Massima n. 287103
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore S.N., all’epoca dei fatti esserato per La Euro Chieti 2007 ed attualmente tesserato in favore dell’A.S.D. Virtus Cupello, per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I.Massima: In mancanza di indicazione da parte dell’atleta del domicilio sul verbale di prelievo antidoping la comunicazione allo stesso del risultato delle analisi presso la società di appartenenza è del tutto regolare e in ogni caso la contestazione diretta dell’addebito disciplinare equivale sostanzialmente alla comunicazione all’atleta dell’accertamento della positività delle analisi, dal momento che quanto agli effetti è del tutto idoneo a consentire allo tesso di esercitare il proprio diritto di difesa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.