Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 166/CSA del 27 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 971 del 25.3.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Cornedo/A.S.D. C5 Palmanova

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore il cui tesseramento sia stato formalmente revocato dal competente ufficio tesseramenti solo 3 giorni dopo lo svolgimento della garaLe coordinate normative vengono individuate, infatti, nell’articolo 61, comma 6, delle N.O.I.F. a tenore del quale «II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società». Nel caso de quo si evidenzia, infatti, che il provvedimento di revoca del tesseramento è pervenuto all’indirizzo della A.S.D. C Palmanova in data 12.3.2021, ossia tre giorni dopo lo svolgimento dell’incontro e che nessuna responsabilità può addebitarsi in capo alla società resistente. In ragione di ciò, pur riconoscendo la singolarità di quanto accaduto all’interno dell’ufficio tesseramenti, questa Corte ritiene il reclamo non fondato poiché la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso (in termini, decisione di questa Sezione n. 96/2019-20).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0096/CSA del 15 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 273 del 13 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/A.S.D. ATHLETIC C5

Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore allorquando la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara tra l’A.S.D. Bergamo e l’A.S.D. Athletic e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 20 del 10/06/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015

Parti: USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti

Massima: Il Collegio rigetta il ricorso teso all’annullamento della delibera della CSA che ha confermato la decisione del GC con la quale la società è stata sanzionata con la perdita della gara per la posizione irregolare della calciatrice il cui tesseramento, è stato dichiarato nullo dalla Commissione Tesseramenti, sollecitata proprio dal Giudice Sportivo

