Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 122/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 425 del 27.12.2022

Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Melilli Calcio a 5/Fortitudo Pomezia

Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo che ha inflitto alla società ospitante la sanzione della perdita della gara per impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad umidità…Il fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare detta situazione, dapprima aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni, non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla mancata disputa della gara, dovuta a conclamata ed oggettiva impraticabilità del terreno. Come è noto, l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. della LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.  L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.  Dai requisiti normativamente stabiliti, volti ad “impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”, discende l’obbligo specifico di diligenza in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109 del 2023). Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto, di proprietà del Comune di Melilli: infatti, pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco.  Dalle deduzioni della reclamante non emergono eventi “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara e, dunque, ad elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, a norma dell’art. 10, comma 5 - lett. d), C.G.S.: non v’è, infatti, prova di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del terreno di gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; Id., sez. III, n. 145 del 2019).  Invero, il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione comunale ha attestato che le opere di ripristino delle pareti laterali dell’impianto e le operazioni di pulizia del tappetino sarebbero state ultimate soltanto la mattina del 3 dicembre 2022, ossia nel giorno di svolgimento della gara. Con riguardo a fattispecie analoga, questa Corte ha avuto modo di affermare che la mancata disputa della gara è “(…) addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dell’orario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestio imposte da una partita di calico (…) Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche tecniche di settore e comunque adeguato alle esigenze di gioco. Responsabilità tanto più evidente laddove, come si è visto, le conseguenze di tale ritardo erano ampiamente prevedibili (e difatti previste) già da diversi giorni prima, il che rende veramente incomprensibile la decisione della società di non richiedere la disputa della gara su altro campo” (CSA, Sez. Un., n. 47 del 2018).

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Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 345 del 09.12.2022

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Castellana Calcio a 5/A.S.D. Bernalda Futsal

