Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010 Impugnazione – istanza: 4) Ricorso A.S. Varese 1910 avverso le sanzioni:squalifica fino al 23.2.2010 al calciatore Ambrosoli Samuel;inibizione per mesi 2 al sig. Frontini Pietro;penalizzazione di punti 2 in classifica nel girone di Coppa Italia Lega Italiana Calcio Professionistico oltre all’ammenda di € 1.500,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota 4136/757pf09-10am/ma del 10.1.2010 – per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, commi 1 e 5, 4, comma 2 in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 C.G.S. seguito gara Varese/Pergocrema del 25.11.2009 Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica nel girone di Coppa Italia Lega Italiana Calcio Professionistico per la posizione irregolare del calciatore durante una gara in quanto ancora non tesserato. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 12 Dicembre 2007 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio - C.U. n. 57 dell’8.11.2007 – Campionato di 2^ Categoria Impugnazione - istanza:Reclamo della societa’ AS Real Boville Ernica 2004 avverso le decisioni merito gara Lapisebamolese-Real Boville 2004 del 21.10.2007. Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato nella precedente stagione sportiva durante la gara di Coppa Provincia partecipi, senza scontare la squalifica alla gara di campionato di Seconda categoria nella successiva stagione sportiva., poiché nella precedente stagione sportiva il Campionato di 3° categoria – composto da 3 gironi - constava di una “Regular Season”, nonché di “Play-Off”, questi ultimi riservati alle squadre classificatesi dal 2° al 5° posto nei rispettivi gironi. Orbene, la denominazione ufficiale di tali “Play-off” è per l’appunto Coppa Provincia, come si evince dai comunicati ufficiali. Ne deriva che la Coppa Provincia rappresenta la normale prosecuzione della “regular season” del Campionato di 3° categoria e che le gare della stessa Coppa sono omogenee e tipologicamente corrispondenti alle gare della “regular season”, costituendo gare del medesimo Campionato di 3° categoria. Tanto è vero che alla stessa Coppa Provincia partecipano solamente le squadre classificatesi dal 2° al 5° posto durante la ”regular season” e che la vincitrice della Coppa Provincia acquisisce il diritto al primo posto della graduatoria per l’ammissione al Campionato superiore di 2° Categoria per la stagione sportiva successiva. Pertanto, le gare relative alla Coppa Provincia rappresentano gare di campionato di 3° categoria e, conseguentemente, la Coppa Provincia non costituisce una manifestazione sportiva a sé stante. Ciò posto, va altresì ricordato che il regolamento della Coppa Provincia nella parte relativa alla disciplina sportiva si richiama all’art. 19, comma 13, del CGS, il quale, con riferimento alle gare di play-off e play-out, dispone che le “sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo … nel campionato successivo”. Inoltre, anche nell’ipotesi in cui la Coppa Provincia venga considerata una manifestazione sportiva a sé stante, essa non può in alcun caso essere qualificata come Coppa Regioni ovvero come Coppa Italia. Di conseguenza, la squalifica rimediata in occasione di una gara della Coppa Provincia e non ancora scontata deve necessariamente essere scontata in campionato, in quanto l’art. 19, comma 11.3, statuisce che “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 22 Novembre 2004 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 26.10.2004 Impugnazione - istanza:Reclamo della Pol. Mendicino 1969 avverso decisioni merito gara Simeri Crichi/Mendicino 1969 del 10.10.2004 Massima: La Corte Federale con parere pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12/Cf della stagione 2003/2004 ha stabilito che nel caso di squalifica irrogata e non scontata nella stagione precedente con riferimento a gare di Coppa Italia queste vanno scontate nella stagione successiva nelle gare della medesima competizioni (Coppa Italia e Coppa delle Regioni)”. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 10 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Ricorso della Vis Pesaro 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 12.5.2003 in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003 Massima: La sanzione della squalifica per una o più giornate di gara non può - in omaggio al principio della separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile - che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket F.C. in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso della S. S. Calcio Napoli in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso del F.C. Hellas Verona in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.C. Venezia 1907 in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.S. Bari in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso del F.C. Messina Peloro in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’Ascoli Calcio 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003. Ricorso dell’A.C. Siena in relazione alla decisione della C.A.F. del 28.4.2003 in merito alla gara Catania/Siena del 12.4.2003 Massima: Il fondamentale criterio regolatore della esecuzione delle sanzioni è duplice: in primo luogo è da considerare che – secondo Corte Federale C.U. n.5/Cf stagione 2000/2001 – il principio della separatezza delle varie competizioni previste in ambito federale – affermato da questa stessa Corte con C.U.n.2/Cf stagione 1998/1999 – trova applicazione anche ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, con la intuitiva conseguenza che la sanzione debba essere scontata nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore giocava quando ha commesso l’infrazione. La seconda cornice di riferimento è costituita dalla normativa risultante dal Regolamento del Campionato Italiano Primavera 2002/2003, di cui al C.U. n.64 del 25 settembre 2002, il cui articolo 6 penultimo comma stabilisce che agli effetti regolamentari, comunque, le gare verranno considerate come disputate nel giorno in cui effettivamente si svolgono. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 15 marzo 2001 n. 2 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 9, e 12, comma 6; C.G.S. Interpretazione: Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato, ed altre gare ufficiali diverse dalle precedenti, già espressamente affermato da questa Corte (Com Uff. n. 2/Cf - Riunione 17 luglio 1998), trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in quanto l'art. 12 comma 6 C.G.S. non deroga al soprarichiamato principio di separatezza (art. 9, comma 9, C.G.S.), ma al principio enunciato nel comma 3 della stessa norma, secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l'infrazione. Conseguentemente, la disciplina dell'esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri generali previsti nel citato art. 9, comma 9, C.G.S.. Interpretazione: Dai disposti di cui all'art. 9 comma 9 punti 1 e 3, discende, senza possibilità di dubbio, che il Codice di Giustizia Sportiva pone un collegamento necessario fra il tipo di competizione in occasione della quale l'illecito è stato commesso, od a cui l'illecito fa comunque riferimento, e la competizione nella quale la sanzione deve essere scontata. In particolare, la disciplina del Codice di Giustizia Sportiva lascia chiaramente intendere che la sanzione deve essere scontata nella competizione in relazione alla quale l'illecito è stato commesso. Tale generale principio non appare in alcun modo derogato dal disposto di cui al successivo art. 12, comma 6, il quale dispone che vanno scontate nella stagione o nelle stagioni successive le sanzioni di squalifica o di inibizione che non sia stato possibile, in tutto o in parte, eseguire nell'annata (rectius: stagione sportiva). Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 6 marzo2001 n. 2 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di interpretazione del combinato disposto dagli artt. 9 comma 9, 12 comma 6 , C.G.S.I nterpretazione: “Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato, ed altre gare ufficiali diverse dalle precedenti, già espressamente affermato da questa Corte (Com. Uff. n. 2/Cf – Riunione del 17 luglio 1998), trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in quanto l’art. 12, comma 6, C.G.S., ultima parte, non deroga al soprarichiamato principio di separatezza (art. 9, comma 9, C.G.S.), ma al principio enunciato nel comma 3 della stessa norma, secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l’infrazione. Conseguentemente, la disciplina dell’esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri generali previsti nel citato art. 9, comma 9, C.G.S.”.
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