Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0169/CSA del 11 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6.02.2024
Impugnazione – istanza: - A.C. Bra A.S.D./Alcione Milano SSD A RL
Massima: Confermata la sanzione della perdita della gara inflitta alla società per avere violato la norma sull’impiego dei calciatori cd. “giovani”, avendo schierato in campo il calciatore ….., il quale sarebbe nato non già il 22 agosto 2005, come da documentazione presentata all’atto del tesseramento, bensì il 24 agosto 2002, come risultante da copia del passaporto e altra documentazione prodotta in atti….A seguito di istruttoria eseguita mediante acquisizione di relazione dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la LND (nella quale si informava che il calciatore Diop “nato il 22/08/2005”, risultava “essere tesserato per la ALCIONE MILANO SSD ARL dal 25/08/2023”), nonché di relazione della Procura Federale (nella quale si evidenziava come non fosse stato possibile addivenire a certezza circa la data di nascita del calciatore) il Giudice Sportivo respingeva il ricorso e omologava il risultato di gioco di 0 a 1 maturato fra le squadre all’esito della gara……Occorre premettere, in fatto, che dalla relazione predisposta dall’Ufficio Tesseramento e relativi allegati emerge come il D. sia allo stato (e risultasse già, al tempo dello svolgimento della gara) regolarmente tesserato, con matricola n. 1084793, per la società Alcione Milano, e dal relativo tesseramento lo stesso risulta nato il “22/08/2005”. Il che è già di suo sufficiente a confermare la regolare partecipazione dello stesso alla gara, nella qualità di calciatore cd. “giovane”: come la giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, infatti, non può sostenersi “un’artificiosa separazione ed indipendenza dello status del calciatore dalla sua posizione di tesseramento. È sin troppo evidente, difatti, che un calciatore può assumere un determinato status (o qualifica che dir si voglia) solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma ovviamente con la medesima decorrenza” (CSA, III, n. 113 2022/2023). In tale prospettiva, è dal tesseramento che dipende il riconoscimento a un calciatore di un dato status o qualifica (nella specie, quale calciatore “giovane”) ai fini della corrispondente partecipazione alle gare; per questo, al contempo, la sussistenza di un tesseramento che esprima siffatta qualifica è sufficiente, in costanza di sua validità (e, dunque, fino a sua eventuale revoca), alla regolare partecipazione del calciatore alle gare in termini corrispondenti alle risultanze del detto tesseramento. Di qui l’infondatezza del reclamo proposto dalla Bra. A ciò si aggiunga peraltro che, nella specie, la reclamante non ha fornito elementi tali da dimostrare che la Alcione abbia commesso l’infrazione dedotta. Anzitutto, emerge dalle distinte prodotte dalla Alcione in gara - e utilizzate quindi dall’arbitro ai fini del riconoscimento dei calciatori - che il D. è stato identificato a mezzo di carta di identità n. …. Alla luce di ciò, tale riconoscimento (in sé non contestato dalla reclamante) offre prova che il calciatore D. presente in campo il giorno della gara coincideva con la persona identificata a mezzo della detta carta d’identità. Quest’ultima, pure presente fra la documentazione in atti, reca la data di nascita del 22 agosto 2005, e coincide dunque con le risultanze del passaporto n. ….., pure riportante tale data di nascita. Ne consegue che, una volta avvenuta l’identificazione del D. a mezzo della suddetta carta di identità (le cui risultanze coincidono, come osservato, con quelle del richiamato passaporto) le deduzioni della reclamante si risolvono a ben vedere nel contestare il contenuto intrinseco di tali documenti (la cui validità non è posta in discussione), e nel predicare la prevalenza sugli stessi di altro passaporto (o altre dichiarazioni, prive peraltro di natura documentale sulla nascita, quali dichiarazioni di altre società o tesserati, o indicazioni presenti nella certificazione medica) recante una diversa data di nascita. Il che non vale di suo, a ben vedere, a superare il contenuto dei suddetti documenti, né a fornire evidenza di diversi dati anagrafici del D.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 36 del 02/05/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 318 CSAT 21 del 23 febbraio 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta Società istante avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 291 del 7 febbraio 2023, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Dilettantistica Iccarense, è stata irrogata, in primo grado, alla odierna istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara A.S.D. Accademia Trapani - Pol. Dil. Iccarense del 29 gennaio 2023
Impugnazione Istanza: A.S.D. Accademia Trapani / Polisportiva Dilettantistica Iccarense / FIGC / LND / Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Massima:. Accolto il ricorso della società avverso la decisione della CSAT che le aveva inflitto la sconfitta in merito alla regolarità della gara per non aver più schierato in campo, a seguito dell’espulsione del calciatore under 2023, altro calciatore della stessa età e per l’effetto annullata la decisione…. per il Campionato di Promozione 2022/2023 (come del resto usualmente disposto dalla LND) sono stati imposti dei limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, prevedendo che le Società partecipanti abbiano l’obbligo di impiegare - sin dall’inizio e per l’intera durata delle partite e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno due calciatori individuati, secondo una prestabilita data di nascita, quali under. A detta regola corrisponde una precisa eccezione relativa ai casi di “espulsione dal campo”. Ritiene questo Collegio che la norma sia chiara nel prescrivere il mantenimento in campo di almeno due calciatori c.d. under per la durata della gara e nel concedere una deroga, ergo avere in campo un solo under, nelle ipotesi, tra l’altro, di espulsione di uno di questi. Ora, la Corte Sportiva ed il Giudice Sportivo in precedenza, hanno ritenuto che la Società Accademia Trapani, nonostante l’espulsione di uno dei tre calciatori under inizialmente schierati, avrebbe potuto (rectius, dovuto) continuare a impiegarne due in campo. L’interpretazione fornita dai giudici di merito è errata. Infatti, lo spirito della prescrizione di cui si discute è sì chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di due calciatori under; ma la circostanza, come accaduto nel caso di specie, di averne schierati tre sul campo di giuoco, in luogo della prescrizione minima di due, fa sì che, al momento della espulsione del portiere della ricorrente, si rientrasse, comunque, nell’ipotesi di eccezione prevista dalla norma. Apertis veribis, considerato il tenore della predetta eccezione alla soglia minima, aver schierato in campo un numero superiore a due (tre nella specie) non può condurre ad eccettuare l’ipotesi eccezionale di mantenimento di un solo under in campo, obbligando le squadre a mantenere, invece, due giocatori under sul terreno di gioco. Una simile lettura è invero priva di ogni fondamento normativo, atteso che la regola non prescrive differenze relative al numero di under schierati inizialmente e/o il ripristino del numero minimo di giovani in caso di espulsione e, pertanto, considerato che l’esimente dell’espulsione vale sempre ed in ogni caso in assenza di una previsione di segno contrario per la quale tale eccezione possa essere applicabile solamente (come sostenuto dai giudici di merito) quando l’espulsione provoca, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento minimo degli under in campo, è da ritenersi legittimo l’operato della ricorrente. Conseguentemente, la condotta tenuta, in concreto, dalla odierna ricorrente (una volta subita l’espulsione del portiere under), consistita nell’ingresso di un estremo difensore over in sostituzione di uno degli altri due under rimasti sul terreno di gioco, si poneva e si pone in linea con la suddetta normativa regolamentare: l’Accademia Trapani poteva continuare la partita con un solo under e questo è ciò che è effettivamente accaduto dal 5° al 49° minuto del secondo tempo. Va, pertanto, affermato il principio di diritto secondo il quale la soglia minima di presenza in campo di almeno due under, con la previsione della tipizzazione della eccezione relativa al caso della espulsione di uno dei due, con la conseguente possibilità di rimanere con un solo under in campo, prescinde dalla circostanza che una compagine abbia inizialmente deciso di schierare più di due under in campo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. SANDONA’ 1922 A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANDONÀ/ADRIESE DEL 28.04.2019
