Massima n. 287037

 Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 1 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore S.N., all’epoca dei fatti tesserato per LA Euro Chieti 2007 ed attualmente tesserato in favore dell’a.S.D. Virtus Cupello, per violazione dell’art. 2.1 delle norme sportive antidoping del C.O.N.I.Massima: Il calciatore può richiedere l’effettuazione delle controanalisi.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 3/4 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 204 del 16.1.2004Impugnazione - istanza: Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta al calciatore M.B. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidoping. Appello del calciatore M.B. avverso la sanzione della squalifica di mesi sei dal 17.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidopingMassima: Il calciatore risultato positivo in occasione del controllo antidoping disposto per la gara può chiedere le analisi di revisione, da svolgersi presso lo stesso Laboratorio di analisi antidoping.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 9 Febbraio 2004 n. 1/2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 193 dell’8.1.2004Impugnazione – istanza: Appello del calciatore K.M. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto a decorrere dal 23.10.2003, inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione della normativa antidoping. Appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso la sanzione della squalifica di mesi otto, inflitta al calciatore M.K. a seguito di proprio deferimento per violazione della normativa antidopingMassima: Nell’ambito della disciplina degli adempimenti conseguenti ai casi di positività, di cui all’art. 10 del Regolamento antidoping, il diritto dell’atleta, e del perito di parte, di assistere alle analisi di revisione, sancito dal comma 5 della citata disposizione, non può essere interpretato, anche in ossequio ai principi di celerità ed efficienza della procedura, quale diritto di “interagire” in una sede dialettica e collaborativa di “confronto scientifico” (non possono trovare spazio, tra l’altro, i principali processuali del diritto comune circa i poteri del consulente di parte in sede istruttoria), bensì quale forma di garanzia de visu della regolarità procedimentale, al fine anche di acquisire elementi che possono costituire base di esercizio delle eventuali azioni di tutela da esperirsi nelle sedi opportune. Seppur, dunque, non è consentito un momento potenzialmente proficuo e compresente di partecipazione procedimentale, il diritto alla difesa dell’atleta interessato non ne viene per nulla sminuito.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 9,10 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di lire 100.000.000, inflitte al calciatore D.E. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore D.E. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 17.5.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000, inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antido­ping del C.O.N.I.Massima: Va disattesa l'eccezione di nullità della procedura di controanalisi, formulata dal calciatore reclamante, ed essenzial­mente fondata su varie irregolarità procedurali, che vanno dalla mancata attribuzione alla parte di un campione al momento del prelievo all'effettuazione delle controanalisi da parte dello stesso laboratorio che aveva eseguito l'analisi sul campione A, e riguardano anche le persone presenti durante l'effettuazione delle controanalisi nonché il soggetto di fatto responsabile per l'esecuzione delle operazioni in argomento. Le difformità evidenziate, nella loro portata, non si appalesano di natura tale da mettere in discussione la complessiva validità e attendibilità delle procedure adottate in sede di controanalisi, nonché dei relati­vi risultati tenuto conto anche che l’art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O. in data 14 giugno 1995, sembra ricollegare l'effetto della nullità della procedura solo ad una elencazione tassativa di vizi nel cui ambito non possono essere fatte rientrare le difformi­tà di cui si discute. Del resto le anomalie riscontrate, non inficianti l'intera procedura e gli esiti ottenuti sono da ricondursi anche ad interventi di organi terzi, che nel caso del procedimento istruttorio dinanzi al Giudice Ordinario in sede civile, sono stati peraltro sollecitati dalla stessa difesa del calciatore e che comunque non hanno sostanzialmente compromesso la catena custodiale del campione.