Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 167/CGF Riunione del 24 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 238/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell’1.4.2008 Impugnazione - istanza:Ricorso della S.C. Domus Bresso avverso decisioni merito gara Bergamo Calcio a 5/Domus Bresso del 29.3.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che squalificato per una giornata effettiva di gara con Com. Uff., nelle giornate successive di svolgimento del relativo campionato è risultato sempre essere stato incluso nella distinta dei giocatori presentata all’arbitro. L’art. 45, comma 2, impone di ritenere, come risulta in modo chiaro dal testo della norma considerata, specificamente applicabile tale disposizione ai soli campionati in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Anzi, proprio il distinto ambito di riferimento della disposizione citata rispetto a quella che deve invece essere applicata nella controversia de qua, cioè l’art. 19, comma 10, induce a trarre dal confronto tra le due disposizioni gli elementi che valgono a differenziare la disciplina da esse rispettivamente disposta, nel senso che mentre nel testo dell’art. 45 l’utilizzo dell’avverbio “automaticamente“ vale effettivamente a produrre l’effetto sostenuto nel ricorso, cioè l’applicazione senza declaratoria del Giudice della squalifica per una giornata all’atleta che è stato espulso nel corso di una gara, nel testo dell’art. 19 lo stesso avverbio è utilizzato invece per indicare il minino edittale della sanzione che deve essere pronunciata da parte del Giudice Sportivo a carico dell’atleta per il medesimo evento, in quanto è espressamente previsto il potere del giudice stesso di aggravare, in relazione alla specificità del caso concreto, la sanzione da irrogare. In altri termini, la pronuncia del Giudice Sportivo risultante dal Com. Uff. unicamente nel caso disciplinato dall’art. 45 è da ritenere abbia valore solo ricognitivo, e il Comunicato stesso mera portata notiziale, mentre nel caso disciplinato dall’art. 19 la pronuncia del Giudice Sportivo ha valore pienamente costitutivo dell’effetto sanzionatorio, e il Com. Uff. portata determinante la decorrenza della sanzione concretamente comminata, decorrenza che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, è stabilita a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato stesso. Pertanto, la errata applicazione della norma rilevante per la specifica fattispecie, concretata nella partecipazione del calciatore a tutte le gare ufficiali che hanno avuto luogo a partire dalla data di giuridica decorrenza della sanzione sportiva, ha prodotto l’effetto che la squalifica comminata al calciatore stesso non è stata scontata. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 3 - www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2006 - www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Miral 98 avverso decisioni merito gara Amatori Vis Farindola/Miral 98 dell’11.1.2006 Massima: Quando nel referto originale dell’arbitro - successivamente corretto dallo stesso ed inviato per le vie brevi tramite il Comitato Regionali Arbitri alla società interessata – è indicato come calciatore espulso dal campo un calciatore non espulso, la società rispetta il principio dell’automatismo, quando non fa partecipare alla successiva gara il calciatore effettivamente espulso dal campo ed indicato nella correzione al referto.Il principio dell’”automatismo” della sanzione sancito dall’art. 41 comma 2 C.G.S., impone come unico obbligo alle società, al di là del contenuto del referto di gara, il divieto di schierare il calciatore nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui lo stesso è stato espulso direttamente dal terreno di gioco, senza che sia necessario uno specifico provvedimento del Giudice Sportivo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 7 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 133 del 21.4.2005 Impugnazione - istanza:Appello F.C. Serra S. Abbondio avverso decisioni merito gara Serra S. Abbondio/P.S.V. Nerone del 30.3.2005 Massima: Non opera il principio dell’automatismo della squalifica, nel caso in cui il calciatore, sedendo in panchina, non comprende di essere stato espulso, in quanto l’arbitro non ha estratto il cartellino rosso. (Il caso di specie: In sede di audizione, l’arbitro ha chiarito di aver identificato il calciatore attraverso il numero 14 che questi recava su di un indumento; di non aver estratto nell’occasione dell’allontanamento il cartellino rosso e di non aver detto all’interessato che doveva ritenersi espulso; di non aver riportato a fine gara tale “espulsione” nella distinta che deve essere riconsegnata alla società interessata). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Atletico Andria avverso decisioni merito gara Atletico Andria/Barletta del 18.4.2004 Massima: L’art. 17, comma 2, C.G.S., fa espressamente salva l’ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come è noto, applicabile nell’ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica”. Ciò, indubitabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall’espulsione dal campo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel caso di specie, che il calciatore fu espulso nel corso della gara, l’automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla gara successiva), indipendentemente dall’avventura pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 10 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 148 del 23.