmesso via telefax in pari data, il Direttore di Gara comunicava alla segreteria del Giudice Sportivo che il calciatore espulso si identificava nella persona del calciatore C., n. 5, effettivo autore della condotta sanzionata; la segreteria del Giudice Sportivo, trascorsi pochi minuti dalla ricezione del suindicato fax, dava notizia, sempre via telefax, alla società della rettifica trasmessa dal Direttore di Gara, chiarendo che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore C.; contestualmente la segreteria del Giudice Sportivo dava atto di non aver potuto comunicare via telefax con l’altra società, e di avere, telefonicamente, reso nota l'intervenuta rettifica a quest’ultima società. Alla luce della predetta ricostruzione fattuale (che trova, peraltro, puntuale riscontro negli atti ufficiali, in possesso di questa Corte), non può che concludersi che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il calciatore della Civitanovese Calcio, R., aveva pieno titolo a prendere parte alla gara del 7.11.2010. Al proposito, deve evidenziarsi come la società abbia fatto legittimamente affidamento sul contenuto della comunicazione, ricevuta dalla segreteria del Giudice Sportivo in data 4.11.2010, con la quale la predetta segreteria aveva chiarito che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore C. e non al calciatore R.; una rettifica, quest’ultima, di cui la segreteria aveva dato contezza, seppure telefonicamente, anche all’altra società, non essendo riuscita la trasmissione del telefax alla predetta società; circostanza, quest’ultima, della cui veridicità non si ha motivo di dubitare atteso che la stessa è stata attestata dalla segreteria del Giudice Sportivo.
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