Massima: Confermata la decisione del  Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 345 del 09.12.2022) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone G, Castellana Calcio a 5/Bernalda Futsal del 19.11.2022, in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco…Occorre premettere, in punto di fatto, che non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi in occasione della gara controversa: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione del terreno, che risulta comunque attestata da entrambi gli Arbitri, i quali hanno conseguentemente disposto la sospensione della gara nei seguenti termini, emergenti dal referto ufficiale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS: “ARBITRO N.1:  Al minuto 6:22 secondi del secondo tempo di gioco, a gioco fermo, su rimessa dal fondo per la società Castellana, ho sospeso temporaneamente la gara perché il suolo del rettangolo di gioco risultava estremamente scivoloso e avvertivo i capitani che le squadre dovevano rimanere a disposizione. La sopravvenuta impraticabilità era stata causata dal formarsi di condensa dovuta all’umidità e quindi pericoloso per l’incolumità dei giocatori e degli arbitri. La gara si svolgeva nella tendo struttura Palafive di Putignano (Bari). La società ospitante Castellana C5 da quel momento ha effettuato tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco, quali apertura dei teli laterali della tendo struttura, utilizzo dello spazzolone asciugatori, accensione del sistema di areazione riscaldamento. Nessuna di queste operazioni riuscivano ad eliminare tale condensa ne avevano buon fine sullo stato del suolo. Quindi, dopo un tempo opportuno, valutando l’impedimento definitivo, sospendevo definitivamente la gara per impraticabilità del rettangolo di gioco perché non era consentito il regolare e sicuro svolgimento della gara e quindi era impossibile il proseguimento del gioco. ARBITRO N.2. Al minuto 6:22 del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente per impraticabilità del rettangolo di gioco, per via della condensa creatasi all’interno della struttura, la quale creava una patina su tutto il rettangolo di gioco e non permetteva ai calciatori di tenersi in equilibrio, tanto da compromettere l’incolumità anche durante normali azioni di gioco, vedasi incidente occorso al calciatore numero otto e capitano del Bernalda, come da referto arbitro. Pertanto, dopo aver attuato tutte le procedure (apertura teli laterali dell’impianto, utilizzo dello spazzolone e accensione del sistema di areazione) e dopo aver atteso un tempo ragionevole, considerato che non vi era la possibilità di ripristinare le condizioni affinché si potesse ristabilire la praticabilità del rettangolo di gioco, eravamo costretti a sospendere definitivamente la gara”. In atti risulta anche la dichiarazione del cronometrista, che conferma la situazione come descritta dagli Arbitri, nonché quella del medico sociale della società Castellana Calcio a 5, “…di aver constatato l’impraticabilità del campo da gioco in quanto reso estremamente scivoloso da umidità presente sul campo che risultava altresì bagnato e quindi pericoloso per la incolumità dei giocatori”.  Alla luce di ciò, il solo fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare e tentare di risolvere detta situazione – dapprima accendendo i riscaldamenti e aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni - non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla sospensione della gara dovuta a (conclamata e oggettiva) impraticabilità del terreno, evidenziandosi, peraltro, che la condensa venutasi a creare ha determinato anche un infortunio al calciatore n.8 della società Bernalda, costretto ad essere sostituito.  Va posto in risalto, al riguardo, che l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.  L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.  Se ne ricava un regime puntuale che prevede precisi requisiti in ordine al campo di gioco (fra i quali quello per cui lo stesso deve essere “tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”), da cui non possono che risultare altrettanti obblighi in capo alla società ospitante; ciò in linea del resto con i principi generali di cui all’art. 59 N.o.i.f. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr., fra l’altro, il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”).  Per questo, laddove il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, espressamente dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi. Alla luce di quanto sin qui osservato lo stesso può dirsi anche in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto utilizzato: come già evidenziato, infatti, pertiene comunque alla società ospitante – quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto – e alla sua responsabilità il regolare allestimento del terreno di gioco. In tale contesto, dalle deduzioni della reclamante non emergono del resto circostanze “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara (e, dunque, a elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco) a norma dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.: non v’è infatti specifica evidenza della verificazione di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore – o comunque una condizione di eccezionalità - in relazione alla realizzata impraticabilità del terreno di gioco in occasione della gara qui controversa (cfr., in termini analoghi, CGF, IV, in C.U. n. 180/CGF del 20 gennaio 2014; Id., in C.U. n. 210 CGF del 29 marzo 2012; cfr. anche CSA, III, 27 gennaio 2022, n. 156; per fattispecie in cui sono stati riconosciuti i presupposti dell’eccezionalità ai fini della ripetizione della gara, cfr. CGF, IV, in C.U. n. 225/CGF del 28 febbraio 2014; anche nella decisione del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 invocata dalla reclamante, di cui al C.U. n. 623 del 12 febbraio 2020, si richiama del resto la verificazione di un evento di natura eccezionale quale il blocco anomalo della caldaia). 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 108/CSA del 12 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 339 del 07.12.2022

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Castellana Calcio a 5/A.S.D. Potenza Calcio a 5

