Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 10 Giugno 2011 n.1, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 16 Giugno 2011 e su www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 26.05.2011 Impugnazione Istanza:1) Ricorso A.S.D. Pol. Vigor Perconti avverso le sanzioni :- dell’inibizione fino al 31.8.2012 inflitta al sig. A.C.;- dell’inibizione fino al 30.4.2012 inflitta al sig. T.R.;- dell’inibizione fino al  31.10.2011 inflitta al sig. C.C.; - dell’ammenda di € 1.500,00 e penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nel campionato Giovanissimi Elite stagione sportiva 2011/2012 inflitta alla società; inflitte a seguito di Deferimento del Procuratore Federale in relazione al tesseramento del calciatore D.S.. Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione fino al 31.1.2012, mentre la società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00 e punti 4 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Elite Stagione Sportiva 2011/2012 per aver tesserato un calciatore infrasedicenne, residente in Lesina, come calciatore residente in Roma facendolo partecipare nella Stagione Sportiva 2009/2010, nelle fila di detto sodalizio, a ben 15 gare del Campionato Regionale Giovanissimi Elite senza aver né richiesto, né ottenuto la deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, N.O.I.F. e, quindi, in posizione di tesseramento irregolare. Anche i dirigenti accompagnatori che hanno firmato le distinte di gara sono sanzionati. Senza voler sottovalutare l’importanza della norma violata, varata dal legislatore federale a tutela dei giovani calciatori, è da valutare anche che i soggetti coinvolti nella vicenda svolgono la loro attività dirigenziale a titolo del tutto amatoriale in una società che partecipa al Campionato Regionale di Prima Divisione con strutture organizzative e disponibilità alquanto limitate che se non valgono ad elidere responsabilità disciplinari possono però venir considerate per attenuarne gli effetti. Proprio in virtù di tale rilievo questo Collegio ritiene più corrispondente ai parametri di equità e proporzione, regolanti l’aspetto sanzionatorio. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN del 26 Maggio 2011 n.1 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (467) – Deferimento della Procura Federale a carico di: D.S. (calciatore tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti e nella stagione sportiva 2010/2011 per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), R.T. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), C.C. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), A.O. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la Soc. Villacidrese Calcio Srl), A.C. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con poteri di rappresentanza legale della Soc. ASD Pol. Vigor Perconti), S.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Villacidrese Calcio Srl) e delle Società ASD Pol. Vigor Perconti e Villacidrese Calcio Srl (nota n. 7743/48pf10-11/SP/blp del 18.4.2011). Massima:La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nel Campionato Allievi Nazionali nella stagione sportiva 2011/2012 per la violazione dell’art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver richiesto il tesseramento del calciatore senza produrre la necessaria documentazione finalizzata ad ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra Regione ed avergli fatto disputare numerose gare del campionato nazionale allievi senza regolare tesseramento. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.500,00 e la penalizzazione di punti 8 in classifica da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Elite nella stagione sportiva 2011/2012 per la violazione dell’art. 1, co. 1, e art. 10, co. 2, CGS, e art. 40, co. 3 e 3 bis, NOIF per aver richiesto il tesseramento del calciatore senza produrre la necessaria documentazione finalizzata ad ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra Regione ed avergli fatto disputare numerose gare del campionato regionale giovanissimi senza regolare tesseramento. Si rileva che l’irregolarità alla quale tutti i soggetti deferiti hanno inteso informare il tesseramento e l’utilizzo del calciatore trova preciso riscontro anche nelle richieste effettuate dagli organi federali, mai riscontrate dai diretti interessati, che hanno pacificamente posto in essere comportamenti contrari alla lettera dell’art. 40, co. 3, NOIF, ed alle altre norme contestate, così come modificato dal CU n. 157/A del 17.6.2009, che subordina l’autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di specifici documenti. L’assenza di malafede o la circostanza che i competenti uffici non abbiano sollevato tempestivamente questioni sul tesseramento del giovane, da un lato, non esclude l’antigiuridicità del contegno posto in essere, conformemente alla giurisprudenza formatasi nel tempo, dall’altro, non esime chi ha agito dall’uniformarsi alle regole, obbligo che trova il suo presupposto logico giuridico nel rispetto dell’art. 1 CGS che impone ai tesserati l’adozione di comportamenti leali, corretti e probi. Tale principio informatore consente una copertura di fattispecie assistite. Il calciatore è sanzionato con la squalifica per otto giornate di gara.
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