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 7, 8 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 47 del 29.8.2001Impugnazione - istanza: Appello dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000. inflitte al calciatore T.S. a seguito di proprio deferimento. Appello del calciatore T.S. avverso le sanzioni della sospensione per mesi 5 dal 14.6.2001 e dell’ammenda di L. 50.000.000 inflitte a seguito di deferimento dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima: Il Regolamento dell’Attività Antidoping, nella versione vigente (di cui al Com. Uff. n. 33 del 21 agosto 2001) in effetti prevede, da una parte, che il campione deve essere com­posto da una “quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml" (art. 9, comma 9) e, dall’al­tra che "una volta prodotto il campione l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico, trava­sa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità". Orbene, la difesa del reclamante sostiene che il contenuto del flacone B fosse pari a 23 ml e non al minimo tassativamente prescritto di 25 ml (ovvero 1/3 di 75 ml). Ma, come ben rilevato dalla Commissione chiamata a giudicare in primo grado, le dif­formità evidenziate, nella loro portata, non si appalesano di natura tale da mettere in dis­cussione la complessiva validità e attendibilità delle procedure adottate. In sede di controanalisi, tenuto conto anche che, in effetti, l’art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O., in data 14 giugno 1995, sembra collegare l’effetto della nullità della procedura solo ad una elencazione tassativa di vizi nel cui ambito non può essere fatta, ad alcun titolo, rientrare la difformità di cui si discute. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l’insufficiente contenuto del campione destinato alle controanalisi non può assurgere a vizio iniziale, inficiante l’intera procedura, della catena custodiale dell’intero campione. Per di più non sostenuta da particolare pregio, e quindi inidonea ad inficiare le risul­tanze della procedura, si rivela l’argomentazione dell’attuale reclamante, il quale, traen­do spunto dal disposto letterale del richiamato Regolamento Antidoping,osserva che mentre sembrerebbe ammesso un certo margine di approssimazione nella determinazio­ne della quota di campione da destinare al flacone A), testimoniato dall’utilizzazione del­l’avverbio quantitativo "circa", per l'aliquota B) tale margine di discrezionalità e approssi­mazione non sarebbe riconosciuto, come confermato dal mancato utilizzo del richiamato avverbio. L’argomentazione non appare consistente oltre infatti a doversi ribadire che nel caso di specie si é eventualmente assistito a una difformità di rilevanza quantitativa pressoché trascurabile (2 ml in meno rispetto ai 25 ml prescritti), la quale, soprattutto, non ha inciso ai fini della regolarità e della completezza degli accertamenti da svolgersi, come eviden­ziato anche dalla nota integrativa al verbale di apertura in controanalisi del campione redatto a cura del Laboratorio Antidoping della F.M.S.I. la formulazione letterale del testo regolamentare non può giungere a provare guanto preteso dalla difesa dell’atleta recla­mante. A tacer d’altro, il riconoscere un margine di approssimazione per l’aliquota da destina­re al flacone A), testimoniato dall’utilizzo dell’avverbio quantitativo "circa", comporta necessariamente, in via derivata, che anche per l’aliquota necessaria per il raggiungimento dell’intero (il rimanente 1/3 del campione da destinare al flacone B), seppur in assenza di analoga previsione normativa, debba ammettersi un margine di difformità tollerabile. La percentuale di 1/3 del volume originario del campione prodotto, da immettersi nel flacone B), si riferisce sempre, infatti, al volume complessivo, che deve essere almeno pari a 75 ml da ripartirsi con un minimo di approssimazione secondo le percentuali descritte, non imponendo il Regolamento un quantitativo minimo inderogabile, da immet­tersi nel flacone B), pari a 25 ml.  Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 6 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 16 del 27.7.2001Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.F. avverso le sanzioni della squalifica per mesi 10 dal 27.4.2001 e dell’ammenda di L. 100.000.000 e di controlli antidoping, a sorpresa, a cura dell’uffi­cio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per la durata di mesi 6, a decorrere dalla scadenza della squalifica, a norma dell’art 13 comma 6 del Regolamento Antidoping, inflitte a seguito di deferi­mento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.Massima:Gli errori e le omissioni lamentati dalla difesa (in particolare: erronea indicazione della data di svolgimento della gara, mancata indicazione del sesso dell'atleta, non corrispondenza dell'ora di arrivo al controllo con quella effettiva, non coincidenza dei codici alfanumerici relativi ai flaconi ed ai contenitori indicati nel verbale con quelli materialmente apposti sugli stessi), non rientrano fra quelli che, secondo la normativa antidoping in vigore, producono la nullità dei verbali di controllo. L'elencazione di tali vizi (insufficienza della catena custodiale del campione, difetti riguardanti i sigilli, mancanza di firma dell'atleta sul verbale di prelievo) deve ritenersi tas­sativa, onde le altre irregolarità, risoltesi in difetti puramente formali (cosiddetti "vizi minori") non sono idonee ad inficiare gli atti dalla intera procedura.Massima: I risultati dell'esame Dexa e dell'esame tossicologico consentono di escludere solo l'uso massiccio o protrat­to nel tempo di sostanze anabolizzanti, mentre non consentono di rilevare una assunzio­ne sporadica o quantitativamente limitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it