Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 153/CGF Riunione del 4 aprile 2008 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 233/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.C.F. Milan avverso decisioni merito gara A.C.F. Milan/Fiammamonza Dilettante del 24.2.2008 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara ex art. 17, comma 4 lett. c) C.G.S. quando la stessa non ha avuto inizio per opposizione della società ospitata che non ha voluto disputarla perché il campo stabilito sul Comunicato Ufficiale era quello contrassegnato dal n. 1 e non dal n. 2 e ciò nonostante i due campi fossero adiacenti all’interno del medesimo impianto sportivo. (Il caso di specie: Per mero disguido il campo indicato ad inizio stagione dalla società ospitante, denominato n. 1, era occupato per una gara di campionato interregionale; le due squadre pronte a disputare l’incontro si erano spostate nel vicino campo denominato n. 2; entrambe le squadre avevano presentato all’arbitro la lista delle calciatrici e l’arbitro aveva proceduto all’appello e al formale riconoscimento; le due squadre avevano effettuato il normale riscaldamento; solo a questo punto la società ospitata aveva eccepito la mutazione del campo di gara ed aveva rifiutato di disputare la partita). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 19.12.2003 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Calcio a Cinque Raiano avverso decisioni merito gara Pro Calcetto Avezzano/Calcio a Cinque Raiano del 15.11.2003 Massima: L’esistenza di regole sul ritardato inizio di una gara rispetto all’orario fissato devono indurre a ritenere che la responsabilità della società ospitante prende corpo solamente nel caso in cui l’indisponibilità del terreno di gioco sia e rimanga definitiva e non nel caso, come quello in esame, in cui sia contingente e rimediabile nel volgere di un ragionevolmente breve lasso di tempo. Per cui, attesa la indisponibilità momentanea del campo di giuoco, poiché sullo stesso si stava concludendo altra partita, non è legittimo l’abbandono del campo da parte della società ospitata allo scadere dei trenta minuti di attesa, poiché in virtù del Regolamento del Giuoco del Calcio e della Giuda Pratica compete comunque all’arbitro dell’incontro, valutare le circostanze di fatto che ritiene di adottare. Consegue la sanzione della perdita della gara nei confronti della società che ha abbandonato il campo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it