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 339 del 7.12.2022) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone G, Castellana Calcio a 5/Città di Potenza Calcio a 5 del 3.12.2022 in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco…Occorre premettere, in punto di fatto, che non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi in occasione della gara controversa: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione, che risulta comunque attestata dal direttore di gara, il quale ha conseguentemente disposto la sospensione della gara nei seguenti termini, emergenti dal referto ufficiale: “La gara è stata sospesa al minuto 15’47 del 1 tempo, sul punteggio di 2 a 1, a causa della formazione di condensa su tutto il terreno di gioco, la quale rendeva precarie le condizioni di equilibrio dei calciatori e del team arbitrale. Il team arbitrale, attesi 20 minuti nei quali si è tentato di asciugare il terreno di gioco, ha deciso di sospendere la gara per tutelare l’incolumità dei partecipanti […]”. Alla luce di ciò, il solo fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare e risolvere detta situazione – dapprima accendendo i riscaldamenti e aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni - non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla sospensione della gara dovuta a (conclamata e oggettiva) impraticabilità del terreno. Va posto in risalto, al riguardo, che l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022 in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.  Se ne ricava un regime puntuale che prevede precisi requisiti in ordine al campo di gioco (fra i quali quello per cui lo stesso deve essere “tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”), da cui non possono che risultare altrettanti obblighi in capo alla società ospitante; ciò in linea del resto con i principi generali di cui all’art. 59 N.o.i.f. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr., fra l’altro, il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”).  Per questo, laddove il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, espressamente dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi. Alla luce di quanto sin qui osservato lo stesso può dirsi anche in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto utilizzato: come già evidenziato, infatti, pertiene comunque alla società ospitante – quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto – e alla sua responsabilità il regolare allestimento del terreno di gioco. In tale contesto, dalle deduzioni della reclamante non emergono del resto circostanze “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara (e, dunque, a elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco) a norma dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.: non v’è infatti specifica evidenza della verificazione di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore - o comunque una condizione di eccezionalità - in relazione alla realizzata impraticabilità del terreno di gioco in occasione della gara qui controversa (cfr., in termini analoghi, CGF, IV, in C.U. n. 180/CGF del 20 gennaio 2014; Id., in C.U. n. 210 CGF del 29 marzo 2012; cfr. anche CSA, III, 27 gennaio 2022, n. 156; per fattispecie in cui sono stati riconosciuti i presupposti dell’eccezionalità ai fini della ripetizione della gara, cfr. CGF, IV, in C.U. n. 225/CGF del 28 febbraio 2014; anche nella decisione del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 invocata dalla reclamante, di cui al C.U. n. 623 del 12 febbraio 2020, si richiama del resto la verificazione di un evento di natura eccezionale quale il blocco anomalo della caldaia). 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 060/CSA del 10 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 5/10/2021

Impugnazione – istanza: - F.C. Sudtirol S.r.l./F.C. Legnago Salus

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara, essendo stata questa sospesa per impraticabilità del campo dovuto alle avverse condizioni atmosferiche…Venendo al merito del reclamo, si evidenzia che nella “Guida Pratica AIA”, annessa alla regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, il punto 2 recita: “omissis – Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine d’angolo ed il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Se ciò non fosse possibile l’arbitro non darà inizio alla gara. In ogni caso, l’arbitro annoterà nel rapporto di gara le riserve presentategli, allegandole in originale, i provvedimenti assunti e le conseguenze relative”. Il punto 3) precisa che in caso di irregolarità sopravvenute nel corso della gara, l’Arbitro “si comporterà in conformità a quanto precisato al punto precedente”. Tali regole pratiche sono state, puntualmente, osservate dal Direttore di Gara con riferimento all’incontro di calcio che ci occupa. Come evidenziato dal Giudice Sportivo, infatti, “l’arbitro ha attestato che al fine di ovviare alla cancellatura verificatasi a causa delle abbondanti piogge in corso, la società di casa ha prontamente tentato di tracciare nuovamente le linee con materiale nella sua disponibilità”. L’art. 60, punto 2, delle N.O.I.F. ed il punto 3 delle Decisioni Ufficiali FIGC, annesse alla regola 1 del Gioco del Calcio, “Impraticabilità del terreno di gioco” recitano: “Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”. La “Guida Pratica AIA”, annessa alla regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, al punto 4, nell’indicare quali siano le cause che determinano l’impraticabilità del terreno di gioco, alla lettera c) menziona: “pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso”. Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione della mancata presentazione di una espressa riserva da parte dell’odierna reclamante, questa Corte non può che condividere quanto già statuito dal Giudice Sportivo in ordine al fatto che “il mancato completamento della gara e, quindi, la mancata completa effettuazione della stessa non discendono da comportamenti colposi o dolosi posti in essere dalla società Legnago e, quindi, da sua responsabilità”. Opinare, diversamente, significherebbe - in mancanza, peraltro, di qualsiasi elemento specifico di segno contrario (la cui assunzione nell’immediato è stata resa impossibile, come ribadito, più volte, dal Giudice Sportivo, proprio dalla mancata presentazione di riserve) – smentire, in modo del tutto apodittico, il giudizio espresso dal Direttore di Gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 183 del 07.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FERENTUM/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 5.11.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che rilevata la riferibilità della sospensione dell’incontro a sopravvenute cause di forza maggiore che avevano reso impraticabile il terreno di gioco, disponeva la ripetizione della gara….Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 12,55 del primo tempo regolamentare il Direttore di Gara, Sig.ra …., sospendeva l’incontro per sopraggiunta impraticabilità del campo perché “durante la gara a seguito del temporale, dal soffitto gocciolava acqua sul rettangolo di gioco, dapprima lungo la linea laterale e poi all’interno dell’area di rigore. Nonostante i dirigenti della squadra locale si siano prodigati con stracci, spazzoloni e macchina asciugatrice nell’asciugare le zone bagnate la persistenza del temporale e del successivo gocciolamento in campo non hanno permesso di portare a termine la gara”…. Nel caso in esame la sospensione della gara … avvenuta al minuto 12.55 del primo tempo regolamentare, a causa del progressivo allagamento del rettangolo di gioco causato dal gocciolamento del soffitto, è certamente ascrivibile a cause di forza maggiore stante l’eccezionalità dell’evento atmosferico che ha colpito la città di Colleferro in data 05.11.2017, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, che ha provocato numerosi allagamenti, tra cui quello dell’impianto sportivo, nonostante i recenti lavori di manutenzione effettuati alla copertura da parte del Comune di Colleferro. Rilevata la sussistenza dei requisiti della “straordinarietà”, che come osservato dalla Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, e quello della “imprevedibilità”, che ha invece carattere soggettivo ed è legato alla capacità conoscitiva e alla diligenza della società ospitante, atteso che il Comune di Colleferro aveva già provveduto alla manutenzione dell’impianto sportivo, questa Corte ritiene che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla reclamata