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Fincantieri calcio avverso decisioni merito gara Ariano Irpino/Fincantieri Calcio Palermo del 10.3.2004 Massima: L’art. 14 comma 9 C.G.S. si applica soltanto ai campionati professionistici, mentre per quelli dilettantistici, opera l’art. 17, comma 2 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 15 Dicembre 2003 n. 1 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo Pol. Mastrati avverso decisioni merito gara Mastrati/Carpinone del 28.9.2003 Massima: Sulla base dell’art. 41 comma 2 C.G.S. “il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo”. L’art. 41 comma 2 C.G.S. deroga, infatti, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (escluse quelle delle categorie “pulcini” e “esordienti”) a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 stesso codice. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 10 Dicembre 2003 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003 Impugnazione - istanza: Reclamo del Minisoccer Barra avverso decisioni merito gara calcio a cinque Minisoccer Barra/Boscotrecase del 18.10.2003 Massima: Sulla base dell’art. 41 comma 2 C.G.S. “il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo”. L’art. 41 comma 2 C.G.S. deroga, infatti, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (escluse quelle delle categorie “pulcini” e “esordienti”) a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 stesso codice. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 8 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Casalbore avverso decisioni merito gara Pianigrotta/ Pol. Casalbore del 16.3.2003 Massima: Il calciatore espulso dal campo, che ha impedito di fatto e con violenza al d.d.g. di notificargli immediatamente l’espulsione dal campo deve intendersi a tutti gli effetti espulso e come tale automaticamente squalificato per la gara successiva, a norma dell’art. 41, comma 2, C.G.S. oltre poi alla irrogazione della squalifica più elevata per il comportamento tenuto. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Amiata avverso decisioni merito gara Amiata/Montieri del 23.2.2003 Massima: L’art. 41 comma 2 C.G.S. prevede la squalifica automatica del calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale anche in assenza di declaratoria del Giudice Sportivo. E ciò anche qualora l’arbitro abbia erroneamente indicato il calciatore tra i giocatori ammoniti e successivamente in sede di chiarimenti inviava un supplemento di rapporto in cui precisava di aver erroneamente riportato il nominativo del calciatore tra gli ammoniti anziché tra gli espulsi e confermava l’espulsione diretta del calciatore. Consegue la posizione irregolare del calciatore se prende parte alla gara immediatamente successiva. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’E.U.S. Villanova avverso decisioni merito gara Fontanarosa/Villanova del 16.3.2002 Massima: Quando il calciatore è espulso dal campo per doppia ammonizione, ma nel successivo Comunicato Ufficiale viene riportata, invece, l’ammonizione con diffida, deve ritenersi ininfluente l’omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della squalifica essendo essa l’automatica conseguenza dell’espulsione dal campo, per cui il calciatore per l’automatismo delle sanzioni non può partecipare alla gara immediatamente successiva a quella in cui è stata disposta l’espulsione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 11 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 1 del 5.7.2001 Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Usmate avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato 2001/2002, inflittagli a seguito di deferimento del Presidente della L.N.D. per violazione degli artt. 1 e 7, C.G.S., in ordine alla partecipazione del calciatore R.F. a n. 2 gare in posizione irregolare. Massima: Quando dagli atti ufficiali risulta che il calciatore non venne affatto espulso dall’arbitro durante la gara, ma venne “allontanato” dall’arbitro al 47° del secondo tempo, non è applicabile al caso l’ipotesi di squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, prevista per i calciatori espulsi dall’art. 36 comma 2 C.G.S. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’ 1 giugno 2001 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 76 del 3.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello dello Sporting Club Due Ponti avverso decisioni merito gara Sporting Club Due Ponti/Forum del 3.3.2001 Massima: Il reclamo con il quale la società chiede la vittoria a tavolino per posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria - sulla circostanza che questi non poteva partecipare perché espulso nella precedente gara e pertanto doveva ritenersi automaticamente squalificato per una giornata di gara – non trova accoglimento quando il nominativo del calciatore non risulta nell’elenco dei calciatori squalificati per una gara per automatismo pubblicato sul comunicato ufficiale, né risulta espulso dal referto della gara precedente. Ciò anche qualora a sostegno della propria versione dei fatti, la società rileva che lo stesso presidente della società avversaria ha dichiarato per iscritto, con nota diretta alla Commissione Disciplinare, che effettivamente il calciatore era stato espulso nella gara precedente a quella in contestazione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 22 dicembre 1999 n. 4 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.R. Urbinelli avverso decisioni merito gara Avis Montecalvo/Urbinelli del 9.10.1999 Massima: È ormai ius receptum, in applicazione di norma regolamentare, che, nell’ambito delle competizioni organizzate dai Comitati Regionali, l'espulsione di un calciatore dal campo di giuoco comporta la squalifica automatica per una giornata senza necessità della declaratoria del Giudice Sportivo. Da tale disposizione discende che la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale da parte di quest'ultimo non ha valore di atto costitutivo della squalifica, ma soltanto di atto dichiarativo. Le società, pertanto, sono obbligate a non impiegare il calciatore nella gara immediatamente successiva a quella in cui è stato espulso. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 18 marzo 1999 n. 3 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 28.1.1999 Impugnazione - istanza: Appello della Nuova Brindisi Sport avverso decisioni merito gara Trepuzzi/Nuova Brindisi Sport del 6.1.1999 Massima: L'automatismo previsto dall'art. 36 comma 2 C.G.S. può trovare applicazione esclusivamente nelle gare della squadra nella quale il tesserato giocava quando è avvenuta l'infrazione che ne ha determinato l'espulsione, mentre solo dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale che ha riportato la squalifica "a tempo" è precluso al calciatore lo svolgimento di attività sportiva in ogni ambito della F.I.G.C. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 11 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 26.3.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Nicola avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Ponticelli/S. Nicola del 4.3.1998 Massima: Per il principio dell'automatismo delle sanzioni conseguenti alle espulsioni dal campo il calciatore non può partecipare alla gara immediatamente successiva, versando pertanto in posizione irregolare, anche quando risulta in atti che l'arbitro della gara ha dichiarato di aver espulso il calciatore, ma di aver omesso di indicare tale espulsione nel referto per dimenticanza. Il calciatore, quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in contestazione immediatamente successiva. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C - Riunione del 12 Febbraio 1998 - n. 5 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. 25 del 15.1.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Montelupo 1930 avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Juniores Signa/Montelupo 1930 del 20.12.1997 Massima: E' sancito in termini inequivoci, non suscettibili d'interpretazione diversa (art. 36 comma 2 C.G.S.) che, nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il calciatore espulso durante l'incontro è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, per cui, nella consapevolezza della sussistenza della sanzione, la mancata partecipazione alla gara successiva implica l'esecuzione del provvedimento disciplinare. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 9 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 175 del 15.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. San Severo avverso decisioni merito gara San Severo/A. Toma Maglie del 15.12.1996 Massima: L'art. 9 comma 8 ter C.G.S. laddove prevede che "nel caso di espulsione per doppia ammonizione, il tesserato sarà automaticamente squalificato per una gara", non esclude, per come è formulato, l’intervento del Giudice Sportivo, la cui pronuncia sarà quindi costitutiva e non dichiarativa della squalifica. L'avverbio "automaticamente”, non seguito da esemplificazioni (come nel caso previsto dal citato art. 36, dove si parla espressamente di squalifica "senza declaratoria del Giudice Sportivo") sta infatti solo a significare che quel Giudice avrà l'obbligo di infliggere la sola squalifica, e non diversa sanzione, al trasgressore. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 14 dicembre 1995 n. 2 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Dom. Uff. n. 29 del 3.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Bayern Caserta avverso decisioni merito gara Bayern Caserta/Pontelatonese del 15.10.1995 Massima: Ai sensi dell'art. 36 comma 2 C.G.S., nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza che sia richiesta la declaratoria del Giudice Sportivo. Da ciò consegue che nell'ipotesi dell'aggravamento di tale sanzione, la trascrizione ad opera del competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale non ha valore di atto costitutivo della squalifica per una giornata, che opera prima ed indipendentemente dalla trascrizione che ha, invece, carattere costitutivo relativamente all'aggravamento della sanzione. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 8 – www.figc.it  Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 68 del 21.6.1995 Impugnazione - istanza: Appello del C.S.R. Scandicci Calcio avverso decisioni merito alla gara finale Nazionali Allievi Dilettanti Valleverde Riccione/Scandicci Calcio del 14.5.1995 Massima: Il calciatore che incorre nella quarta ammonizione, ai sensi dell'art. 9 comma 8 C.G.S., è squalificato automaticamente per un gara, per cui è priva di effetti la sanzione a tempo che gli viene comminata dal Giudice sportivo, in quanto la stessa rappresenta una pena diversa non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per tale fattispecie. Ne consegue che il calciatore, qualora la sua squadra non partecipi ad alcuna gara durante il periodo della sanzione a tempo, è comunque tenuto a scontare la squalifica automatica nella prima gara utile, in mancanza si trova ad essere in posizione irregolare.
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