Massima: Durante la gara hanno sempre preso parte almeno un calciatori un calciatore “giovane” classe 2000 (oltre a tre classe 1999), così come previsto dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2019 emanato dalla L.N.D. – Dipartimento Interregionale per cui la stessa ha avuto esito regolare….Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto per le medesime ragioni in parte già evidenziate dal Giudice Sportivo. E’ pacifico, sia perché risulta dal referto arbitrale (e dalla successiva nota di chiarimento del 29.4.2019), sia perché riconosciuto dalla stessa A.C. Sandonà, che le due sostituzioni sono state effettuate dalla U.S.D. Adriese in un unico contesto (a differenza della fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato dalla reclamante): cioè entrambe al 39° del 2° tempo ed a gioco fermo. Ciò significa che la U.S.D. Adriese ha assicurato la partecipazione alla gara di un calciatore classe 2000 senza soluzione di continuità, in quanto neppure per un momento le due squadre si sono confrontate senza la presenza contemporanea di almeno 4 calciatori giovani (tra cui almeno uno della classe 2000), così come impone il C.U. L.N.D. – Dipartimento Interregionale n. 1 del 2.7.2019. La diversa interpretazione prospettata dalla reclamante è contraddetta sia dalla lettera che dalla ratio della suddetta normativa regolamentare. Il punto C) del suddetto Com. Uff. prevede infatti che “…le società partecipanti al campionato di serie D hanno l’obbligo di impiegare…almeno quattro calciatori giovani…”, laddove il verbo “impiegare” lascia evidentemente presupporre l’utilizzo effettivo dei calciatori medesimi, nel senso della necessità di un loro apporto agonistico allo svolgimento della gara: ciò in piena sintonia con la ratio perseguita dalla norma medesima, facilmente ravvisabile nell’esigenza di favorire lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori mercè il loro impiego effettivo nel corso delle gare, esigenza che certo non verrebbe salvaguardata, come nella specie, nel caso di un mero “ingresso” in campo per pochi secondi, a cui non abbia fatto seguito la ripresa del gioco. Ritenuta pertanto insussistente la prospettata irregolarità e conseguentemente corretto lo svolgimento della gara, il reclamo deve essere respinto.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 12/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016
Massima: La CSA annulla la delibera del GS che aveva sanzionato la società con la perdita della gara perché a seguito delle sostituzioni non aveva rispettato l’impiego di giovani calciatori di cui al Com. Uff. n. 1 lett. c) del Dipartimento Interregionale del primo luglio 2016. La società ha esibito il certificato di identità personale dei calciatori, una serie di fotografie personali dei due calciatori in divisa da gioco e alcuni fotogrammi tratti dalla partita per cui all’esito dell’istruttoria tenutasi dalla Procura Federale dimostrano che la società ha rispettato la normativa in materia.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARAVAGGIO/PRO SESTO DEL 29.3.2015
Massima: Corretta è la decisione del GS che ha sanzionato la società con la perdita della gara per la violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2014 del Dipartimento Interregionale della L.N.D. della F.I.G.C che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi; - 2 nati dal 1° gennaio 1995 in poi; - 1 nato dal 1° gennaio 1996 in poi, a nulla rilevando che tale violazione si è verificata per un
brevissimo arco temporale (precisamente dal 21° al 23° minuto del secondo tempo di giuoco) ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la prima sostituzione e la seconda sostituzione.. Pertanto è sufficiente a concretizzare l’infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro “giovani”, quando la squadra sia al minimo di presenze di ”giovani” secondo le fasce previste, l’impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché “giovane”, ma che alteri in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell’osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di ”giovani”. La partecipazione come impiego in gara deve intendersi come utilizzazione effettiva nella gara indipendentemente dal ruolo nella squadra e dal contributo attivo o meno al gioco o di semplice presenza in campo di gara con palla in gioco, cioè a partita giocata, per poterla considerare infrazione suscettibile della sanzione della perdita della partita a tavolino” (cfr. Decisione dell’Alta Corte di Giustizia del CONI n. 6/2011).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 14 del 18/05/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2015)
Parti: U.S.D. Feltrese Prealpi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Veneto Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Il Collegio di Garanzia rigetta il ricorso con il quale la società ha chiesto di annullare la delibera federale con la quale le era stata inflitta la punizione della perdita della partita e la sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica per non aver utilizzato, a partire dal 24º minuto del primo tempo, almeno un giocatore nato dopo il 1 gennaio 1996, in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di campionato di eccellenza. La penalizzazione in classifica è configurabile in quanto la fattispecie, rientra nell’art. 17, co. 5, CGS FIGC (partecipazione alla gara di calciatori che non vi avrebbero potuto prendere parte lett. a), comma questo che rinvia al comma 1 il quale testualmente recita: “fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1”. La decisione della corte di secondo grado della FIGC non può essere censurata sotto il profilo di legittimità, al quale questo Collegio ex art. 54, 1° c., CGS, deve limitare la propria indagine. Ed invero, il comunicato ufficiale relativo al campionato di eccellenza chiariva, quale motivazione dell'obbligo di impiego di calciatori di giovane età, pacificamente violato dalla società, “l'intento di perseguire una maggiore valorizzazione dei divari e attuare una sana politica del risparmio”: si tratta dunque di interesse di carattere generale e inderogabile, il cui mancato rispetto contrasta con il canone di comportamento secondo lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis co. 1 CGS cit. Il comunicato ufficiale n. 1 del 3 luglio 2014, quale norma subprimaria dell’ordinamento sportivo FIGC, non aveva dunque il compito di innovare l'apparato sanzionatorio previsto dalle norme primarie - e così dal codice di giustizia sportiva - bensì quello più limitato di prevedere la disciplina imperativa della partecipazione al campionato di eccellenza, facendo rinvio implicito alle norme primarie per l'eventuale violazione dei precetti, ivi contenuti, volti a dettagliare (quanto all’età) la fattispecie di “posizione irregolare” dei calciatori, regolata in via generale dall'articolo 17 CGS sopra richiamato. Nel caso concreto, la finalità della prescrizione di necessario inserimento nella rosa dei calciatori di giovani atleti rende dunque la violazione della medesima rilevante anche rispetto alla citata norma generale di cui all'art. 1 bis. co. 1, CGS (richiamato, come si è detto, dall'articolo 17 co. 1). Va aggiunto infine - pur ritenendo questa corte che la determinazione in concreto del quantum della sanzione, se sia stata fatta corretta applicazione delle norme interne che la prevedono, e della qualità della stessa, debba essere tendenzialmente lasciata alle singole giustizie domestiche delle federazioni - che la penalizzazione in classifica è stata limitata, dalla corte di secondo grado della FIGC, al minimo edittale di un punto, verosimilmente per salvaguardare non già un principio di afflittività della sanzione, quanto quello dell’effettività della medesima e di eguaglianza di trattamento. E’ evidente infatti, da un lato, che nel caso concreto la perdita a tavolino della partita sarebbe stata di pressoché nulla effettività rispetto alla società ricorrente, che aveva già perso sul campo l'incontro, mentre, per altro verso, l'applicazione esclusiva di tale sanzione indurrebbe una ingiustificata diseguaglianza rispetto al caso in cui la stessa fosse inflitta a chi avesse in precedenza vinto sul campo la partita.