Decisione C.S.A.:C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 288 del 06.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. MASCALUCIA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA C5/MASCALUCIA C5 DEL 02.12.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto a trasmissione degli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti finalizzati alla ripetizione della gara, rilevando che la stessa era stata sospesa per sopravvenute cause di forza maggiore che avevano reso impraticabile il terreno di gioco”. Dagli atti ufficiali di gara risulta che, se non è vero che nella fattispecie non si è verificata una calamità naturale, è altrettanto vero che l’evento de quo non può essere qualificato come un comune temporale. Il primo arbitro, ha riferito che, mentre all’arrivo presso l’impianto sportivo la situazione climatica era normale (cielo sereno), a ridosso dell’inizio della gara si è scatenato un “nubifragio”. Nel caso di specie pertanto, non si è trattato di una comune precipitazione, ma di un nubifragio cioè di un violentissimo temporale,  evento  che  può  definirsi  eccezionale,  tale  da  integrare  la sussistenza  della  forza  maggiore.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 5.12.2015 

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara perché “è stata sospesa al minuto 17,43 del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l’equilibrio degli arbitri e degli atleti, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. In virtù dell’art. 17 comma 1 C.G.S., e del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la società è stata ritenuta oggettivamente responsabile della mancata conclusione dell’incontro.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 442 del 23.1.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. FUTSAL POTENZA CALCIO A5 AVVERSO DECISIONI MERITO  GARA FUTSAL POTENZA/SHAOLIN SOCCER DEL 19.1.2014 