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 29 ottobre 2010 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010. Parti: S.S.D. Vigor Cisterna contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Lazio Massima: La società, a seguito di deferimento è sanzionata con la sola ammenda e non anche con la penalizzazione di punti 1 classifica come deliberato dalla CDN per aver fatto partecipare a n. 2 gare il calciatore in posizione irregolare di tesseramento in quanto annullato dall’Ufficio  Tesseramenti  del  C.R., poiché risultava tesserato con altra società. Nel caso di specie la società è  stata  indotta  in  errore dall’altra società con la quale il calciatore era tesserato ed  ha  commesso  la  violazione  contestatale  in  assoluta buona fede. L’altra società, infatti, sottoponendo alla stessa la lista di trasferimento a titolo definitivo del calciatore senza essere in quel momento l’effettiva  società  titolare  del  tesseramento  (per  aver  colpevolmente  omesso  di depositare in precedenza l’accordo di risoluzione del trasferimento temporaneo dello stesso), ha portato la società a credere che il trasferimento fosse regolare.  La decisione  impugnata della CDN ha correttamente  individuato  la responsabilità della società  istante nell’aver  tesserato  il calciatore omettendo di  verificare presso  gli uffici  competenti  la  sua posizione di tesseramento.  Tale  condotta  viene  sanzionata  dall’art.  10,  comma  2,  della  C.G.S. secondo  cui  “le  attività  attinenti  al  trasferimento,  alla  cessione  del  contratto  e  al tesseramento di calciatori devono  essere svolte conformemente alle disposizioni  federali  ed ai regolamenti  delle  Leghe”.  Per  tale  condotta  l’art.  10,  comma  3,  prevede  il  minimo edittale  dell’ammenda  (“Salva  l’applicazione  di  disposizioni  speciali,  alle  società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al comma 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda”). L’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione  da  infliggere  all’Istante.  È  noto  il  consolidato  orientamento  dei  Collegi  arbitrali  di  questo  Tribunale,  secondo  cui  il  potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione” (v. Volpi + altri c. FIGC, 11 novembre 2009, in www.coni.it). Nel  caso  in  esame,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  FIGC,  l’Arbitro Unico ritiene  che  esistano  numerosi  elementi  di  fatto,  risultanti  dalla  documentazione  in atti,  idonei  a  determinare  una  differente  valutazione  sia  del  coinvolgimento  della Istante  nella  violazione,  sia della  congruità  della  sanzione  ad  essa  comminata. Tali elementi  portano  a  concludere  che,  irrogando  una  sanzione  consistente complessivamente  in  un  punto  di  penalizzazione  in  classifica  per  la  stagione 2010/2011  e  nell’ammenda  di  Euro  300  (trecento/00),  la  Commissione  Disciplinare Nazionale  non  abbia  fatto  una  esatta  applicazione  del  principio  della  congruità  e della  proporzione  tra  violazione  e  sanzione,  anche  in  relazione  alle  responsabilità degli altri protagonisti della vicenda. Per quanto riguarda l’entità della sanzione da irrogare, la FIGC ha evidenziato che la irregolare  posizione  in  campo  di  un  giocatore  debba  essere  sempre  perseguita  con severità. Pur condividendo,  in via di principio,  tale assunto, si rileva che  il risultato  delle gare è stato, nei  fatti,  influenzato molto  limitatamente.  In uno dei due  incontri disputati dal calciatore è stata nettamente sconfitta dalla per 4 a  1. Dunque, le conseguenze della irregolarità si sono riverberate su di una sola gara ufficiale, peraltro non di campionato.  L’Arbitro Unico  non  condivide  pienamente  la  posizione  espressa  in  udienza  dalla FIGC, secondo cui  in tutti  i casi di  irregolare tesseramento (e conseguente  irregolare posizione  in  campo  del  calciatore  tesserato)  occorra  sempre  irrogare  una  sanzione consistente  in  uno  o  più  punti  di  penalizzazione,  vista  la  gravità  della  violazione. Posto  che  –  sine  dubio  –  tale  orientamento  debba  essere  condiviso  per  la  grande maggioranza dei casi,  l’Arbitro Unico ritiene che,  in via eccezionale e  limitatamente alle  competizioni  regionali,  possa  invece  considerarsi  congruo  comminare  la  sola sanzione  dell’ammenda  – prevista  come minimo  edittale  dall’art.  10,  comma  3,  del C.G.S.  –  quando  concorrano  cumulativamente  le  seguenti  circostanze:  a)  la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore  da  parte  di  altri  affiliati  o  tesserati  che  siano  i  principali  responsabili dell’irregolarità  del  tesseramento;  c)  una  situazione  di  nulla  o  molto  limitata influenza  sui  risultati  agonistici  (al  più  una  gara,  come  nel  caso  di  specie);  d)  la comprovata  esistenza  di  ulteriori  conseguenze  negative  già  subite  dalla  società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi).  D’altronde, de iure condendo, resta sempre aperta la possibilità per la FIGC di modifica del  testo  dell’art.  10,  comma  3,  del  C.G.S.  prevedendo  uno  o  più  punti  di penalizzazione come minimo edittale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 ottobre 2010 – www.coni.it  Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con C.U. n. 8/CDN del 29  luglio  2010. Parti: S.S.D. VIGOR CISTERNA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e COMITATO REGIONALE LAZIO Massima TNAS: (1) E’ noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali del TNAS, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione”. Massima TNAS: (2) In tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorre sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione. Massima TNAS: (3) In via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, può invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del CGS – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie), d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi). Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.22/CDN del 21 Ottobre 2010 n.3- www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 8 del 29.7.2010 Impugnazione – istanza:(63) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società ASD Parete Calcio (ammenda € 500,00) a seguito di proprio deferimento . Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 e non con la sola ammenda di € 500,00. Escluso che possa ritenersi applicabile al presente deferimento l’art. 46 comma 6 CGS, in quanto essa si riferisce alle regole procedurali afferenti ai ricorsi avverso la regolarità delle gare ed ai reclami avverso la posizione di tesserati partecipanti alla gara e non ai deferimenti, deve invece ritenersi applicabile al caso in esame l’art. 17 comma 8 CGS, il quale applica alla società la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara a cui partecipano calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla società stessa, sia stato successivamente revocato il tesseramento. Nel caso in esame, il tesseramento del calciatore in favore della società era stato annullato perché trasmesso dalla società al competente ufficio del Comitato Regionale oltre i termini fissati per i tesseramenti. In merito all’entità della sanzione, questa Commissione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ritiene di dover applicare la penalizzazione di che trattasi non in base al criterio dell’automatismo (un punto per ogni gara), bensì in base a criteri di natura equitativa, desumibili dal successivo art. 18 comma 1 inciso G) CGS, in relazione al grado maggiore o minore di colpa che si riscontra nel caso concreto. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN del 29 Luglio 2010 n. 2-3-4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 154 del 10.6.2010 Impugnazione – istanza: (370) – Appello della Procura Federale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla soc. SSD Vigor Cisterna (ammenda € 300,00), emessa a seguito di proprio deferimento. (371) – Appello della società AS Terracina 1925 srl avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al sig. F.D.F. (presidente) e la penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato ove si è verificata la violazione e ammenda € 2.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale. (372) – Appello del sig. M.M. (calciatore della soc. AS Terracina 1925 srl) avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2010/2011 per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore che ha partecipato ad una gara del campionato di Eccellenza ed alla semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza. Il caso di specie: La società aveva trasferito il calciatore a titolo definitivo ad altra società e tale tesseramento era stato dichiarato nullo in quanto il calciatore in data 11 settembre 2009 dalla stessa società era stato già ceduto in prestito ad altra società ancora. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 70/CDN  del 01 Aprile 2009  n. 1/2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 66 del 22.1.2009 Impugnazione - istanza:  (141) – Appello della società ASD Pisoniano avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e punti 4 di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Impugnazione - istanza:  (149) – Appello del sig. G.B. (presidente della Soc. ASD Pisoniano) avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: La società, ai sensi dell’art. 18 CGS è sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso per aver tesserato un calciatore, il cui tesseramento è stato poi dichiarato nullo per la sussistenza di un precedente e valido tesseramento. Ciò, anche in considerazione del fatto che non è stato provato in alcun modo un intento doloso della società e del suo Presidente diretto ad utilizzare illecitamente il calciatore quanto piuttosto un comportamento negligente degli stessi. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 69/CDN  del 26 Marzo 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009 Impugnazione - istanza: (157) – Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruita’ della sanzione (ammenda € 300,00) inflitta alla società ASD Trevignano a seguito di proprio deferimento Massima: La società, ai sensi dell’art. 18 CGS è sanzionata con la penalizzazione di punti (1) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso per aver inserito in distinta di gara un calciatore, la cui richiesta di aggiornamento tessera, era stata annullata in quanto già tesserato per altra società. Infatti, ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all’ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l’ammenda (lettera b). L’applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della, dev’essere alla stessa comminato, a nulla rilevando che il calciatore non era stato utilizzato nel corso della gara, atteso che la mancata utilizzazione del calciatore inserito in distinta esclude ai sensi dell’art. 17 comma 5 CGS la penalizzazione della perdita della gara, ma non l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla norma.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 38/CDN  del 26 novembre 2008  n.  2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - C.U. n. 33 del 3.10.2008 Impugnazione - istanza: (63) – Appello della societa’ AS Gregnah Hippogroup Capannelle avverso le sanzioni della squalifica per 4 gare ai calciatori F.M., E.B., L.T., l’inibizione per mesi 2 ai dirigenti D.G., L.T., R.F. e alla società l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (5) in classifica per aver schierato in dieci gare del campionato di terza categoria alcuni calciatori in posizione irregolare in quanto tesserati per altra Società. Nel caso di specie la Società aveva presentato all’organo competente la richiesta di tesseramento dei calciatori, ma il tesseramento era stato respinto, trattandosi di calciatori già vincolati e la Società ne era stata immediatamente informata.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 60/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 201/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Calcio a 5 Imola avverso decisioni merito gara Cadoneghe Futsal/Calcio a Cinque Imola del 20.10.2007