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 21 dicembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 204/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Coop. Atlante avverso decisioni merito gara Coop. Atlante/Bergamo Calcio a 5 del 10.11.2007 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara di calcio a 5, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. per non aver provveduto a schierare, in occasione dell’incontro in oggetto, tre giocatori nati successivamente al 31.12.1985, così come previsto dalle disposizioni diramate con Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2007/2008. La società non può ritenersi aver assolto all’obbligo sopra menzionato, pur avendo indicato nella distinta dei calciatori presentata all’arbitro tre atleti in possesso del previsto requisito dell’età, in quanto uno dei tre, cittadino albanese del 1987, risultava tesserato come dilettante extracomunitario, in applicazione della normativa ex art. 40, p. 11, sub 1 e 2, N.O.I.F., e quindi doveva essere escluso dal novero dei tesserati “Under 21” per esplicita previsione delle norme contenute nel Com. Uff. n. 1. Il Com. Uff. n. 1 2007/2008, lett. f), dispone che: “Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori [cioè, i tre “Under 21”] dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 8 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 2.3.2006- www.figc.it Impugnazione - istanza: Appello della dell’U.S. Pedrocca avverso decisioni merito gara Pedrocca/Rezzato del 15.1.2006 Massima: Non viola l’obbligo di impiego di giovani calciatori nati in un determinato anno in poi la società che a seguito dell’infortunio del calciatore (classe 87) decide di non sostituirlo e continuare la partita in inferiorità numerica. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 dicembre 2005 n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 40 del 3.11.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Fermignanese avverso decisioni merito gara U.S. Fermignanese/U.S. Caldarola dell’11.9.2005 Massima: In merito all’obbligo di impiego minimo di calciatori nati in un determinato anno, gli atti ufficiali di gara, univoci e non contraddittori, hanno natura probatoria privilegiata, non potendo essere disattesi da diverse versioni fornite dagli interessati. Invece i rapportini compilati dall’arbitro e consegnati ai dirigenti delle società, non hanno connotazioni di ufficialità e costituiscono meri strumenti di lavoro. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 27 Aprile 2005 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005 Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Sfarandina avverso decisioni merito gara Sfarandina/Santangiolese del 6.3.2005 Massima: L’assunto della ricorrente, secondo la quale si sarebbe trattato di un duplice errore di trascrizione delle sostituzioni commesso dall’arbitro, mentre in realtà la società avrebbe sempre mantenuto la presenza in campo di almeno cinque calciatori “giovani”, non trova alcun riscontro negli atti di gara ed in particolare nello statino di fine gara sottoscritto anche dal dirigente della stessa ricorrente. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2005 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Castelnuovo Val di Cecina avverso decisioni merito gara Castelnuovo Val di Cecina/Valdicecina del 7.11.2004 Massima: L’obbligo di impiego per tutta la durata della gara stessa di calciatori nati in un determinato anno in poi, non è violato quando le sostituzioni sono avvenute a gioco fermo, e pertanto alla ripresa del gioco erano regolarmente in campo tutti i calciatori nati in un determinato anno in poi. (Il caso di specie: Al minuto 36 del secondo tempo chiesta una sostituzione ed effettuata, dopo altra sostituzione, pure effettuata dalla squadra avversaria, sempre a gioco fermo, si procedeva ad altra sostituzione, atta a riportare in campo calciatori giovani aventi le caratteristiche richieste. Il fatto che il gioco non sia ripreso, neppure per un attimo, prima della seconda sostituzione, esclude che il modo in cui si è provveduto ai cambi abbia influito in qualsiasi maniera sul potenziale tecnico delle due squadre, relativamente al prescritto impiego di giocatori giovani, cosa questa che conferma la validità della gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Interfive Vigevano avverso decisioni merito gara Karmaland/Interfive Vigevano del 21.2.2004 Massima: Nell’ambito delle competizioni di calcio a 5 la disposizione di cui al C.U. n. 1/2003 della Divisione Calcio a Cinque riguardante i “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” che recita: “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”, fonda la sua ratio nel favorire concretamente la presenza e la partecipazione agonistica alle gare di giovani calciatori. Infatti è evidente che siffatto intendimento non può dirsi conseguito nel caso di inserimento “virtuale” in distinta di tre calciatori provvisti del requisito dell’età, non accompagnato dalla effettiva presenza in campo degli stessi. (Il caso di specie: il giovane calciatore è inserito in distinta ma si presenta in campo, effettuando il riconoscimento successivamente all’inizio della gara). Massima: La contemporanea utilizzazione dei tre giovani calciatori (nati in un determinato anno in poi) non è obbligatoria viste le particolari modalità di giuoco del calcio a cinque, il cui regolamento consente la sostituzione volante. Proprio alle peculiarità del giuoco si riferisce la citata circolare n. 1 precisando che “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 104 del 29.3.2004 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Bocchigliero avverso decisioni merito gara Cropalati/Bocchigliero del 7.3.2004 Massima: Nell’ambito del campionato di seconda categoria occorre schierare in campo per tutta la durata della gara due calciatori “fuori quota”. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Procedimento interpretativo d’ufficio degli artt. 40, comma 1, e 42, comma 2, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine a quesiti diversi, circa i limiti della competenza del giudice sportivo nei casi di irregolare svolgimento della gara. Interpretazione: Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell’obbligo di impiegare, per il tempo e secondo il numero stabilito dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo dinanzi al Giudice Sportivo. Quest’ultimo può procedere anche d’ufficio, disponendo la modifica, in danno delle predette società, del risultato conseguito in campo. L’art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva sulle infrazioni riguardanti l’attività agonistica, è il Giudice Sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali che in primo grado adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali. La chiara dizione della norma porta a concludere che il giudice di primo grado ben può anche d’ufficio (e cioè per la semplice circostanza che gli siano stati trasmessi documenti ufficiali relativi alla gara dai quali risulti la commissione di infrazioni rilevanti) adottare i provvedimenti di propria competenza. Tra essi va certamente compreso quello – espressamente attribuitogli dall’art. 42, comma 2, lett. a) dello stesso Codice – della modifica del risultato ufficiale della gara conseguito sul campo laddove ne ricorrano le condizioni, come avviene nel caso di mancata osservanza della normativa in materia di schieramento di calciatori fuori quota fissata, sulla base del potere loro devoluto dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., dalle Leghe di competenza. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Nuova Daunia avverso decisioni merito gara Minervino Murge/Nuova Daunia del 18.1.2004 Massima: In caso di violazione di carattere anche solo formale di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici, l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla semplice violazione della norma. Consegue la necessità di irrogare alla società la sanzione normativamente prevista per tale violazione - cioè quella della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003 Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Borgo a Mozzano avverso decisioni merito gara Montignoso/Borgo a Mozzano del 28.9.2003 Massima: Quando il direttore di gara ha riconosciuto che le sostituzioni sono avvenute in contemporanea e senza alcuna violazione degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F., relativi all’impiego di “giovani” calciatori e che il suo errore è stato causato “da tracce di una precedente annotazione sul taccuino, non completamente cancellata e che “la modifica di quanto (in un primo tempo indicato sul rapporto di gara), è avvenuta a seguito di una lunga riflessione, maturata dopo avere letto il reclamo ed avere ripercorso mentalmente i fatti accaduti”, consegue, che deve prestarsi fede alla predetta dichiarazione del direttore di gara, che costituisce integrazione del rapporto stilato il giorno della partita, spiegando le ragioni del cambio di versione. Va ricordato, infatti, che, nell’ordinamento calcistico, sul piano probatorio, costituisce principio consolidato quello della prevalenza, tra le varie versioni, di quella del direttore di gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 17 Novembre 2003 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003 Impugnazione - istanza: - Reclamo dell’A.C. Cordignano avverso decisioni merito gara Cordignano/Portogruaro del 5.10.2003 Massima: Viene irrogata alla società la punizione sportiva della perdita della gara per non aver ottemperato all’obbligo di disputare per tutta la durata della gara con un determinato numero di calciatori nati da un determinato anno in poi e ciò anche nel caso in cui la violazione sia stata posta in essere per soli 3 minuti. La violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S., l’automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa. In caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all’attività dell’Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell’incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull’andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell’apporto del singolo calciatore rispetto all’andamento complessivo della gara ed all’evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella fattispecie) ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull’andamento della stessa - ma soprattutto perché l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l’efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Eur Coop avverso decisioni merito gara Leonessa/ Eur Coop del 16.3.2003 Massima: È principio affermato da sempre dalla CAF che la presenza di un calciatore non avente titolo a prendere parte ad una gara è suscettibile di sanzione nel solo caso in cui partecipi effettivamente alla gara e ne alteri lo svolgimento apportando alla squadra che se ne avvale un contributo irregolare. Tanto è vero che la semplice indicazione del calciatore nella distinta di gara, non seguita dalla effettiva entrata in campo nel corso della stessa, è da sempre ritenuta irrilevante non incidendo sulla regolarità della gara. In definitiva sono l’effettivo svolgimento della gara e la concreta partecipazione del calciatore in posizione irregolare che assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione; sanzione che perde ogni motivo di essere inflitta nel caso in cui il calciatore non prende parte alla gara o, a maggior ragione, questa non viene disputata. Applicando il principio appena visto al caso in cui la società partecipa alla gara senza la presenza di determinati calciatori nati in un determinato anno in poi, ma la gara non viene disputata per impraticabilità del campo di giuoco (causa forza maggiore), la posizione dei calciatori indicati in distinta a seguito del riconoscimento non produce alcun effetto sulla gara atteso che la stessa va ripetuta per causa di forza maggiore. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione del 8 maggio 2003 n.15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 62 ell’11.4.2003 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Montepetriolo avverso decisioni merito gara casa del Diavolo/Montepetriolo del 2.3.2003 Massima: Le sostituzioni che incidono sulla regolarità della gara (obbligo di mantenere per tutta la durata dell’incontro calciatori di una determinata età) sono provate mediante il referto arbitrale ed anche attraverso le dichiarazioni dell’arbitro e del cartoncino dallo stesso utilizzato per le annotazioni delle sostituzioni. (Nel caso di specie la Commissione Disciplinare, con procedimento esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della prima fase della sua audizione, con riferimento non solo all’atteggiamento di assoluta sicurezza e pieno convincimento che hanno caratterizzato tali dichiarazioni (confermate dopo l’espresso invito a ben ricordare le circostanze oggetto dell’interrogatorio), ma anche con riferimento al “cartoncino” prodotto dal direttore di gara a giustificazione del successivo ripensamento: in proposito, infatti, la Commissione Disciplinare motiva la propria decisione non ritenendo “...di poter considerare il frutto di questi secondi ripensamenti efficaci ai fini del decidere perché... si richiamano ad un ‘cartellino di gara’ da cui non si evince alcun chiaro elemento obiettivo di riscontro a quanto affermato dallo stesso arbitro nella seconda fase della sua audizione dal momento che il detto cartellino si presenta caratterizzato da diverse abrasioni e segni, peraltro indecifrabili che non depongono certo per una seria sua autenticità ai fini probatori...”). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003 Impugnazione - istanza:Appello dell’Interclub Aidone-Morgantina avverso decisioni merito gara Castel di Judica/Interclub Aidone-Morgantina del 16.2.2003. Massima: La società che ha nonostante l’indicazione nella lista dei quattro calciatori fuori quota, ne aveva utilizzato nel corso della gara soltanto tre non incorre nella sanzione sportiva della perdita della gara. Infatti, è orientamento pacifico della CAF che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori fuori quota dà luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori fuori quota superiore al consentito. In ogni altro caso la partecipazione alla gara è meramente passiva e poiché non dà luogo ad alterazione alcuna dello svolgimento della stessa non può essere oggetto di sanzione. Pere cui l’inosservanza della prescrizione di riportare in distinta il nominativo “di massimo tre calciatori nati prima dell’1.1.1972, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara”, non può comportare in alcun caso la perdita della partita se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati, in numero superiore al consentito, nel corso della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003. Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Orbetellana avverso decisioni merito gara Arcidosso/Orbetellana del 22.12.2002. Massima: La mancata presenza in campo di due calciatori nati a partire da un determinato anno in poi non integra la violazione dell’art. 34 bis NOIF, allorquando dei detti calciatori uno è stato espulso e l’altro uscito dal campo per infortunio e la società ha terminato la gara in nove uomini. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003. Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Troia avverso decisioni merito gara Real Barletta/ Troia del 5.1.2003 Massima: Il comunicato della L.N.D. n. 1 della stagione 2002-2003 che, al punto A) Attività di Società; 1) Comitato Interregionale; A/1 Campionato Nazionale Dilettanti lettera b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, prevede la partecipazione dall’inizio e per l’intera durata della gara di calciatori con relative fasce di età, precisa al penultimo capoverso l’eccezione del numero di calciatori presenti sul rettangolo di gioco in caso di espulsione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 30 gennaio 2003 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Pomigliano est avverso decisioni merito gara Pomigliano Est/Comprensorio Stabia del 2.11.2002. Massima: Il divieto di utilizzare più di un determinato numero di calciatori fuori quota, e cioè di calciatori più adulti le cui prestazioni vanno considerate per definizione di livello superiore, muove dall’esigenza di non snaturare le caratteristiche di un campionato previsto ed organizzato per atleti al di sotto di una certa età e dunque dalla duplice necessità di limitare il numero dei fuori quota per ciascuna gara e di impedire che una squadra se ne avvalga, a svantaggio dell’altra, in misura complessiva superiore alla consentita. Così stando le cose, fissato in n. 4 il numero dei fuori quota, non è seriamente contestabile che il farne scendere in campo un numero superiore, sia pure non contemporaneamente, fa venir meno l’esigenza di non alterare la fisionomia del campionato ed arreca alla squadra che se ne avvale un vantaggio indebito nei confronti dell’altra, posto che le potenzialità di 5 calciatori fuori quota invece di 4 consentono alla squadra che li schiera anche non contemporaneamente prestazioni di livello certamente superiore. La società che non ottempera a tale disposizione è sanzionata con la perdita della gara per aver posto in essere atti che hanno determinato la irregolarità della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 27 gennaio 2003 n. 11 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Corsico 1908 avverso decisioni merito gara Pro Gaggianese/Corsico 1908 del 27.10.2002 Massima: La non contestuale presenza in campo di due giocatori nati in un determinato anno in poi (a partire dal 1° gennaio 1982) non integra la violazione dell’art. 34 N.O.I.F., quando è stato ritenuto, dalla Commissione Disciplinare, privo di conseguenze rispetto all’andamento della gara poiché si sarebbe protratto per meno di un minuto e, anche secondo quanto riferito dal Direttore di gara, a gioco praticamente fermo. Spetta agli Organi di Giustizia Sportiva l’apprezzamento circa la sussistenza e l’entità dell’influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara. Ne consegue che, in virtù dei fatti sopra esposti, non può essere irrogata alla società la sanzione della perdita della gara per il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere in contestualmente in campo determinati calciatori nati in indeterminato anno in poi. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 72 del 10.5.2002 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Ortygia avverso decisioni merito gara Ortygia/Cese del 5.5.2002 Massima: La società non viola l’obbligo di mantenere in campo determinati calciatori nati in un determinato anno in poi, quando tale situazione è stata causata dall’errore di arbitro, il quale in sede di supplemento del rapporto ha evidenziato che incorso in errore nell’annotazione delle sostituzioni non correttamente riportate nel referto. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 del 21.3.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cologna Spiaggia avverso decisioni merito gara Acli Passo Cordone/Cologna Spiaggia del 2.2.2002 Massima: La società non viola alcun obbligo di mantenere in campo e per tutta la durata della gara un calciatore nato in un determinato anno in poi, allorquando in seguito all’infortunio di questi, non procede ad alcuna sostituzione e finisce la gara in dieci uomini. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002 Impugnazione - istanza: Appello della Pro Casteldaccia avverso decisioni merito gara Pro Casteldaccia/Or.Sa. P.G. del 5.1.2002 Massima: L’art. 34 bis N.O.I.F. al secondo comma recita: il mancato impiego dei calciatori alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall’ordinamento interno delle Leghe, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal previdente art.7 comma 5 (attuale art. 12 comma 5/ C.G.S.). A tal fine fa fede il referto di gara e lo statino redatto dall’arbitro e consegnato alle società che lo hanno sottoscritto. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 10.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. A. Toma avverso decisioni merito gara stella Jonica Taras/Toma dell’11.11.2001 Massima: L’obbligo di schierare schierare in campo, per tutta la durata della gara, il numero minimo richiesto di calciatori juniores, viene meno nel caso in cui un calciatore juniores venga espulso, con la conseguenza che la società continuerà a disputare la gara con i rimanenti calciatori juniores ancora in campo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera dello Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 de 12.12.2001 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Atletico Furci avverso decisioni merito gara Atletico Furci/Bosco Acireale Terme del 25.11.2001 Massima: La società viola l’obbligo di mantenere in campo determinati calciatori nati in un determinato anno in poi, quando tale circostanza emerge dal referto di gara dell’arbitro ed anche dallo statino di gara sottoscritto dal dirigente della società. Consegue la sanzione della perdita della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 21.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Serrese avverso decisioni merito gara Serrese/ Roccella del 21.4.2001 Massima: L’inosservanza della norma dell’obbligo di impiego di calciatori nati da un determinato anno in poi comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 7, comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell’art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., a nulla rilevando il fatto che tale obbligo non è stato rispettato per soli pochi minuti, in particolare dal 44° del 2° tempo in poi. È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 4 maggio 2000 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com. Uff. n. 39 del 30.3.2000 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. B. Nazzaro Chiaravalle avverso decisioni merito gara B. Nazzaro Chiaravalle/Sassoferrato Calcio del 30.1.2000 Massima: La Società ha l'obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata della gara” almeno due calciatori nati in un determinato anno in poi, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede, infatti, limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito della gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale, comporta l' applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7. comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis NOIF. (Nel caso di specie la società non aveva