Massima n. 288721

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 165/CGF Riunione del 23 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 222/CGF Riunione del 19 giugno 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore I.P., attualmente tesserato A.S.D. Real Boschese, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidopingMassima: Il calciatore squalificato per violazione della normativa antidopingè inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.
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