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 4 e 37, comma 4, C.G.S. viene disposta la ripetizione della gara che l’arbitro aveva dichiarato sospesa nel secondo tempo per sopravvenuta  impraticabilità del terreno di gioco, dovuta alla condensa che lo rendeva scivoloso.  Il Giudice Sportivo ha ritenuto di adottare la sanzione predetta, poiché mancava un sistema  di aerazione/deumidificazione idoneo a prevenire il formarsi della condensa. Infatti, dagli atti di causa risulta come il terreno di gioco era stato considerato praticabile  fino al momento della sospensione, avvenuta agli inizi del secondo tempo, quando appunto si è  verificato il fulmine che ha colpito parti dell'impianto. Tale fatto rientra sicuramente nel caso  fortuito, e quindi non prevedibile né prevenibile.  La riprova di ciò è data sia dalla relazione dei tecnici e sia dalla fattura di acquisto dei pezzi  di ricambio (sostituiti il giorno successivo), entrambe allegate al ricorso. Tale documentazione non si pone in contrasto con il referto arbitrale, in quanto l'arbitro ha  semplicemente costato l'impraticabilità del campo a seguito del formarsi della condensa, sopraggiunta nel secondo tempo della gara, che fino a quel momento si era svolta regolarmente.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 229 del 25.11.2009 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.S.D. Marigliano Marcianise C5 avverso decisioni merito gara Brillante Calcio A5/Marigliano Marcianise C5 del 14.11.2009 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara allorquando la stessa è stata sospesa dall’arbitro al 6’04’’ del secondo tempo perché “su quasi tutta la totalità del terreno di gioco si era formato uno strato di condensa dovuta all’umidità presente che non permetteva ai partecipanti di rimanere in equilibrio compromettendone di fatto l’integrità fisica”. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008I mpugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S. Brillante Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Brillante Calcio a 5/Marcianise Calcio a 5 del 12.1.2008 Massima: La società ospitante non è responsabile per il fatto che la gara sia stata sospesa a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell'impianto sportivo in seguito ad un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città il giorno dell’incontro, quando la notorietà del nubifragio è provata dagli articoli dei giornali e quando la società allega la dichiarazione del direttore degli impianti sportivi del Coni Servizi, nella quale viene affermato che le persistenti e abbondanti piogge cadute precedentemente l'inizio dell'incontro hanno creato delle piccole lesioni in alcuni punti della copertura dell'impianto consentendo infiltrazioni di acqua, che non hanno reso possibile effettuare alcun intervento per ripristinare una situazione di normalità. Viene esclusa, pertanto, in maniera assoluta la responsabilità della squadra ospitante, che pure - cosa di cui viene dato anche nel referto arbitrale - si è molto prodigata per tentare di riparare le fessure createsi nell'impianto. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 7 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Torrino Sporting Club C5 avverso decisioni merito gara Torrino Sporting Club C5/Marigliano 94 Calcio a 5 del 5.01.2008 Massima: La società ospitante è sanzionata con la perdita della gara nel caso in cui l’arbitro decreta la sospensione definitiva dell’incontro all’inizio del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco a causa di infiltrazioni d’acqua piovana dovute alla rottura del telo di copertura (obbligatorio per le gare di Campionato di Serie A ed A2). La società ospitante è oggettivamente responsabile, poiché su di essa incombe l’obbligo della manutenzione dell’impianto in modo da consentire il regolare svolgimento della gare di campionato, con consequenziale soggezione in caso di inottemperanza alla sanzione della perdita della gara (“in quanto fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara” giusta l’art. 17, comma 1, C.G.S.). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff.n. 380 del 27.1.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Calcio a 5 Raiano avverso decisioni merito gara calcio a 5 Raiano/Bisceglie Calcio a 5 del 3.12.2005 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, quando l’arbitro sospende la gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di giuoco al 13° del 2° tempo, essendo penetrata dalla copertura dell’impianto acqua piovana che aveva invaso il terreno di giuoco rendendo impossibile la prosecuzione dell’incontro. Al momento dell’iscrizione al campionato la società deve dimostrare di avere la indisponibilità di un impianto di giuoco che risponda ai requisiti richiesti dalla divisione Calcio a Cinque. Pertanto, essendo riscontrabile dagli atti che la causa dell’infiltrazione di acqua che ha determinato l’impraticabilità del terreno di giuoco riconducibile sicuramente al cattivo stato di manutenzione, o logoramento, della copertura dell’impianto, e non essendo stato peraltro adeguatamente provata l’eccezionalità dell’evento meteorologico.
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