osservato il suddetto obbligo per soli 3 minuti ovvero dal 22' al 25' del primo tempo). Massima: La disposizione regolamentare sull’obbligo di impiego durante tutta la gara di due calciatori nati in un determinato anno in poi è di natura inderogabile e prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000 Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Gruppo Ti avverso decisioni merito gara Calcio Gruppo Ti/Vairano Scalo del 28.11.1999 Massima: L'obbligo di schierare, per tutta la durata della gara, almeno due calciatori nati in un determinato anno in poi ha carattere formale e attiene alla regolarità di svolgimento della gara stessa, indipendentemente dalla durata della violazione (anche per alcuni minuti). Consegue la perdita della gara per tale infrazione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello della Polisportiva Bisenti avverso decisioni merito gara Bisenti/Barisciano del 17.10.1999 Massima: Non si ha violazione dell'obbligo di impiego per tutta la durata della gara di almeno due calciatori nati da un determinato anno in poi, quando la violazione è sì stata commessa, ma in un lasso di tempo in cui il giuoco è rimasto interrotto e prima che riprendesse tale violazione è stata sanata. (Il caso in specie: Il calciatore (nato da un determinato anno in poi) veniva sostituito al 37° minuto ed al 39° entrava in campo un altro calciatore (nato da un determinato anno in poi), ripristinando così l’obbligo dei due calciatori in campo. Dal 37° minuto al 39° il giuoco, a causa di un episodio, è rimasto interrotto per cui la società ha sempre partecipato al gioco effettivo di gara con almeno due calciatori nati da un determinato anno in poi). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 del 25.11 .1999 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Sangennarese avverso decisioni merito gara Sangennarese/Camaldoli del 3.10.1999 Massima: L'obbligo di impiego per tutta la durata della gara di almeno due calciatori, nati da un determinato anno in poi, non può essere derogato dal fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo giocatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede, infatti, limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito della gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis NOIF. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 16 dicembre 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 16 del 4.11.1999 Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Matelica avverso decisioni merito gara J.R.V.S. Ascoli/Matelica del 10.10.1999 Massima: Le disposizioni in materia di impiego di calciatori nati dall'1.1.1980 in poi prevedono espressamente l'obbligo per le società di schierare tali calciatori sin dall'inizio della gara e per tutta la sua durata, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti. Ciò premesso, si ribadisce il principio che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo e che il richiamo a decisioni assunte in presunte analoghe circostanze è irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto tra episodi diversi ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni. (Nel caso in esame, sino a quando il Direttore di gara, al quale compete autorizzare l'effettuazione delle sostituzioni, non ha consentito l'ingresso in campo del secondo giocatore infradiciottenne, la società ha giocato per circa un minuto con uno schieramento irregolare, mentre il risultato era di parità e l'arbitro non è stato in grado di affermare se il giocatore subentrato al calciatore infradiciottenne abbia preso parte al giuoco durante detto periodo. Consegue la perdita della gara per la società che si è trovata con lo schieramento irregolare). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 39 del 15.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello del C.S. Bagnone avverso decisioni merito gara Tirrenia/Bagnone del 7.3.1999 Massima: Nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti relativo alla stagione sportiva 1998/99, si stabilisce che i Comitati Regionali, in relazione alle gare dell'attività ufficiale svolta dalle società partecipanti ai Campionati di 2^ Categoria, possono facoltativamente rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori nati dal 1° gennaio 1980 in poi o più calciatori appartenenti ad altre diverse fasce di età. Il Comitato Regionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1998, ha esercitato la facoltà prevista dalla Lega Dilettanti, concernente il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età per il Campionato di 2^ Categoria 1998/99, stabilendo che le società hanno l'obbligo di impiegare "comunque e per l'intera durata delle stesse, almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1977 in poi”. E' questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società, pertanto, ha l'obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1977, a nulla rilevando il fatto che, disponendo di un solo calciatore rientrante in questa fascia di età, abbia disputato tutta la partita in dieci uomini. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5°, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 13 maggio 1999 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999 Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Padova avverso decisione merito gara Calcio Padova/Varese del 3.4.1999 Massima: La disposizione che obbliga le Società affiliate alla Lega Professionisti Serie C di schierare nelle gare ufficiali almeno un calciatore sotto i venti anni, non introduce né modifica alcuna norma del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. Si tratta, invero, di una delibera di carattere esecutivo per lo svolgimento del campionato, che, come tale, rientra nelle competenze della Lega e non necessita dì approvazione da parte del Consiglio Federale, bensì di pubblicazione a mezzo comunicato ufficiale. Tale deliberato del Consiglio Direttivo della Lega rientra infatti nella previsione dell'art. 26 comma 3 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C che affida alla Lega stessa la facoltà di stabilire, autonomamente "le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente regolamento o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale”. Una norma analoga, con riferimento specifico alle limitazioni di impiego dei calciatori si rinviene nell'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che demanda unicamente al Consiglio Direttivo la facoltà di rivedere annualmente specifici obblighi delle società affiliate nell'impiego dei calciatori nelle gare ufficiali. Si tratta, pertanto, di una norma, quella dell'art. 26 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, che si armonizza completamente nel sistema e che lascia agli Organi direttivi delle singole Leghe la facoltà di stabilire le modalità esecutive per lo svolgimento dei campionati, ricomprendendo in queste anche le limitazioni di impiego dei calciatori che, tenuto conto delle peculiari esigenze e finalità di ciascuna Lega, non possono essere definite in modo uniforme dalle norme federali. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 10– www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 43 del 25.3.1999 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Villafranca avverso decisioni merito gara Pinerolo/Villafranca del 28.2.1999 Massima: In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio di quella Lega ha stabilito, come si legge nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 1998, che nelle gare dell'attività ufficiale 1998/99 le società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1980. La sanzione prevista per l'inosservanza di tale disposizione é la perdita della gara sì come previsto dell'art. 7 comma 5 C.G.S. La norma citata non ammette deroghe, giacché fa obbligo della sua osservanza sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, per cui alcun rilievo può assumere il fatto che il mancato rispetto della disposizione è stato violato solo per cinque minuti. Consegue la perdita della gara. (Il caso di specie: Risulta agli atti che al 26' del secondo tempo il calciatore - unico rimasto in campo nato dopo il 1°gennaio 1980 - veniva sostituito da altro calciatore nato prima del 1° gennaio 1980, e che soltanto cinque minuti dopo veniva fatto entrare in campo il calciatore nato il 26.6.1980). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 21 del 17.12.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Benetutti avverso decisioni merito gara Benetutti/Nuorese Calcio del 15.11.1998 Massima: La normativa dettata dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre impone la presenza per tutta la gara di un “giovane” nato in un determinato anno in poi, introduce una limitazione esplicita. Si afferma, infatti, che "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, il caso di infortunio del calciatore “giovane”. La norma derogatoria considera possibile la sostituzione del giovane infortunato, ma, evidentemente, ritiene esclusa l'ipotesi della “espulsione”. Nel caso di espulsione del calciatore “giovane” la normativa si intende comunque rispettata se questi era in campo dall'inizio della gara e fino ai momento della decisione arbitrale. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 29 maggio 1998 - n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. N. 43 de130.4.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontecurone avverso decisioni merito gara Sarezzano/Pontecurone del 22.3.1998 Massima: Quando una società viola le disposizioni regolamentari che pongono l'obbligo di impiegare nel Campionato di Promozione, in ciascuna gara e per tutta la durata della stessa di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978 (art. 37 Reg. L.N.D.), è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara. (Nella fattispecie la CAF ha ritenuto la società responsabile per essere stata violata una disposizione normativa, anche se il calciatore ha preso parte alla gara per pochi minuti senza che il risultato in quel frangente venisse modificato). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 22.1.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Scafatese Calcio avverso decisioni merito gara Scafatese/Gelbison del 19.10.1997 Massima: La presenza sul terreno di giuoco di un calciatore ultradiciottenne, invece di uno di età inferiore, e come tale senza titolo, non costituisce di per sé una irregolarità tale da inficiare la competizione, ma è necessaria la prova di un comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara. Pochi secondi non sono, di certo, sufficienti ad un calciatore per alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico della gara, soprattutto se non abbia avuto il tempo di intervenire agonisticamente (giocare il pallone, marcare un avversario e casì via).(Nel caso di specie la società aveva sostituito il calciatore nato dal 1978 in poi con altro calciatore nato nel 1977 violando così la disposizione che prevede l’obbligo di schierare in campo sempre due calciatori nati dal 1978 in poi. Nonostante ciò la CAF ha ritenuto che tale infrazione non abbia inciso sulla regolarità della gara perché il calciatore subentrante è stato nuovamente sostituito dopo circa 20 secondi e pertanto non ha dato un contributo decisivo alla gara). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 30 del 30.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello dello Sporting Club Alvito avverso decisioni merito gara Acuto/Alvito del 21.9.1997 Massima: Se una squadra, durante una gara, anche per pochi minuti non rispetta la normativa che richiede che vengano schierati in campoalmeno due calciatori nati dal 1977 in poi, è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l’inibizione a termine del suo Dirigente Accompagnatore. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 9 del 9.10.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Statte avverso decisioni merito gara Statte/S. Paolo Bari del 21.9.1997 Massima: Quando una società partecipante al campionato di Prima Categoria nel corso del primo tempo schiera soltanto un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978 rispetto ai due previsti dalla normativa vigente è prevista a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33/Disc. del 29.5.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Modica avverso decisioni merito gara Trecastagni/Modica del 20.4.1997 Massima: In base allanormativa che impone l'obbligo di utilizzare per tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976, il calciatore che, infortunatosi, esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure del caso è comunque da considerarsi partecipante alla gara a tutti gli effetti. (In siffatta ipotesi non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della normativa relativa all'obbligo di far partecipare alla gara almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1976). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 40 del 10.4.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Avis Sassocorvaro avverso decisioni merito gara Ostra/Avis Sassocorvaro del 12.1.1997 Massima: Se una società, durante una gara in cui è previstol'obbligo di utilizzo di almeno un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1976, ha già effettuato le tre sostituzioni previste ed, in seguito a tali sostituzioni, il calciatore in campo nato dopo il 1° gennaio 1976 deve uscire per infortunio, la stessa non commette alcuna infrazione regolamentare se conclude il resto della gara in dieci. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 23 aprile 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comunicato Ufficiale n. 193 dell'8.3.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Ferentino avverso decisioni merito gara Internatoli Gabbiano 1964/Ferentino del 2.2.1997 Massima: Quando la reclamante sostiene che la società avversaria non abbia rispettatol’obbligo regolamentare della presenza in campo per l’intera durata dell'incontro di almeno due calciatori nati dal 01 gennaio 1977 in avanti, agli organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento (art. comma 3 C.G.S.) quali, ad esempio, la ricognizione personale dei calciatori in discussione da parte dell'intera terna arbitrale. (Nel caso di specie gli ufficiali di gara, dopo aver effettuato un attento esame delle fisionomie di entrambi gli atleti, giunsero concordemente alla conclusione che un calciatore scese in campo, mentre l’altro rimase in panchina. Il verbale di ricognizione fu poi arricchito di particolari ricordi riferiti all'uno e all' altro dei tesserati, tali da rendere indiscutibile l’effettuato riconoscimento). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 19/Disc. del 20.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.R. Messina avverso decisioni merito gara Messina/Trecastagni del 29.9.1996 Massima: Quando il mancato impiego dei due "giovani" si verifica solo a seguito dell'espulsione di uno di essi, non ha nessun effetto pregiudizievole, giacché la normativa espressamente esclude il permanere dell'obbligo nel caso di espulsione dal campo di un calciatore "giovane”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Carloforte avverso decisioni merito gara Sant’Elena/Carloforte del 22.12.1996 Massima: Costituisce violazione delle norme regolamentari in vigore per le società partecipanti al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale, il non impiego da parte delle stesse, sin dall'inizio e per tutta la durata della gara, quindi anche nel caso di sostituzioni, di almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in avanti. Ne consegue, l’applicazione a carico della società che ha commesso la violazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 30.1.1997 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Audax Rufina avverso decisioni in ordine alla gara S. Piero a Sieve/Audax Rufina del 22.12.1996 Massima: Incide sulla regolarità di svolgimento delle gare e non sulla posizione irregolare del calciatore, la violazione da parte della società di norme limitative dell'impiego di calciatori altrimenti aventi pieno titolo al riguardo (partecipazione alla gara di un solo calciatore nato dal 1975 in poi, anziché due). Tale situazione rientra, pertanto, nella competenza del Giudice Sportivo e non in quella della Commissione Disciplinare, per cui quest’ultima erroneamente investita del reclamo non lo può esaminare per ragioni di incompetenza ed è tenuta a trasmettere gli atti al detto Giudice Sportivo competente. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 11/Disc. del 12.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.A. Fiumefreddese avverso decisioni merito gara Fiumefreddese/Victoria del 3.11.1996 Massima: La società che contravviene all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno due calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, in applicazione di quanto disposto dell'art. 34 bis N.O.I.F. in relazione all'att. 37 comma 1 Reg. L.N.D. è sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 6 febbraio 1997 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 12/Disc. del 19.12.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. Biancavilla avverso decisioni merito gara Biancavilla/Maniace del 2.11.1996 Massima: L’obbligo di impiego di giovani calciatori può essere rilevato d’ufficio dal Giudice Sportivo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C Riunione del 6 febbraio 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996 Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Nicosia/Enna Calcio del 17.10.1996 Massima: Le disposizioni in materia d' impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, escludono espressamente che, nel caso in cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti di età). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996 Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Comiso/Messina del 20.10.1996 Massima: Le disposizioni in materia d' impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, escludono espressamente che, nel caso in cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti di età). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996 Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Gioiosa/Spadaforese del 26.10.1996 Massima: Le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti stabiliscono che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19 del 24. 10. 1996) Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Gangi/Canicattì del 13. 10. 1996 Massima: Le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti stabiliscono che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 23 gennaio 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996 impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Caccamo/Agrigento del 27.10.1996 Massima: Le disposizioni in materia d' impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, escludono espressamente che, nel caso in cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti di ètà). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff n. 6/Disc. del 31.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Paceco avverso decisioni merito gara Libertas Erice/Paceco del 22.9.1996 Massima: La normativa relativa all’obbligo di schierare in campo fin dall'inizio tre calciatori nati dall'1.1.1976, esclude espressamente che, nel caso in cui un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi venga espulso dal campo durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero di calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 28 novembre 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.10.1996 Impugnazione - istanza: Appello dello S.C. Rofit Teknoprogetti avverso decisioni merito gara Fiuggi/Rofit Teknoprogetti del 22.9.1996 Massima: Ai sensi dell’art.7 comma 5 C.G.S. è sanzionata con la punizione della perdita della gara la società che trasgredisce all’obbligo di far giocare per tutta la durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1976. Ne consegue che non è consentita alcuna interruzione, anche se di brevissima durata (Il calciatore nato dal 1° gennaio 1976 al 44' del secondo tempo, veniva sostituito con altro nato nel 1964, il quale, alla distanza di un minuto, veniva nuovamente sostituito con altro calciatore, nato dal 1° gennaio 1976). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 27 giugno 1996 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 30.5.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Caldarola avverso decisioni merito gara Caldarola/Vis Civitanova del 5.5.1996 Massima: La società che non ottempera al disposto riguardante la presenza in distinta di almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1974, indicandone solo due, non è sanzionata con la perdita della gara. L'art. 37 comma 1 Reg LND fa riferimento all'impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dell'art. 34 bis delle N.O.I.F. Ouest'ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'art. 7 C.G.S., l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Da tanto si evince che la perdita della gara è comminata solo per fatti che possano in qualche modo influire sull'esito regolare della stessa, ma non certamente per violazione - come quella presente - che a tale esito sono completamente estranee non influendo la irrituale compilazione della distinta sulla obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello del Fiumicino Calcio avverso decisioni merito gara Fiumicino Calcio/La Tivoli 1919 del 17.12.1995 Massima:Le disposizioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti emanate sulla base dell'art. 37 comma 1 Reg. LND, devono essere interpretate alla luce dell'art. 34 NOIF, come norme obbliganti all'impiego di almeno un giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi), nel caso che il limite numerico lo determini necessariamente. Non è soggetta alla sanzione della perdita della gara, pertanto, la società che, non avendo inserito in distinta almeno sei calciatori nati dal 1° gennaio 1975, abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa in incompleta compilazione della distinta. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 5/CF - Riunione del 23 aprile 1996 n. 1 – www.figc.it Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione in ordine alla legittimità ed all'ambito di operatività della disposizione della L.N.D. per il campionato di Eccellenza Regionale in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età. Interpretazione: L'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti fa riferimento all'impiego dei calciatori e dei relativi limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dell'art. 34 bis N.O.I.F. Quest'ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'art. 7 C.G.S., l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 4/CF - Riunione del 23 aprile 1996 n. 1 – www.figc.it Impugnazione - Istanza: Richiesta del Presidente Federale di interpretazione in ordine alla legittimità ed all'ambito di operatività della disposizione della L.N.D. per il campionato di Eccellenza Regionale in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età . Interpretazione: Le disposizioni del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, emanate sulla base dell'art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, devono essere interpretate alla luce dell'art. 34 bis delle N.O.I.F., come norme obbliganti all'impiego di almeno un giovane calciatore (nato dal 1° gennaio 1975 in poi), nel caso che il limite numerico lo determini necessariamente. Pertanto non è soggetta a sanzione la società che abbia adempiuto a tale obbligo di impiego, facendo partecipare almeno un giovane calciatore, ancorché sia incorsa in incompleta compilazione della distinta.