Massima: E’ in posizione regolare il calciatore che risulta tesserato per la FIGC al momento della disputa della gara. In sede di ricorso avverso il risultato di gara per (presunta) posizione irregolare di calciatori che vi hanno partecipato, non è consentito pronunciare ignorando – o comunque derogando - dalle risultanze comunicate in proposito dall’Ufficio preposto; ogni competenza al riguardo spetta in via esclusiva ed in primo grado alla Commissione Tesseramento, mentre la stessa Corte potrà delibare, in eventuale seconda istanza, i provvedimenti adottati dalla detta Commissione ove tempestivamente e ritualmente gravati. Pare opportuno soggiungere che la pronuncia di revoca di un tesseramento non sembra poter influenzare gare giocate in precedenza dal calciatore che, al momento di disputare quegli incontri, risultava tesserato per la F.I.G.C.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio avverso decisioni merito gara Nuova Dimensione Calcio/Vis P. S.Elpidio C. Faleria del 22.1.2006

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore il cui tesseramento veniva revocato dal Comitato Regionale con efficacia retroattiva in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio avverso decisioni merito gara Faleria/Nuova Dimensione Calcio del 4.2.2006.

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore il cui tesseramento veniva revocato dal Comitato Regionale con efficacia retroattiva in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all’art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C - Riunione del 14 aprile 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 588 del 12.4.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. C.R. Pro Scicli avverso decisioni merito gara Atletico Calcio A 5/Pro Scicli dell’8.4.2006

Massima: L’eventuale revoca dei tesseramenti dei calciatori in qualità di “dilettanti italiani (status 3) (accertamento della falsità delle relative carte di identità) non comporterebbe la sanzione sportiva della perdita della gara, in quanto l’efficacia retroattiva di detta revoca, non risulta contemplata dalla fattispecie normativa di cui all’art. 42 lett. a) ultima parte delle N.O.I.F.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello U.S. Torre avverso la sanzione dalla penalizzazione di n. 20 punti in classifica per la stagione sportiva 2004/2005 e l’ammenda di € 52,00, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto

Massima: Con motivazione del tutto condivisibile, i primi giudici hanno ritenuto di riscontrare una stretta affinità, che giustifica l’adozione della stessa sanzione, fra l’ipotesi in cui fin dall’origine la Società ha fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento privo di tesseramento e quella disciplinata dall’art. 12, 8° comma C.G.S., in cui la società fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 1 Giugno 2005 n. 1,2 – www.figc.it Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. 183 del 20.5.2005 Impugnazione - istanza: Appello U.S.Venafro avverso decisioni merito gara Venafro/Bitonto del 26.9.2004. Appello U.S. Bitonto avverso decisioni merito gara Venafro/Bitonto del 26.9.2004 Massima: La posizione irregolare per invalidità del tesseramento comporta per costante e consolidata giurisprudenza, la sanzione sportiva della perdita della gara, a nulla rilevando le posizioni soggettive delle parti in ordine al presupposto che ha originato l’irregolarità. Massima: L’art. 12, comma 8, C.G.S. prevede la penalizzazione in classifica nel caso in cui il tesseramento sia stato successivamente revocato dalla F.I.G.C. Massima: Quando emerge che il tesseramento del calciatore è viziato sin dall’origine in ragione delle false dichiarazioni e delle falsità documentali utilizzate all’uopo, non può parlarsi di revoca, ma di annullamento, e pertanto, l’art. 12 C.G.S. non può trovare applicazione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Calcio Pellaro avverso decisioni merito gara Bocale A. Segato/Calcio Pellaro del 23.10.1999 Massima: Quando la società propone reclamo alla Commissione Disciplinare per la posizione irregolare di tesseramento del calciatore e nelle more del procedimento interviene la decisione della Commissione Tesseramenti (che dichiara la regolarità del tesseramento), qualora detta ultima decisione non venga impugnata alla CAF, diventando così definitiva, l’impugnazione alla CAF della decisone della Commissione Disciplinare inerente il merito del tesseramento sarà respinta. Massima: Il deliberato della Commissione Tesseramenti - divenuto definitivo per mancanza di impugnazione - fa stato nel giudizio disciplinare, nel senso di sancire la irregolarità del tesseramento del calciatore e, quindi, della sua partecipazione alla gara in oggetto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997

Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Trevigliese avverso decisioni merito gara Borgosesia/Trevigliese del 14.9.1997

Massima: L’errore dell’Ufficio Tesseramento, che prima annulla il tesseramento del calciatore e poi revoca tale nullità, non incide sulla regolarità della gara, per cui la società non può invocare la ripetizione della gara per non aver potuto schierare in campo il proprio calciatore. (Nel caso di specie la reclamante si doleva di non aver potuto utilizzare in una gara di campionato un proprio calciatore, a seguito dell'errata segnalazione di nullità del di lui tesseramento, da parte del competente Ufficio di Lega, che poi revocava la predetta comunicazione e riteneva che ciò avesse influito sulla regolarità della gara).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 21/Disc. del 6.3.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.P. Real Monreale avverso decisioni merito gara Real Monreale/Atletico Stella D’Oriente del 2.2.1997 Massima: La società che ottiene il regolare tesseramento del calciatore non è sanzionata con la perdita della gara, anche qualora in seguito a reclamo per posizione irregolare di tesseramento avanzato dalla società avversaria, viene dichiarata la nullità del tesseramento dalla Commissione Tesseramenti (all’uopo investita del giudizio di accertamento dalla Commissione Disciplinare) in quanto il calciatore, non poteva essere posto in lista di svincolo dalla precedente società.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22lDisc. del 13.3.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Quisquinese avverso decisioni merito due gare per partecipazione del calciatore G.V. in posizione irregolare.

Massima: E’ prevista la squalifica del calciatore, la punizione sportiva della perdita di alcune gare, nonché l’ ammenda a carico della società, quando, ai sensi dell’ art. 40 commi 4 e 6 N.O.I.F. e dell’art. 7 comma 5 a) C.G.S. una società partecipante al Campionato di 2^ Categoria abbia tesserato e quindi schierato per alcune gare un calciatore tesserato presso un’ altra Federazione (Tedesca), il cui tesseramento è stato poi revocato.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 37/C Riunione del 6 giugno 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.Magenta avverso la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, in relazione all’impiego del calciatore C.M.

Massima: Il provvedimento di revoca del tesseramento da pare della Federazione, ai sensi dell'art. 42 N.O.I.F., ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento. La revoca è quindi, inidonea a spiegare i suoi effetti nei confronti di gare disputate in data anteriore.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 147 del 5.4.1996I

mpugnazione - istanza: Appello dell’Arci Caccia S. Basilio Calcio avverso decisioni merito gara Arci Caccia S. Basilio Calcio/Tecnocasa Torre Maura dell’11.2.1996

Massima: E’ illegittimo l’impiego del calciatore in campo in occasione della gara, successivamente alla quale il tesseramento è stato revocato perché invalidamente ottenuto (nella relativa richiesta il calciatore era stato indicato con il cognome esatto, ma con il nome diverso). Si ha la posizione irregolare del calciatore e la conseguente punizione sportiva della perdita della gara.

 

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